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Posizione
dell'art 52quinquies
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma |
Titolo
III
Capo II |
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE LINEARI ED
ENERGETICHE
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Art. 52 quinquies |
Disposizioni particolari per le infrastrutture
lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali [1]
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Comma
1
(art. 52
quinquies) |
Alle infrastrutture lineari energetiche facenti
parte della rete nazionale di trasmissione
dell'energia elettrica, individuate nel piano di
sviluppo della rete elettrica di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, ed all'articolo 1-ter, comma 2, del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.
290, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1-sexies del citato decreto-legge 29
agosto 2003, n. 239, come modificate dall'articolo
1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239,
nonché le disposizioni di cui al comma 6 e
all'articolo 52-quater, comma 6. |
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Comma
2 (art. 52
quinquies) |
Per le infrastrutture lineari energetiche,
individuate dall'Autorità competente come
appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui
all'articolo
9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
e per gli oleodotti facenti parte delle reti
nazionali di trasporto, l'autorizzazione alla
costruzione ed all'esercizio delle stesse,
rilasciata dalla stessa amministrazione, comprende
la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, la
valutazione di impatto ambientale, ove prevista
dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di
incidenza naturalistico-ambientale di cui al decreto
d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, l'apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa
compresi e la variazione degli strumenti
urbanistici. L'autorizzazione inoltre sostituisce,
anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra
autorizzazione, concessione, approvazione, parere,
atto di assenso e nulla osta comunque denominati,
previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a
costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le
attività previste nel progetto approvato, fatti
salvi gli adempimenti previsti dalle norme di
sicurezza vigenti. Per il rilascio
dell'autorizzazione, ai fini della verifica della
conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo
di richiedere il parere motivato degli enti locali
nel cui territorio ricadano le opere da realizzare.
Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto
del termine entro il quale è prevista la conclusione
del procedimento. Al procedimento partecipano i
soggetti preposti ad esprimersi in relazione a
eventuali interferenze con altre infrastrutture
esistenti. Il procedimento si conclude, in ogni
caso, entro il termine di nove mesi dalla data di
presentazione della richiesta, o di sei mesi dalla
stessa data ove non sia prescritta la procedura di
valutazione di impatto ambientale. Il provvedimento
finale comprende anche l'approvazione del progetto
definitivo e determina l'inizio del procedimento di
esproprio di cui al Capo IV del titolo II.
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Comma
3
(art. 52
quinquies) |
Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di
urgenza, oltre ai casi previsti dagli articoli 22, comma 2, e 22-bis, comma 2, il
decreto di esproprio o di occupazione anticipata può
altresì essere emanato ed eseguito, in base alla
determinazione urgente delle indennità di
espropriazione, senza particolari indagini o
formalità, con le modalità di cui all'articolo
52-nonies, per le infrastrutture lineari
energetiche, dichiarate di pubblica utilità. Gli
stessi decreti sono emanati nel termine di sessanta
giorni dalla data di ricevimento dell'istanza del
beneficiario dell'espropriazione. |
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Comma
4
(art. 52 quinquies) |
L'autorizzazione di cui al comma 2 indica le
prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a
carico del soggetto proponente per garantire il
coordinamento e la salvaguardia del sistema
energetico nazionale e la tutela ambientale e dei
beni culturali, nonché il termine entro il quale
l'infrastruttura lineare energetica è realizzata.
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Comma
5 (art. 52
quinquies) |
Per le infrastrutture lineari energetiche di cui
al comma 2, l'atto conclusivo del procedimento di
cui al comma 2 è adottato d'intesa con le Regioni
interessate. |
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Comma
6 (art. 52
quinquies) |
In caso di mancata definizione dell'intesa con la
Regione o le Regioni interessate nel termine
prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, nel
rispetto dei principi di sussidiarietà e leale
collaborazione, si provvede, entro i successivi sei
mesi, a mezzo di un collegio tecnico costituito
d'intesa tra il Ministro delle attività produttive e
la Regione interessata, ad una nuova valutazione
dell'opera e dell'eventuale proposta alternativa
formulata dalla Regione dissenziente. Ove permanga
il dissenso, l'opera è autorizzata nei successivi
novanta giorni, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, integrato con il Presidente della Regione
interessata, su proposta del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro competente,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano |
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Comma
7
(art. 52
quinquies) |
Alle infrastrutture lineari energetiche di cui al
comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo
52-quater, commi 2, 4 e 6. |
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Nota.
Per
esaminare le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo dell'articolo: [1]
Articolo
inserito
dal
D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 art. 1, comma
1 lett. c (rif art 52 quinquies)
(Gazzetta Ufficiale N. 25 del 01 Febbraio 2005)
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Avvertenza
Il T.U. SUGLI ESPROPRI qui pubblicato
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interessato il DPR n. 327 dalla sua emanazione
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