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Posizione
dell'art 5
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
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Titolo I
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OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO |
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Art. 5 |
Ambito di applicazione nei confronti
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e
di Bolzano (L)
[1] |
Comma 1
(art. 5)
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Le Regioni a statuto ordinario esercitano la potestà
legislativa concorrente, in ordine alle
espropriazioni strumentali alle materie di propria
competenza, nel rispetto dei principi fondamentali
della legislazione statale nonché dei principi
generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle
disposizioni contenute nel testo unico. (L) |
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Comma 2
(art. 5)
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Le Regioni a statuto speciale, nonché le Province
autonome di Trento e di Bolzano esercitano la
propria potestà legislativa in materia di
espropriazione per pubblica utilità nel rispetto dei
rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione, anche con riferimento alle disposizioni
del titolo V, parte seconda, della Costituzione per
le parti in cui prevedono forme di autonomia più
ampie rispetto a quelle già attribuite. (L) |
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Comma 3
(art. 5)
|
Le disposizioni del testo unico operano direttamente
nei riguardi delle Regioni fino a quando esse non
esercitano la propria potestà legislativa in
materia, nel rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2. La Regione Trentino-Alto Adige e le
Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la
propria legislazione ai sensi degli articoli 4 e 8
dello statuto di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 2
del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. (L) |
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Comma 4
(art. 5)
|
Nell'ambito delle funzioni amministrative conferite
dallo Stato alle Regioni e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi delle leggi vigenti
rientrano anche quelle concernenti i procedimenti di
espropriazione per pubblica utilità e quelli
concernenti la materiale acquisizione delle aree.
(L) |
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Nota:
Per
esaminare le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo dell'articolo: |
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[1]
Articolo
sostituito
dal
D.Lgs.27 dicembre 2002, n.
302 art. 1, comma 1, lett. d),(Gazzetta
Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003); successivamente
la stessa lettera d) è stata rettificata con
avviso di rettifica del 28 luglio 2003
(Gazzetta
Ufficiale 28 luglio 2003 n. 173) riportato nella
colonna di destra della pagina cui si accede dal
precedente link. |
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Avvertenza
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è già stato
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dall'Associazione con le norme che hanno
interessato il DPR n. 327 dalla sua emanazione
(2001) fino ad oggi (la data di validità dei
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