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Posizione
dell'art 44
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo II
Capo
VIII |
DISPOSIZIONI
GENERALI
INDENNITÀ DOVUTA AL TITOLARE DEL BENE NON ESPROPRIATO |
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Art. 44 |
Indennità per l'imposizione di servitù (L) |
| Comma
1(art.
44) |
E' dovuta una indennità al proprietario del fondo
che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di
pubblica utilità, sia gravato da una servitù o
subisca una permanente diminuzione di valore per la
perdita o la ridotta possibilità di esercizio del
diritto di proprietà. (L) |
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| Comma
2(art.
44) |
L'indennità è calcolata senza tenere conto del
pregiudizio derivante dalla perdita di una utilità
economica cui il proprietario non ha diritto. (L) |
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| Comma
3(art.
44) |
L'indennità è dovuta anche se il trasferimento
della proprietà sia avvenuto per effetto
dell'accordo di cessione o nei casi previsti
dall'articolo 43. (L) |
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Comma
4
(art.
44) |
Le disposizioni dei commi precedenti non si
applicano per le servitù disciplinate da leggi
speciali. (L) |
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| Comma
5(art.
44) |
Non è dovuta alcuna indennità se la servitù può
essere conservata o trasferita senza grave incomodo
del fondo dominante o di quello servente. In tal
caso l'espropriante, se non effettua direttamente le
opere, rimborsa le spese necessarie per la loro
esecuzione. (L) |
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| Comma
6(art.
44) |
L'indennità può anche essere concordata fra gli
interessati prima o durante la realizzazione
dell'opera e delle relative misure di contenimento
del danno. (L) |
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Nota.
Il
testo di questo articolo non ha subito modifiche.
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Avvertenza
Il T.U. SUGLI ESPROPRI qui pubblicato
è già stato
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dall'Associazione con le norme che hanno
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