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Nota.
Posizione dell'art 43
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo II
Capo VII
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DISPOSIZIONI
GENERALI
CONSEGUENZE DELLA UTILIZZAZIONE DI UN BENE
PER SCOPI DI INTERESSE PUBBLICO,
IN ASSENZA DEL VALIDO
PROVVEDIMENTO ABLATORIO |
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Art. 43 |
Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di
interesse pubblico (L) |
| Comma
1(art.
43) |
Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che
utilizza un bene immobile per scopi di interesse
pubblico, modificato in assenza del valido ed
efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo
della pubblica utilità, può disporre che esso vada
acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al
proprietario vadano risarciti i danni. (L)
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| Comma
2(art.
43) |
L'atto di acquisizione: a) può essere emanato anche quando sia stato
annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo
preordinato all'esproprio, l'atto che abbia
dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il
decreto di esproprio; b) dà atto delle circostanze che hanno condotto alla
indebita utilizzazione dell'area, indicando, ove
risulti, la data dalla quale essa si è verificata; c) determina la misura del risarcimento del danno e
ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta
giorni, senza pregiudizio per l'eventuale azione già
proposta; d) è notificato al proprietario nelle forme degli
atti processuali civili; e) comporta il passaggio del diritto di proprietà; f) è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei
registri immobiliari; g) è trasmesso all'ufficio istituito ai sensi
dell'articolo 14, comma 2. (L) [1]
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| Comma
3(art.
43) |
Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati
nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione
volta alla restituzione di un bene utilizzato per
scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che
ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere
che il giudice amministrativo, nel caso di
fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la
condanna al risarcimento del danno, con esclusione
della restituzione del bene senza limiti di tempo.
(L) |
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| Comma
4(art.
43) |
Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la
restituzione del bene senza limiti di tempo ed abbia
disposto la condanna al risarcimento del danno,
l'autorità che ha disposto l'occupazione dell'area
emana l'atto di acquisizione, dando atto
dell'avvenuto risarcimento del danno. Il decreto è
trascritto nei registri immobiliari, a cura e spese
della medesima autorità. (L) |
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| Comma
5(art.
43) |
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano, in quanto compatibili, anche quando un
terreno sia stato utilizzato per finalità di
edilizia residenziale pubblica, agevolata e
convenzionata nonché quando sia imposta una servitù
di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene
continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal
titolare di un altro diritto reale. (L) |
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| Comma
6(art.
43) |
Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti,
nei casi previsti nei precedenti commi il
risarcimento del danno è determinato: |
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a) nella misura corrispondente al valore del bene
utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se
l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla
base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3,
4, 5, 6 e 7; b) col computo degli interessi moratori, a decorrere
dal giorno in cui il terreno sia stato occupato
senza titolo. (L) |
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| Comma
6-bis.(art.
43) |
Ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 agosto 2002,
n. 166, l'autorità espropriante può procedere, ai
sensi dei commi precedenti, disponendo, con oneri di
esproprio a carico dei soggetti beneficiari,
l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al
patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari
di concessioni, autorizzazioni o licenze o che
svolgono, anche in base alla legge, servizi di
interesse pubblico nei settori dei trasporti,
telecomunicazioni, acqua, energia. (L) [2]
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Nota.
Per
esaminare le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo dell'articolo:
[1]
Lettera modificata da
avviso di
rettifica pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001,
n. 214.(rif art 43 comma 2)
[2] Comma aggiunto
dal
D.Lgs.
27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1 lettera ll)
n. 1
Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003);
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Avvertenza
Il T.U. SUGLI ESPROPRI qui pubblicato
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interessato il DPR n. 327 dalla sua emanazione
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