Posizione
dell'art 40
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo VI
Sez.
IV
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DISPOSIZIONI
GENERALI
DELL'ENTITÀ DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE
DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ NEL CASO DI ESPROPRIO DI
UN’AREA NON EDIFICABILE |
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Art. 40 |
Disposizioni generali (L) |
Comma
1(art.
40) |
Nel caso di esproprio di un'area non edificabile,
l'indennità definitiva è determinata in base al
criterio del valore agricolo, tenendo conto delle
colture effettivamente praticate sul fondo e del
valore dei manufatti edilizi legittimamente
realizzati, anche in relazione all'esercizio
dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o
l'effettiva utilizzazione diversa da quella
agricola. (L) [1] |
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Comma
2(art.
40) |
*Se l'area non è effettivamente coltivata,
l'indennità è commisurata al valore agricolo medio
corrispondente al tipo di coltura prevalente nella
zona ed al valore dei manufatti edilizi
legittimamente realizzati. (L)
*Questo
comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con
Sentenza
del
07/06/2011 n. 181 |
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Comma
3(art.
40) |
*Per l'offerta da formulare ai sensi dell'articolo
20, comma 1, e per la determinazione
dell'indennità provvisoria, si applica il criterio
del valore agricolo medio di cui all'articolo 41,
comma 4, corrispondente al tipo di coltura in atto
nell'area da espropriare. (L) [2]
*Questo
comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con
Sentenza
del
07/06/2011 n. 181 |
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Comma
4(art.
40) |
Al proprietario coltivatore diretto o
imprenditore agricolo a titolo principale spetta
un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari
al valore agricolo medio corrispondente al tipo di
coltura effettivamente praticata. (L) |
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Comma
5(art.
40) |
Nei casi previsti dai commi precedenti,
l'indennità è aumentata delle somme pagate
dall'espropriato per qualsiasi imposta relativa
all'ultimo trasferimento dell'immobile. (L)
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Nota.
Per
esaminare le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo dell'articolo:
[1] Comma modificato
dal
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1
lettera gg) n. 1
(Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003);
[2]
Comma sostituito
dal
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1
lettera gg) n. 2
(Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003);
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