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Posizione dell'art 4
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
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Titolo I
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OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO |
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Art. 4 |
Beni non espropriabili o
espropriabili in casi particolari (L) |
Comma 1
(art. 4)
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I beni appartenenti al demanio pubblico non possono
essere espropriati fino a quando non ne viene
pronunciata la sdemanializzazione. (L) |
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Comma 2
(art. 4)
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I beni appartenenti al patrimonio indisponibile
dello Stato e degli altri enti pubblici possono
essere espropriati per perseguire un interesse pubblico
di rilievo superiore a quello soddisfatto con la
precedente destinazione. (L) |
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Comma 3
(art. 4)
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I beni descritti dagli articoli
13, 14, 15 e 16
della
legge 27 maggio 1929, n. 810, non possono essere
espropriati se non vi è il previo accordo con la
Santa Sede. (L)
[1]
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Comma 4
(art. 4)
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Gli edifici aperti al culto non possono essere
espropriati se non per gravi ragioni previo accordo:
[2]
a) con la competente autorità ecclesiastica, se
aperti al culto cattolico; b) con l'Unione delle Chiese cristiane, se aperti al
culto pubblico avventista; c) con il presidente delle Assemblee di Dio in
Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese ad
esse associate; d) con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, se
destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico; e) con l'Unione cristiana evangelica battista
d'Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese
che ne facciano parte; f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana in
Italia con l'organo responsabile della comunità
interessata, se aperti al culto della medesima
Chiesa;[3]
g) col rappresentante di ogni altra confessione
religiosa, nei casi previsti dalla legge. (L) |
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Comma 5
(art. 4)
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Si applicano le regole sull'espropriazione dettate
dal diritto internazionale generalmente riconosciuto
e da trattati internazionali cui l'Italia aderisce.
(L) |
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Nota:
Per
esaminare le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo dell'articolo:
[1] Comma modificato da
avviso di
rettifica pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001,
n. 214
(rif.art 4 comma
3 ) e, successivamente, dal
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art.1 comma
1 lettera c) n. 1
(Gazzetta
Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003)
[2]
Alinea modificato
dal
D.Lgs.
27 dicembre 2002, n.302 art.1 comma 1
lettera c) n 2
(Gazzetta
Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003)
[3]
Lettera modificata da
avviso di
rettifica pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001,
n. 214. (rif.art 4 comma 4) |
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Avvertenza
Il T.U. SUGLI ESPROPRI qui pubblicato
è già stato
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dall'Associazione con le norme che hanno
interessato il DPR n. 327 dalla sua emanazione
(2001) fino ad oggi (la data di validità dei
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