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Posizione
dell'art 39
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo VI
Sez. III
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DISPOSIZIONI
GENERALI
DELL'ENTITÀ DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE
DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ NEL CASO DI ESPROPRIO DI
UN'AREA EDIFICABILE O LEGITTIMAMENTE EDIFICATA |
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Art. 39 |
Indennità dovuta in caso di incidenza di previsioni
urbanistiche su particolari aree comprese in zone
edificabili. (L - R)
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Comma
1
(art. 39) |
In attesa di una organica risistemazione della
materia, nel caso di reiterazione di un vincolo
preordinato all'esproprio o di un vincolo
sostanzialmente espropriativo è dovuta al
proprietario una indennità, commisurata all'entità
del danno effettivamente prodotto. (L) |
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| Comma
2(art.
39) |
Qualora non sia prevista la corresponsione
dell'indennità negli atti che determinano gli
effetti di cui al comma 1, l'autorità che ha
disposto la reiterazione del vincolo è tenuta a
liquidare l'indennità, entro il termine di due mesi
dalla data in cui abbia ricevuto la documentata
domanda di pagamento ed a corrisponderla entro i
successivi trenta giorni, decorsi i quali sono
dovuti anche gli interessi legali. (R) |
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| Comma
3(art.
39) |
Con atto di citazione innanzi alla corte
d'appello nel cui distretto si trova l'area, il
proprietario può impugnare la stima effettuata
dall'autorità. L'opposizione va proposta, a pena di
decadenza, entro il termine di trenta giorni,
decorrente dalla notifica dell'atto di stima. (L)
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| Comma
4(art.
39) |
Decorso il termine di due mesi, previsto dal
comma 2, il proprietario può chiedere alla corte
d'appello di determinare l'indennità. (L)
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| Comma
5(art.
39) |
Dell'indennità liquidata al sensi dei commi
precedenti non si tiene conto se l'area è
successivamente espropriata. (L) |
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Nota.
Il
testo di questo articolo non ha subito modifiche.
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