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Posizione
dell'art 37
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo VI
Sez. III
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DISPOSIZIONI
GENERALI
DELL'ENTITÀ DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE
DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ NEL CASO DI ESPROPRIO DI
UN'AREA EDIFICABILE O LEGITTIMAMENTE EDIFICATA |
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Art. 37 |
Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio
di un'area edificabile (L) |
Comma
1
(art. 37)
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L'indennità di espropriazione di un'area
edificabile è determinata nella misura pari al
valore venale del bene. Quando l'espropriazione è
finalizzata ad attuare interventi di riforma
economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per
cento (L).
ndr.
comma così modificato
dalla
legge n.
244 del 2007 articolo 2, comma 89, lettera a) si
applica a tutti i procedimenti espropriativi in
corso, salvo che la determinazione dell'indennità di
espropriazione sia stata condivisa, ovvero
accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile ai
sensi
della legge n.
244 del 2007 articolo 2, comma 90
Il
testo previgente del comma 1 era il seguente: L’indennità di espropriazione di un’area
edificabile è determinata nella misura pari
all’importo, diviso per due e ridotto nella misura
del quaranta per cento, pari alla somma del valore
venale del bene e del reddito dominicale netto,
rivalutato ai sensi degli articoli 24 e seguenti del
decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, e
moltiplicato per dieci. (L)
Questa norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale del 24
ottobre 2007, n. 348 ma , ai sensi
dell'art 2 comma
90 della legge n. 244 del 2007
continua ad applicarsi quando "la
determinazione dell'indennità di espropriazione sia
stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque
divenuta irrevocabile" . |
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Comma
2
(art. 37)
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Nei casi
in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non
è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero
perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che,
attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di
quella determinata in via definitiva, l'indennità è
aumentata del 10 per cento (L).
ndr.
comma così modificato
dalla
legge n.
244 del 2007, articolo 2, comma 89, lettera a)si
applica a tutti i procedimenti espropriativi in
corso, salvo che la determinazione dell'indennità di
espropriazione sia stata condivisa, ovvero
accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile ai
sensi
della legge n.
244 del 2007 articolo 2, comma 90
l
testo previgente del comma 2 era il seguente:
La riduzione di cui al comma 1 non si applica se
sia stato concluso l’accordo di cessione o
se esso non sia stato concluso per fatto non
imputabile all’espropriato o perché a questi sia
stata offerta una indennità provvisoria che,
attualizzata, risulti inferiore agli otto decimi di
quella determinata in via definitiva. (L) Questa norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale del 24
ottobre 2007, n. 348 ma , ai sensi della
legge n.
244 del 2007 articolo 2, comma 90
continua ad applicarsi quando
"la determinazione
dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero
accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile"
. |
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Comma
3
(art. 37) |
Ai soli fini dell'applicabilità delle
disposizioni della presente sezione, si considerano
le possibilità legali ed effettive di edificazione,
esistenti al momento dell'emanazione del decreto di
esproprio o dell'accordo di cessione. In ogni caso
si esclude il rilievo di costruzioni realizzate
abusivamente. (L) |
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Comma
4
(art. 37)
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Salva la disposizione dell'articolo 32, comma 1,
non sussistono le possibilità legali di edificazione
quando l'area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta in base alla normativa
statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi
atto di programmazione o di pianificazione del
territorio, ivi compresi il piano paesistico, il
piano del parco, il piano di bacino, il piano
regolatore generale, il programma di fabbricazione,
il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata
anche per una parte limitata del territorio comunale
per finalità di edilizia residenziale o di
investimenti produttivi, ovvero in base ad un
qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia
precluso il rilascio di atti, comunque denominati,
abilitativi della realizzazione di edifici o
manufatti di natura privata. (L) |
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Comma
5
(art. 37) |
I criteri e i requisiti per valutare l'edificabilità
di fatto dell'area sono definiti con regolamento da
emanare con decreto del Ministro delle
infrastrutture e trasporti. (L) [1] |
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Comma
6
(art. 37) |
Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 5, si verifica se
sussistano le possibilità effettive di edificazione,
valutando le caratteristiche oggettive dell'area.
(L) |
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Comma
7
(art. 37)
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L'indennità è ridotta ad un importo pari al
valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia
presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta
comunale sugli immobili prima della determinazione
formale dell'indennità nei modi stabiliti dall'art.
20, comma 3, e dall'art. 22, comma 1, e dell'art.
22-bis, qualora il valore dichiarato risulti
contrastante con la normativa vigente ed inferiore
all'indennità di espropriazione come determinata in
base ai commi precedenti. (L) [2]
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Comma
8
(art. 37) |
Se per il bene negli ultimi cinque anni è stata
pagata dall'espropriato o dal suo dante causa
un'imposta in misura maggiore dell'imposta da pagare
sull'indennità, la differenza è corrisposta
dall'espropriante all'espropriato. (L) |
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Comma
9 (art. 37) |
Qualora l'area edificabile sia utilizzata a scopi
agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto
anche una indennità pari al valore agricolo medio
corrispondente al tipo di coltura effettivamente
praticato. La stessa indennità spetta al fittavolo,
al mezzadro o al compartecipante che, per effetto
della procedura, sia costretto ad abbandonare in
tutto o in parte il fondo direttamente coltivato, da
almeno un anno, col lavoro proprio e di quello dei
familiari. (L)
[3] |
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Nota.
Per
esaminare le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo dell'articolo:
[1]
Comma modificato
dal
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1
lettera ee) n.1
(Gazzetta
Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003):
successivamente la stessa lettera ee) è
è stata
rettificata con
avviso di rettifica del 28 luglio 2003
(Gazzetta
Ufficiale 28 luglio 2003 n. 173) riportato nella
colonna di destra della pagina cui si accede dal
precedente link.
[2] Comma modificato
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1
lettera ee) n.2
(Gazzetta
Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003); è
stata rettificata con
avviso di rettifica del 28 luglio 2003
(Gazzetta
Ufficiale 28 luglio 2003 n. 173) riportato nella
colonna di destra della pagina cui si accede dal
precedente link.
[3] Comma modificato
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1
lettera ee) n.3
(Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003);
successivamente la stessa lettera ee)
è stata
rettificata con
avviso di rettifica del 28 luglio 2003
(Gazzetta
Ufficiale 28 luglio 2003 n. 173) riportato nella
colonna di destra della pagina cui si accede dal
precedente link.
I
commi 89 e 90
dell'art
2
sono visibili
cliccando qui:
legge n. 244 del 2007, articolo 2, comma 89,
lettera a)
legge n.
244 del 2007 articolo 2, comma 90
(G.U. n. 300 del 28 dicembre 2007 - Suppl. Ord. n. 285) |
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Avvertenza
Il T.U. SUGLI ESPROPRI qui pubblicato
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dall'Associazione con le norme che hanno
interessato il DPR n. 327 dalla sua emanazione
(2001) fino ad oggi (la data di validità dei
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