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Posizione
dell'art 36
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo VI
Sez. II |
DISPOSIZIONI GENERALI DELL'ENTITÀ DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE
Sez. II OPERE
PRIVATE DI PUBBLICA UTILITÀ |
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Art. 36 |
Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio
per la realizzazione di opere private che non
consistano in abitazioni dell'edilizia residenziale
pubblica. (L)
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Comma
1
(art. 36)
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Se l'espropriazione è finalizzata alla
realizzazione di opere private di pubblica utilità,
che non rientrino nell'ambito dell'edilizia
residenziale pubblica, convenzionata, agevolata o
comunque denominata, nonché nell'ambito dei piani di
insediamenti produttivi di iniziativa pubblica,
l'indennità di esproprio è determinata nella misura
corrispondente al valore venale del bene e non si
applicano le disposizioni contenute nelle sezioni
seguenti. (L) [1] |
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Comma
1 - bis.(art.
36) |
È fatto salvo il disposto dell'articolo 27,
comma 5, della legge 1 agosto 2002, n. 166. [2] |
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Nota.
Per
esaminare le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo dell'articolo:
[1]
Comma modificato
dal
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1
lettera dd) n.1
(Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003);
[2]
Comma aggiunto
dal
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1
lettera dd) n.2
(Gazzetta
Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003); |
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