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Posizione dell'art 3
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
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Titolo I
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OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO |
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Art. 3 |
Definizioni (L)
[1] |
Comma 1
(Art.3) |
Ai fini
del presente testo unico: a) per
"espropriato", si intende il soggetto,
pubblico o privato, titolare del diritto
espropriato; b) per "autorità espropriante", si intende,
l’autorità amministrativa titolare del
potere di espropriare e che cura il relativo
procedimento, ovvero il soggetto privato, al
quale sia stato attribuito tale potere, in
base ad una norma; c) per "beneficiario dell’espropriazione",
si intende il soggetto, pubblico o privato,
in cui favore è emesso il decreto di
esproprio; d) per "promotore dell’espropriazione", si
intende il soggetto, pubblico o privato, che
chiede l’espropriazione. (L) |
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Comma 2
(Art.3) |
Tutti gli
atti della procedura espropriativa, ivi
incluse le comunicazioni ed il decreto di
esproprio, sono disposti nei confronti del
soggetto che risulti proprietario secondo i
registri catastali, salvo che l’autorità
espropriante non abbia tempestiva notizia
dell’eventuale diverso proprietario
effettivo. Nel caso in cui abbia avuto
notizia della pendenza della procedura
espropriativa dopo la comunicazione
dell’indennità provvisoria al soggetto che
risulti proprietario secondo i registri
catastali, il proprietario effettivo può,
nei trenta giorni successivi, concordare
l’indennità ai sensi dell’articolo 45, comma
2. (L) |
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Comma 3
(Art.3) |
Colui che
risulta proprietario secondo i registri
catastali e riceva la notificazione o
comunicazione di atti del procedimento
espropriativo, ove non sia più proprietario
è tenuto di comunicarlo all’amministrazione
procedente entro trenta giorni dalla prima
notificazione, indicando altresì, ove ne sia
a conoscenza, il nuovo proprietario, o
comunque fornendo copia degli atti in suo
possesso utili a ricostruire le vicende
dell’immobile. (L) |
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Nota:
Per
esaminare le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo dell'articolo:
[1]
Articolo così
sostituito dall’art.
,
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302
art. 1 comma 1 lettera b) (Gazzetta
Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003) |
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Avvertenza
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