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Posizione
dell'art 27
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo V
Sez. I |
DISPOSIZIONI GENERALI IL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO
Sez. I
DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 27 |
Pagamento o deposito definitivo
dell'indennità a seguito della perizia di stima dei
tecnici o della Commissione provinciale (R)
[1]
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Comma
1
(art. 27)
|
La relazione di stima è depositata dai tecnici
ovvero della Commissione provinciale presso
l'ufficio per le espropriazioni. L'autorità
espropriante dà notizia dell'avvenuto deposito
mediante raccomandata con avviso di ricevimento e
segnala la facoltà di prenderne visione ed estrarne
copia. (R) [2] |
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Comma
2
(art. 27)
|
Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del
deposito, l'autorità espropriante, in base alla
relazione peritale e previa liquidazione e pagamento
delle spese della perizia, su proposta del
responsabile del procedimento autorizza il pagamento
dell'indennità, ovvero ne ordina il deposito presso
la Cassa depositi e prestiti. (R) |
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Comma
3
(art. 27) |
In seguito alla presentazione, da parte del
promotore dell'espropriazione, degli arti
comprovanti l'eseguito deposito o pagamento
dell'indennità di espropriazione, l'autorità
espropriante emette senz'altro il decreto di
esproprio. (R) |
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Nota.
Per
esaminare le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo dell'articolo:
[1]
Rubrica modificata
dal
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1
lettera aa) n.1
(Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003);
[2]
Comma modificato
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1
lettera aa) n.2
(Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003); |
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Avvertenza
Il T.U. SUGLI ESPROPRI qui pubblicato
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