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Posizione
dell'art 26
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo V
Sez. I |
DISPOSIZIONI GENERALI IL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO
Sez. I
DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 26. |
Pagamento o deposito dell'indennità
provvisoria (R) |
Comma
1
(art. 26)
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1. Trascorso il termine di trenta giorni dalla
notificazione dell'atto determinativo dell'indennità
provvisoria, l'autorità espropriante ordina che il
promotore dell'espropriazione effettui il pagamento
delle indennità che siano state accettate, ovvero il
deposito delle altre indennità presso la Cassa
depositi e prestiti. (R)
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| Comma
1-bis(art.
26) |
L'autorità espropriante ordina il pagamento
diretto dell'indennità al proprietario nei casi di
cui all'articolo 20, comma 8. (R) [1]
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Comma
2
(art. 26) |
L'autorità espropriante può ordinare altresì il
pagamento diretto dell'indennità al proprietario,
qualora questi abbia assunto ogni responsabilità in
ordine ad eventuali diritti dei terzi, e può
disporre che sia prestata una idonea garanzia entro
un termine all'uopo stabilito. (R) [2]
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Comma
3
(art. 26) |
Se il bene è gravato di ipoteca, al proprietario
è corrisposta l'indennità previa esibizione di una
dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca,
con firma autenticata, che autorizza la riscossione
della somma. (R) |
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Comma
4
(art. 26)
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Se il bene è gravato da altri diritti reali,
ovvero se sono presentate opposizioni al pagamento
della indennità, in assenza di accordo sulle
modalità della sua riscossione, il beneficiario
dell'espropriazione deposita la somma presso la
Cassa depositi e prestiti. In tal caso, l'effettivo
pagamento ha luogo in conformità alla pronuncia
dell'autorità giudiziaria, adita su domanda di chi
vi abbia interesse. (R) |
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Comma
5
(art. 26) |
Qualora manchino diritti dei terzi sul bene, il
proprietario può in qualunque momento percepire la
somma depositata, con riserva di chiedere in sede
giurisdizionale l'importo effettivamente spettante.
(R) |
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Comma
6
(art. 26)
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La Cassa depositi e prestiti provvede al
pagamento delle somme ricevute a titolo di indennità
di espropriazione e in relazione alle quali non vi
sono opposizioni di terzi, quando il proprietario
produca una dichiarazione in cui assume ogni
responsabilità in relazione ad eventuali diritti dei
terzi. (R) |
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Comma
7
(art. 26) |
Dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 è data
immediata notizia al terzo che risulti titolare di
un diritto ed è curata la pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene. (R) |
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Comma
8
(art. 26) |
Il provvedimento dell'autorità espropriante
diventa esecutivo col decorso di trenta giorni dal
compimento delle relative formalità, se non è
proposta dai terzi l'opposizione per l'ammontare
dell'indennità o per la garanzia. (R) |
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Comma
9
(art. 26) |
Se è proposta una tempestiva opposizione,
l'autorità espropriante dispone il deposito delle
indennità accettate o convenute presso la Cassa
depositi e prestiti. (R) |
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Comma
10
(art. 26)
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Il promotore dell'espropriazione esegue il
pagamento dell'indennità accettata o determinata dai
tecnici, entro il termine di sessanta giorni,
decorrente dalla comunicazione del decreto che ha
ordinato il pagamento, salvo il caso in cui egli
abbia proposto, entro lo stesso termine,
l'opposizione alla stima definitiva della indennità.
(R) |
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Comma
11
(art. 26) |
In seguito alla presentazione, da parte del
promotore dell'espropriazione, degli atti
comprovanti l'eseguito deposito o pagamento
dell'indennità di espropriazione, l'autorità
espropriante emette senz'altro il decreto di
esproprio. (R) |
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Nota.
Per
esaminare le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo dell'articolo:
[1]
Comma inserito
dal
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1
lettera z) n.1
(Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003);
successivamente
la stessa lettera z)
è stata
rettificata con
avviso di rettifica del 28 luglio 2003
(Gazzetta
Ufficiale 28 luglio 2003 n. 173) riportato nella
colonna di destra della pagina cui si accede dal
precedente link.
[2] Comma modificato
dal
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1
lettera z) n.2
(Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003); |
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Avvertenza
Il T.U. SUGLI ESPROPRI qui pubblicato
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