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Posizione
dell'art 23
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo IV
Sez. II |
DISPOSIZIONI
GENERALI LA FASE DI EMANAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO
DEL
DECRETO DI ESPROPRIO |
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Art. 23. |
Contenuto ed effetti del decreto di
esproprio
(L - R) |
Comma
1
(art. 23) |
Il decreto di esproprio: a) è emanato entro il termine di scadenza
dell'efficacia della dichiarazione di pubblica
utilità; b) indica gli estremi degli atti da cui è sorto il
vincolo preordinato all'esproprio e del
provvedimento che ha approvato il progetto
dell'opera; c) indica quale sia l'indennità determinata in via
provvisoria o urgente e precisa se essa sia stata
accettata dal proprietario o successivamente
corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata
presso la Cassa depositi e prestiti; d) dà atto della eventuale nomina dei tecnici
incaricati di determinare in via definitiva
l'indennità di espropriazione, precisando se essa
sia stata accettata dal proprietario o
successivamente corrisposta, ovvero se essa sia
stata depositata presso la Cassa depositi e
prestiti; e) dà atto della eventuale sussistenza dei
presupposti previsti dall'articolo 22, comma 1, e
della determinazione urgente della indennità
provvisoria; e-bis) dà atto degli estremi del decreto emanato ai
sensi dell'articolo 22-bis e del relativo stato di
esecuzione; [1] f) dispone il passaggio del diritto di proprietà, o
del diritto oggetto dell'espropriazione, sotto la
condizione sospensiva che il medesimo decreto sia
successivamente notificato ed eseguito; g) è notificato al proprietario nelle forme degli
atti processuali civili, con un avviso contenente
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in
cui è prevista l'esecuzione del decreto di
espropriazione, almeno sette giorni prima di essa; h) è eseguito mediante l'immissione in possesso del
beneficiario dell'esproprio, con la redazione del
verbale di cui all'articolo 24. (L) |
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Comma
2
(art. 23) |
Il decreto di esproprio è trascritto senza
indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari.
(L) |
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Comma
3
(art. 23) |
La notifica del decreto di esproprio può avere
luogo contestualmente alla sua esecuzione. Qualora
vi sia l'opposizione del proprietario o del
possessore del bene, nel verbale si da' atto
dell'opposizione e le operazioni di immissione in
possesso possono essere differite di dieci giorni.
(L) |
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Comma
4
(art. 23) |
Le operazioni di trascrizione e di voltura nel
catasto e nei libri censuari hanno luogo senza
indugio, a cura e a spese del beneficiario
dell'esproprio. (R) |
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Comma
5
(art. 23)
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Un estratto del decreto di esproprio è trasmesso
entro cinque giorni per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino
Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova
il bene. L'opposizione del terzo è proponibile entro
i trenta giorni successivi alla pubblicazione
dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di
impugnazioni, anche per il terzo l'indennità' resta
fissata nella somma depositata. (L) |
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Nota.
Per
esaminare le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo dell'articolo:
[1] Lettera inserita
dal
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1
lettera v )
(Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003) |
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Avvertenza
Il T.U. SUGLI ESPROPRI qui pubblicato
è già stato
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dall'Associazione con le norme che hanno
interessato il DPR n. 327 dalla sua emanazione
(2001) fino ad oggi (la data di validità dei
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