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Posizione
dell'art 22
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo IV
Sez. I |
DISPOSIZIONI
GENERALI LA FASE DI EMANAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO DEL MODO DI DETERMINARE L'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE |
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Art. 22 bis. |
Occupazione d'urgenza
preordinata all'espropriazione (L)
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Comma
1
(art.22.bis)
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Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di
particolare urgenza, tale da non consentire, in
relazione alla particolare natura delle opere,
l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1
e 2 dell'articolo 20, può essere emanato, senza
particolari indagini e formalità, decreto motivato
che determina in via provvisoria l'indennità di
espropriazione, e che dispone anche l'occupazione
anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto
contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei
relativi proprietari, indica i beni da occupare e
determina l'indennità da offrire in via provvisoria.
Il decreto è notificato con le modalità di cui al
comma 4 e seguenti dell'articolo 20 con l'avvertenza
che il proprietario, nei trenta giorni successivi
alla immissione in possesso, può, nel caso non
condivida l'indennità offerta, presentare
osservazioni scritte e depositare documenti. (L) |
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Comma
2
(art. 22 bis) |
Il decreto di cui al comma 1, può altresì essere
emanato ed eseguito in base alla determinazione
urgente della indennità di espropriazione senza
particolari indagini o formalità, nei seguenti
casi: |
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a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443; b) allorché il numero dei destinatari della
procedura espropriativa sia superiore a 50. (L) |
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Comma
3
(art. 22 bis) |
Al proprietario che abbia condiviso la
determinazione dell'indennità è riconosciuto
l'acconto dell'80% con le modalità di cui al comma
6, dell'articolo 20. (L) |
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Comma
4
(art. 22 bis) |
L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai
fini dell'immissione in possesso, è effettuata con
le medesime modalità di cui all'articolo 24 e deve
aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi
dalla data di emanazione del decreto medesimo. (L) |
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Comma
5
(art. 22 bis) |
Per il periodo intercorrente tra la data di
immissione in possesso e la data di corresponsione
dell'indennità di espropriazione o del
corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione
volontaria è dovuta l'indennità di occupazione, da
computare ai sensi dell'articolo 50, comma 1. (L) |
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Comma
6
(art. 22 bis) |
Il decreto che dispone l'occupazione ai sensi del
comma 1 perde efficacia qualora non venga emanato il
decreto di esproprio nel termine di cui all'articolo
13. (L) |
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Nota.
Per
esaminare le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo dell'articolo:
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Articolo inserito
dal
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1
lettera u )
(Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003);
successivamente
la stessa lettera u) è stata rettificata con
avviso di rettifica del 28 luglio 2003
(Gazzetta
Ufficiale 28 luglio 2003 n. 173) riportato nella
colonna di destra della pagina cui si accede dal
precedente link. |
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