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Posizione
dell'art 21
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo IV
Sez. I |
DISPOSIZIONI
GENERALI LA FASE DI EMANAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO DEL MODO DI DETERMINARE L'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE |
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Art. 21. |
Procedimento di determinazione definitiva
dell'indennità di espropriazione (R)
[1]
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Comma
1
(art.21) |
L'autorità espropriante forma l'elenco dei
proprietari che non hanno concordato la
determinazione della indennità di espropriazione.
(L) |
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Comma
2
(art.21) |
Se manca l'accordo sulla determinazione
dell'indennità di espropriazione, l'autorità
espropriante invita il proprietario interessato, con
atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a
comunicare entro i successivi venti giorni se
intenda avvalersi, per la determinazione
dell'indennità, del procedimento previsto nei
seguenti commi e, in caso affermativo, designare un
tecnico di propria fiducia. (L) |
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Comma
3
(art.21)
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Nel caso di comunicazione positiva del
proprietario, l'autorità espropriante nomina due
tecnici, tra cui quello eventualmente già designato
dal proprietario, e fissa il termine entro il quale
va presentata la relazione da cui si evinca la stima
del bene. Il termine non può essere superiore a
novanta giorni, decorrente dalla data in cui è
nominato il tecnico di cui al comma 4, ma è
prorogabile per effettive e comprovate difficoltà.
(L) |
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Comma
4
(art.21) |
Il presidente del tribunale civile, nella cui
circoscrizione si trova il bene da stimare, nomina
il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia
interesse. (L) |
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Comma
5
(art.21) |
Il presidente del tribunale civile sceglie il
terzo tecnico tra i professori universitari, anche
associati, di estimo, ovvero tra coloro che
risultano inseriti nell'albo dei periti o dei
consulenti tecnici del tribunale civile nella cui
circoscrizione si trova il bene. (L) |
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| Comma
6(art.21) |
Le spese per la nomina dei tecnici: a) sono liquidate dall'autorità espropriante, in
base alle tariffe professionali; b) sono poste a carico del proprietario se la stima
è inferiore alla somma determinata in via
provvisoria, sono divise per metà tra il
beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la
differenza con la somma determinata in via
provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli
altri casi, sono poste a carico del beneficiario
dell'esproprio. (L) |
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Comma
7
(art.21) |
I tecnici comunicano agli interessati il luogo,
la data e l'ora delle operazioni, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o strumento telematico, almeno sette giorni prima della data
stabilita. (L) |
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Comma
8
(art.21) |
Gli interessati possono assistere alle operazioni
anche tramite persone di loro fiducia, formulare
osservazioni orali e presentare memorie scritte e
documenti, di cui i tecnici tengono conto. (L) |
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Comma
9
(art.21) |
L'opposizione contro la nomina dei tecnici non
impedisce o ritarda le operazioni, salvo il diritto
di contestare in sede giurisdizionale la nomina e le
operazioni peritali. (L) |
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Comma
10
(art.21) |
La relazione dei tecnici è depositata presso
l'autorità espropriante, che ne dà notizia agli
interessati mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, avvertendoli che possono prenderne
visione ed estrarne copia entro i successivi trenta
giorni. (L) |
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Comma
11.
(art.21) |
In caso di dissenso di uno dei tecnici, la
relazione è adottata a maggioranza. (L) |
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Comma
12
(art.21)
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Ove l'interessato accetti in modo espresso
l'indennità risultante dalla relazione, l'autorità
espropriante autorizza il pagamento o il deposito
della eventuale parte di indennità non depositata;
il proprietario incassa la indennità depositata a
norma dell'articolo 26. Ove non sia stata
manifestata accettazione espressa entro trenta
giorni dalla scadenza del termine di cui al comma
10, l'autorità espropriante ordina il deposito
presso la Cassa depositi e prestiti dell'eventuale
maggior importo della indennità. (L) |
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Comma
13
(art.21) |
Il proprietario ha il diritto di chiedere che la
somma depositata o da depositare sia impiegata in
titoli del debito pubblico. (L) |
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Comma
14
(art.21) |
Salve le disposizioni del testo unico, si
applicano le norme del codice di procedura civile
per quanto riguarda le operazioni peritali e le
relative relazioni. (L) |
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Comma
15
(art.21) |
Qualora il proprietario non abbia dato la
tempestiva comunicazione di cui al comma 2,
l'autorità espropriante chiede la determinazione
dell'indennità alla commissione prevista
dall'articolo 41 che provvede entro novanta giorni
dalla richiesta. (L) |
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Comma
16
(art.21) |
La relazione della commissione è depositata e
comunicata secondo le previsioni del comma 10 e si
procede a norma del comma 12. (L)
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Nota.
Per
esaminare le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo dell'articolo:
[1]
Articolo modificato da
avviso di rettifica
pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214 (
rif.art 21 comma 3) e,
successivamente, sostituito
dal
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1
lettera s )
(Gazzetta
Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003);
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Avvertenza
Il T.U. SUGLI ESPROPRI qui pubblicato
è già stato
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dall'Associazione con le norme che hanno
interessato il DPR n. 327 dalla sua emanazione
(2001) fino ad oggi (la data di validità dei
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