Posizione
dell'art 20
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo IV
Sez. I |
DISPOSIZIONI
GENERALI LA FASE DI EMANAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO DEL MODO DI DETERMINARE L'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE |
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Art. 20 |
La determinazione provvisoria dell'indennità di
espropriazione (L - R) [1]
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Comma
1
(art.20)
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Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica
utilità, entro i successivi trenta giorni il
promotore dell'espropriazione compila l'elenco dei
beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e
dei relativi proprietari, ed indica le somme che
offre per le loro espropriazioni. L'elenco va
notificato a ciascun proprietario, nella parte che
lo riguarda, con le forme degli atti processuali
civili. Gli interessati nei successivi trenta giorni
possono presentare osservazioni scritte e depositare
documenti. (L) |
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Comma
2(art.20)
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Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei
dati acquisiti e compatibile con le esigenze di
celerità del procedimento, l'autorità espropriante
invita il proprietario e, se del caso, il
beneficiario dell'espropriazione a precisare, entro
un termine non superiore a venti giorni ed
eventualmente anche in base ad una relazione
esplicativa, quale sia il valore da attribuire
all'area ai fini della determinazione della
indennità di esproprio. (L) |
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Comma
3(art.20)
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Valutate le osservazioni degli interessati,
l'autorità espropriante, anche avvalendosi degli
uffici degli enti locali, dell'ufficio tecnico
erariale o della commissione provinciale prevista
dall'articolo 41, che intenda consultare, prima di
emanare il decreto di esproprio accerta il valore
dell'area e determina in via provvisoria la misura
della indennità di espropriazione. (L) |
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Comma
4(art.20) |
L'atto che determina in via provvisoria la misura
della indennità di espropriazione è notificato al
proprietario con le forme degli atti processuali
civili e al beneficiario dell'esproprio, se diverso
dall'autorità procedente. (L) |
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Comma
5(art.20) |
Nei trenta giorni successivi alla notificazione,
il proprietario può comunicare all'autorità
espropriante che condivide la determinazione della
indennità di espropriazione. La relativa
dichiarazione è irrevocabile. (L) |
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Comma
6(art.20)
|
Qualora abbia condiviso la determinazione
dell'indennità di espropriazione, il proprietario è
tenuto a consentire all'autorità espropriante che ne
faccia richiesta l'immissione nel possesso. In tal
caso, il proprietario ha diritto a ricevere un
acconto dell'80 per cento dell'indennità, previa
autocertificazione, attestante la piena e libera
proprietà del bene. Dalla data dell'immissione in
possesso il proprietario ha altresì diritto agli
interessi nella misura del tasso legale sulla
indennità, sino al momento del pagamento
dell'eventuale acconto e del saldo. In caso di
opposizione all'immissione in possesso l'autorità
espropriante può procedervi egualmente con la
presenza di due testimoni. (L) |
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Comma
7(art.20) |
Il proprietario può limitarsi a designare un
tecnico di propria fiducia, al fine
dell'applicazione dell'articolo 21, comma 2. (L) |
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Comma
8(art.20)
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Qualora abbia condiviso la determinazione della
indennità di espropriazione e abbia dichiarato
l'assenza di diritti di terzi sul bene il
proprietario è tenuto a depositare nel termine di
sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione di
cui al comma 5, la documentazione comprovante, anche
mediante attestazione notarile, la piena e libera
proprietà del bene. In tal caso l'intera indennità,
ovvero il saldo di quella già corrisposta a titolo
di acconto, è corrisposta entro il termine dei
successivi sessanta giorni. Decorso tale termine, al
proprietario sono dovuti gli interessi, nella misura
del tasso legale anche ove non sia avvenuta la
immissione in possesso. (L) |
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Comma
9(art.20)
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Il beneficiario dell'esproprio ed il proprietario
stipulano l'atto di cessione del bene qualora sia
stata condivisa la determinazione della indennità di
espropriazione e sia stata depositata la
documentazione attestante la piena e libera
proprietà del bene. Nel caso in cui il proprietario
percepisca la somma e si rifiuti di stipulare l'atto
di cessione del bene, può essere emesso senza altre
formalità il decreto di esproprio, che dà atto di
tali circostanze, e può esservi l'immissione in
possesso, salve le conseguenze risarcitorie
dell'ingiustificato rifiuto di addivenire alla
stipula. |
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Comma
10(art.20) |
L'atto di cessione volontaria è trasmesso per la
trascrizione, entro quindici giorni presso l'ufficio
dei registri immobiliari, a cura e a spese
dell'acquirente. (L) |
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Comma
11(art.20) |
Dopo aver corrisposto l'importo concordato,
l'autorità espropriante, in alternativa alla
cessione volontaria, può procedere, anche su
richiesta del promotore dell'espropriazione, alla
emissione e all'esecuzione del decreto di esproprio.
(L) |
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Comma
12(art.20)
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L'autorità espropriante, anche su richiesta del
promotore dell'espropriazione, può altresì emettere
ed eseguire il decreto di esproprio, dopo aver
ordinato il deposito dell'indennità condivisa presso
la Cassa depositi e prestiti qualora il proprietario
abbia condiviso la indennità senza dichiarare
l'assenza di diritti di terzi sul bene, ovvero
qualora non effettui il deposito della
documentazione di cui al comma 8 nel termine ivi
previsto ovvero ancora non si presti a ricevere la
somma spettante. (L) |
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Comma
13(art.20)
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Al proprietario che abbia condiviso l'indennità
offerta spetta l'importo di cui all'articolo 45,
comma 2, anche nel caso in cui l'autorità
espropriante abbia emesso il decreto di
espropriazione ai sensi dei commi 11 e 12. (L) |
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Comma
14(art.20)
|
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla
notificazione di cui al comma 4, si intende non
concordata la determinazione dell'indennità di
espropriazione. L'autorità espropriante dispone il
deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa
depositi e prestiti, della somma senza le
maggiorazioni di cui all'articolo 45. Effettuato il
deposito, l'autorità espropriante può emettere ed
eseguire il decreto d'esproprio. (L) [2]
ndr.
comma così modificato
dall'articolo 2, comma 89, lettera c) della legge
n. 244 del 2007;
il vecchio testo era
il seguente:
Decorsi inutilmente trenta
giorni dalla notificazione di cui al comma 4, si
intende non concordata la determinazione
dell’indennità di espropriazione. L’autorità
espropriante dispone il deposito, entro trenta
giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della
somma ridotta del quaranta per cento se l’area è
edificabile, ovvero senza le maggiorazioni di cui
all’articolo 45 se l’area non è edificabile.
Effettuato il deposito, l’autorità espropriante può
emettere ed eseguire il decreto d’esproprio. (L)
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Comma
15(art.20) |
Qualora l'efficacia della pubblica utilità
derivi dall'approvazione di piani urbanistici
esecutivi, i termini per gli adempimenti di cui al
comma 1 del presente articolo decorrono dalla data
di inserimento degli immobili da espropriare nel
programma di attuazione dei piani stessi. (L) |
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Nota.
Per
esaminare le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo dell'articolo:
[1]
Articolo modificato da
avviso di rettifica
pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214 (rif
art 20 comma 7) e,
successivamente, sostituito
dal
D.Lgs.
27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1 lettera r )
(Gazzetta
Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003);
successivamente
la stessa lettera r) è stata rettificata con
avviso di rettifica del 28 luglio 2003
(Gazzetta
Ufficiale 28 luglio 2003 n. 173) riportato nella
colonna di destra della pagina cui si accede dal
precedente link.
[2] Comma così modificato dall'art.
2, comma 89,lettera c) legge n. 24 dicembre 2007, n. 244
(G.U.
n. 300 del 28 dicembre 2007 - Suppl. Ord. n.
285) La nota di redazione integrata nello stesso
comma 14 riporta anche il testo
precedente. |
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___________________________________________________________________________________ |
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