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Posizione
dell'art 16
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo III
Sez. II |
DISPOSIZIONI GENERALI
LA FASE
DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLA APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO DELL'OPERA |
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Art. 16 |
Le modalità che precedono l'approvazione
del progetto definitivo (L - R)
[1] |
Comma
1
(art.16)
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Il soggetto, anche privato, diverso da quello
titolare del potere di approvazione del progetto di
un'opera pubblica o di pubblica utilità, può
promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la
pubblica utilità dell'opera. A tale fine, egli
deposita presso l'ufficio per le espropriazioni il
progetto dell'opera, unitamente ai documenti
ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la
quale indichi la natura e lo scopo delle opere da
eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle
autorizzazioni o agli altri atti di assenso,
previsti dalla normativa vigente. (L) |
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Comma
2
(art.16)
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In ogni caso, lo schema dell'atto di approvazione
del progetto deve richiamare gli elaborati
contenenti la descrizione dei terreni e degli
edifici di cui è prevista l'espropriazione, con
l'indicazione dell'estensione e dei confini, nonché,
possibilmente, dei dati identificativi catastali e
con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti
nei registri catastali. (L) |
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Comma
3
(art.16) |
L'autorizzazione rilasciata ai sensi
dell'articolo 15 consente anche l'effettuazione
delle operazioni previste dal comma 2. (L) |
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Comma
4
(art.16) |
Al proprietario dell'area ove è prevista la
realizzazione dell'opera è inviato l'avviso
dell'avvio del procedimento e del deposito degli
atti di cui al comma 1, con l'indicazione del
nominativo del responsabile del procedimento. (L) |
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Comma
5
(art.16) |
Allorché il numero dei destinatari sia superiore
a 50 si osservano le forme di cui all'articolo 11,
comma 2. (L) |
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Comma
6
(art.16) |
Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo
degli interventi di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, l'avviso di
avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica
utilità è comunicato con le modalità di cui all'articolo
4, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002,
n. 190. (L) |
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Comma
7
(art.16) |
Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha
luogo per irreperibilità o assenza del proprietario
risultante dai registri catastali, il progetto può
essere ugualmente approvato. (L) |
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Comma
8
(art.16)
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Se risulta la morte del proprietario iscritto nei
registri catastali e non risulta il proprietario
attuale, la comunicazione di cui al comma 4 è
sostituita da un avviso, affisso per venti giorni
consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati
e da un avviso pubblicato su uno o più quotidiani a
diffusione nazionale e locale. (L) |
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Comma
9
(art.16) |
L'autorità espropriante non è tenuta a dare
alcuna comunicazione a chi non risulti proprietario
del bene. (L) |
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Comma
10
(art.16) |
Il proprietario e ogni altro interessato possono
formulare osservazioni al responsabile del
procedimento, nel termine perentorio di trenta
giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione
dell'avviso. (L) |
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Comma
11
(art.16)
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Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, il
proprietario dell'area, nel formulare le proprie
osservazioni, può chiedere che l'espropriazione
riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che
non siano state prese in considerazione, qualora per
esse risulti una disagevole utilizzazione ovvero
siano necessari considerevoli lavori per disporne
una agevole utilizzazione. (L) |
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Comma
12
(art.16)
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L'autorità espropriante si pronuncia sulle
osservazioni, con atto motivato. Se l'accoglimento
in tutto o in parte delle osservazioni comporta la
modifica dello schema del progetto con pregiudizio
di un altro proprietario che non abbia presentato
osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le
comunicazioni previste dal comma 4. (L) |
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Comma
13
(art.16) |
Se le osservazioni riguardano solo una parte
agevolmente separabile dell'opera, l'autorità
espropriante può approvare per la restante parte il
progetto, in attesa delle determinazioni sulle
osservazioni. (L) |
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Comma
14
(art.16) |
Qualora nel corso dei lavori si manifesti la
necessità o l'opportunità di espropriare altri
terreni o altri edifici, attigui a quelli già
espropriati, con atto motivato autorità espropriante
[2] integra il provvedimento con cui è stato approvato
il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica
utilità. Si applicano le disposizioni dei precedenti
commi. (L)
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Nota:
Per
esaminare le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo dell'articolo:
[1]
Articolo sostituito dal
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1
lettera o)
(Gazzetta
Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003)
[2]
leggasi l'autorità espropriante; errore di stampa
sulla gazzetta ufficiale. |
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Avvertenza
Il T.U. SUGLI ESPROPRI qui pubblicato
è già stato
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dall'Associazione con le norme che hanno
interessato il DPR n. 327 dalla sua emanazione
(2001) fino ad oggi (la data di validità dei
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