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Posizione
dell'art 15
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo III
Sez. II |
DISPOSIZIONI GENERALI
LA FASE DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLA APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO DELL'OPERA |
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Art. 15 |
Disposizioni sulla redazione del progetto (L)
[1]
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Comma
1.
(art.15)
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Per le operazioni planimetriche e le altre
operazioni preparatorie necessarie per la redazione
dello strumento urbanistico generale, di una sua
variante o di un atto avente efficacia equivalente
nonché per l'attuazione delle previsioni
urbanistiche e per la progettazione di opere
pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici
incaricati, anche privati, possono essere
autorizzati ad introdursi nell'area interessata. (L)
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Comma
2.
(art.15)
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Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione
deve darne notizia, mediante atto notificato con le
forme degli atti processuali civili o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, al
proprietario del bene, nonché al suo possessore, se
risulti conosciuto. L'autorità espropriante tiene
conto delle eventuali osservazioni, formulate dal
proprietario o dal possessore entro sette giorni
dalla relativa notifica o comunicazione, e può
accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi
almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è
stata notificata o comunicata la richiesta di
introdursi nella altrui proprietà. (L) |
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Comma
3.
(art.15) |
L'autorizzazione indica i nomi delle persone che
possono introdursi nell'altrui proprietà ed è
notificata o comunicata mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette
giorni prima dell'inizio delle operazioni. (L) |
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Comma
4.
(art.15) |
Il proprietario e il possessore del bene possono
assistere alle operazioni, anche mediante persone di
loro fiducia. (L) |
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Comma
5.
(art.15)
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L'autorizzazione di cui al comma 1 si estende
alle ricerche archeologiche, alla bonifica da
ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati.
Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la
vigilanza delle competenti soprintendenze, che
curano la tempestiva programmazione delle ricerche
ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare
ogni ritardo all'avvio delle opere. (L) |
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Nota:
Per
esaminare le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo dell'articolo:
[1]
Articolo sostituito
dal
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1
lettera n)
(Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003) |
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Avvertenza
Il T.U. SUGLI ESPROPRI qui pubblicato
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dall'Associazione con le norme che hanno
interessato il DPR n. 327 dalla sua emanazione
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