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Posizione
dell'art 12 all'interno del T.U.
(ndr: riportata per agevolare la
lettura sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo III
Sez. I
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DISPOSIZIONI GENERALI
LA FASE DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO |
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Art. 12 |
Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica
utilità (L)
[1] |
Comma
1.
(art.12)
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La dichiarazione di pubblica utilità si intende
disposta: a) quando l'autorità espropriante approva a tale
fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di
pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il
piano particolareggiato, il piano di lottizzazione,
il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il
piano delle aree da destinare a insediamenti
produttivi, ovvero quando è approvato il piano di
zona; b) in ogni caso, quando in base alla normativa
vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità
l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche
di settore o attuativo, la definizione di una
conferenza di servizi o il perfezionamento di un
accordo di programma, ovvero il rilascio di una
concessione, di una autorizzazione o di un atto
avente effetti equivalenti. (L) |
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Comma
2.
(art.12)
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Le varianti derivanti dalle prescrizioni della
conferenza di servizi, dell'accordo di programma o
di altro atto di cui all'articolo 10, nonché le
successive varianti in corso d'opera, qualora queste
ultime non comportino variazioni di tracciato al di
fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, nonché ai sensi del
decreto ministeriale 1 aprile 1968, sono approvate
dall'autorità espropriante ai fini della
dichiarazione di pubblica utilità e non richiedono
nuova apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio. (L) |
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Comma
3.
(art.12) |
Qualora non sia stato apposto il vincolo
preordinato all'esproprio la dichiarazione di
pubblica utilità diventa efficace al momento di tale
apposizione a norma degli articoli 9 e 10. (L) |
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Nota:
Per
esaminare le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo dell'articolo:
[1] Articolo sostituito
dal
D.Lgs.
27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1 lettera i)
(Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003) |
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Avvertenza
Il testo del DPR qui pubblicato
è già stato
coordinato
dall'Associazione con le norme che hanno
interessato il DPR n. 327 dalla sua emanazione
(2001) fino ad oggi (la data di validità dei
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sostituiscono le pubblicazioni cartacee, non
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pertanto, ha anche predisposto un'apposita pagina
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della Gazzetta Ufficiale in cui è stata pubblicata;
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