A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 348 del
24 ottobre 2007,
il legislatore ha introdotto una nuova
disciplina per le aree edificabili;
si riporta qui di seguito il testo integrale della norma, che è
comunque illustrata con maggiore chiarezza nell'area 1
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MODIFICHE AL DPR 2001/327
APPORTATE DAI COMMI 89 E 90 DELL'ARTICOLO 2 DALLA
LEGGE 24
dicembre 2007, n. 244
(in G.U.
n. 300 del 28 dicembre 2007 - Suppl. Ord. n. 285) -
Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008).
89. Al
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo 37 (L), i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1.
L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è
determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando
l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma
economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento. (L).
2.
Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando
esso non è stato concluso per fatto non imputabile
all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta
un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore
agli otto decimi di quella determinata in via definitiva,
l'indennità è aumentata del 10 per cento. (L)»;
b)
all'articolo 45 (L), comma 2, lettera a), le parole:
«senza la riduzione del quaranta per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «con l'aumento del dieci per cento di cui al
comma 2 dell'articolo 37»;
c)
all'articolo 20 (L), comma 14, il secondo periodo è sostituito
dal seguente: «L'autorità espropriante dispone il deposito,
entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti Spa,
della somma senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45»;
d)
all'articolo 22 (L), comma 3, le parole: «, senza applicare la
riduzione del quaranta per cento di cui all'articolo 37, comma
1» sono soppresse;
e)
all'articolo 55 (L), il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di
pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace
provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il
risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore
venale del bene. (L)».
90. Le
disposizioni di cui all'articolo 37, commi 1 e 2, e quelle di
cui all'articolo 45, comma 2, lettera a), del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, come modificati dal comma 89 del presente
articolo, si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in
corso, salvo che la determinazione dell'indennità di
espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia
comunque divenuta irrevocabile.
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