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89. Al testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 37 (L), i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1.
L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata
nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione
è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale,
l'indennità è ridotta del 25 per cento. (L).
2.
Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando
esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato
ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che,
attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella
determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10 per
cento. (L)»;
b)
all'articolo 45 (L), comma 2, lettera a), le parole: «senza
la riduzione del quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«con l'aumento del dieci per cento di cui al comma 2 dell'articolo
37»;
c)
all'articolo 20 (L), comma 14, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: «L'autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta
giorni, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, della somma senza
le maggiorazioni di cui all'articolo 45»;
d)
all'articolo 22 (L), comma 3, le parole: «, senza applicare la
riduzione del quaranta per cento di cui all'articolo 37, comma 1»
sono soppresse;
e)
all'articolo 55 (L), il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di
pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di
esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno
è liquidato in misura pari al valore venale del bene. (L)».
90. Le
disposizioni di cui all'articolo
37, commi 1 e 2, e quelle di cui
all'articolo 45, comma 2, lettera a), del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, come modificati dal comma 89 del presente articolo,
si
applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che
la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata
condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.
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