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Sei Qui > Scheda
n. 2
della Sezione 1 F
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REGOLE GENERALI SULLA COMPETENZA
Si
viola la legge quando:
a) Gli
atti del procedimento espropriativo sono emanati da parte di
un’autorità non competente alla realizzazione dell’opera pubblica o
di pubblica utilità.
b)
Non è individuato ed organizzato da parte dell’Amministrazione
l’ufficio per le espropriazioni, (né i relativi poteri sono stati
attribuiti ad un ufficio già esistente).
c) Non è
stato preposto all’ufficio per le espropriazioni un dirigente o, in sua
mancanza, il dipendente con la qualifica più elevata.
d)
L’opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un
concessionario o contraente generale e l’Amministrazione delega, in
tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi senza
determinare chiaramente l'ambito della delega nella concessione o
nell'atto di affidamento.
e)
Nella stessa ipotesi di cui al punto precedente, se gli estremi della
delega non sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.
f)
Quando i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega i
poteri espropriativi si avvalgono impropriamente, fuori dei limiti
consentiti, di società controllate o di società di servizi.
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