La Corte Europea "demolisce" la prescrizione;
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo,
su intervento dei Fiduciari dell'Associazione, ha
pronunciato un'importante sentenza nella quale, oltre a ribadire l'ormai
noto e consolidato principio del valore di mercato, ammette che in
alcuni casi si può ricorrere alla Corte Europea
anche
se in Italia è intervenuta la prescrizione.
Si riporta qui di seguito:
1 una breve sintesi della sentenza
2 il testo integrale della sentenza
CORTE EUROPEA DEI I DIRITTI DELL’UOMO
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CASO G. ED ALTRI / ITALIA (RICHIESTA N. 18791/03)
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SENTENZA CEDU DEL 6 LUGLIO 2006
SINTESI
-
i
fatti di causa (in Italia)
A seguito
dell’occupazione temporanea e d’urgenza dei loro fondi intervenuta
nell’anno 1976 in vista della realizzazione di un’opera pubblica, i
cittadini espropriati - con giudizio intrapreso solo nell’anno 1997 -
si rivolgevano al tribunale per chiedere il risarcimento dei danni
subiti a causa della occupazione illecita appropriativi che aveva
irreversibilmente trasformato i fondi occupati, rendendone materialmente
impossibile la retrocessione.
Con sentenza
emessa nell’anno 2001, il giudice nazionale:
- accertava
e dichiarava intervenuta e perfezionata l’occupazione appropriativi dei
fondi illecitamente occupati;
- accertava
l’impossibilita’ della retrocessione degli stessi a causa della
irreversibile trasformazione conseguente alla realizzazione dell’opera
pubblica;
- dichiarava
l’intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento
dei danni discendenti dall’occupazione appropriativi, poiche’ la causa
era stata iniziata tardivamente.
La citata sentenza
di primo grado del giudice nazionale non veniva impugnata e passava in
giudicato.
-
il ricorso alla C.E.D.U. e la sentenza del 6.7.2006
Con ricorso alla
CEDU, i cittadini espropriati chiedevano che lo stato italiano fosse
condannato al pagamento del risarcimento dei danni a causa
dell’ingiustizia subita conseguente alla perdita della proprieta’ dei
fondi a causa dell’occupazione appropriativi ed alla relativa perdita
del diritto al risarcimento dei danni per prescrizione.
Con la sentenza
del 6.7.2006, la CEDU ha stabilito:
a)
che non impedisce ne’ pregiudica la ricevibilita’ del ricorso
alla CEDU la circostanza che sia passata in giudicato per non essere
stata impugnata (e dunque senza che siano state esaurite tutte le
vie e le misure interne all’ordinamento nazionale ed in
particolare l’appello ed il ricorso per cassazione) la sentenza di primo
grado con la quale il giudice nazionale abbia accertato e dichiarato
l’intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei
danni a seguito dell’occupazione appropriativi consumatasi sui fondi
espropriati;
b)
che, infatti, la continuazione del giudizio secondo il suo
sviluppo naturale attraverso la fase dell’appello ed il successivo
ricorso in Cassazione non avrebbe comportato alcuna tutela utile ed
effettiva per cittadini espropriati poiche’ tali iniziative non
avrebbero certamente superato la costante e pacifica giurisprudenza
della Corte di Cassazione secondo cui la prescrizione del diritto al
risarcimento dei danni a seguito di occupazione appropriativi si
perfeziona con il decorso del termine di cinque anni dal termine finale
di occupazione temporanea e legittima;
c)
che il fenomeno dell’occupazione appropriativi (che invece la
Corte di Cassazione ha affermato essere compatibile con la convenzione
europea) in realta’ costituisce una manifesta violazione del diritto di
proprieta’ privata espressamente tutelato dal’art. 1 prot. aggiunto alla
CEDU e conferisce lo stato di “vittima” di ingiustizia ai cittadini che
ne siano colpiti;
d)
che
infine ai ricorrenti spetta il diritto al risarcimento dei danni
commisurati al valore di mercato dei terreni con rivalutazione monetaria
istat ed interessi legali.
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