DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2001, n.
327 (in Suppl. ordinario n. 211 alla Gazz. Uff., 16 agosto, n. 189).
- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n.
400; Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.
59,
nonché il numero 19 dell'allegato 1, richiamato nel medesimo comma;[1] Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come
modificato dall'articolo 1. comma 6, lettera e), della legge 24 novembre
2000, n. 340; Visto l'articolo 7, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n.
50, che ha consentito al Governo di demandare la redazione degli schemi
di testi unici al Consiglio di Stato; Visto il decreto legislativo recante testo unico delle
disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica
utilità; Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante
testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità; Acquisito il testo redatto dal Consiglio di Stato, come
definito nella Adunanza Generale del 29 marzo 2001; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001; Acquisito il parere della competente commissione della
Camera dei Deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del
parere da parte della competente commissione del Senato della
Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 31 maggio 2001; Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per i
lavori pubblici; Emana il seguente decreto:
[1] Nota:
Così rettificato in Gazz. Uff., 14 settembre 2001, n. 214 (rif. visto
l'art.20 comma 8) Per esaminare i riferimenti cartacei:
Vai all'elenco dei riferimenti cartacei
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Titolo I -
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO |
|
Posizione dell'art 1all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
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Titolo I
|
OGGETTO ED
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO |
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Art. 1
|
Oggetto
(L) |
Comma 1
(art. 1)
|
Il
presente testo unico disciplina l’espropriazione,
anche a favore di privati, dei beni immobili o di
diritti relativi ad immobili per l’esecuzione di
opere pubbliche o di pubblica utilità. (L)
|
| |
|
Comma 2
(art. 1)
|
Si
considera opera pubblica o di pubblica utilità anche
la realizzazione degli interventi necessari per
l’utilizzazione da parte della collettività di beni
o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è
prevista la materiale modificazione o
trasformazione. (L) |
| |
|
Comma 3
(art. 1)
|
abrogato
[1]
(il testo soppresso era
il seguente:
I principi desumibili dalle disposizioni legislative
del presente testo unico costituiscono norme
fondamentali di riforma economico-sociale. (L)) |
| |
|
Comma 4
(art. 1)
|
Le
norme del presente testo unico non possono essere
derogate, modificate o abrogate se non per
dichiarazione espressa, con specifico riferimento a
singole disposizioni. (L) |
| |
|
| |
Nota.
Per
esaminare le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo dell'articolo:
[1]
Comma
abrogato dal.
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1
lettera a)
(Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003) |
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|
Posizione dell'art 2
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
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Titolo I
|
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO |
|
|
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Art. 2 |
Principio di legalità dell'azione
amministrativa (L) |
Comma 1
(art. 2)
|
L’espropriazione dei beni immobili o di diritti
relativi ad immobili di cui all’articolo 1 può
essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e
dai regolamenti. (L) |
| |
|
Comma 2
(art. 2)
|
I
procedimenti di cui al presente testo unico si
ispirano ai principi di economicità, di efficacia,
di efficienza, di pubblicità e di semplificazione
dell’azione amministrativa. (L) |
| |
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Nota.
Il
testo di questo articolo non ha subito modifiche.
|
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Posizione dell'art 3
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
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Titolo I
|
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO |
|
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|
Art. 3 |
Definizioni (L)
[1] |
Comma 1
(Art.3) |
Ai fini
del presente testo unico: a) per
"espropriato", si intende il soggetto,
pubblico o privato, titolare del diritto
espropriato; b) per "autorità espropriante", si intende,
l’autorità amministrativa titolare del
potere di espropriare e che cura il relativo
procedimento, ovvero il soggetto privato, al
quale sia stato attribuito tale potere, in
base ad una norma; c) per "beneficiario dell’espropriazione",
si intende il soggetto, pubblico o privato,
in cui favore è emesso il decreto di
esproprio; d) per "promotore dell’espropriazione", si
intende il soggetto, pubblico o privato, che
chiede l’espropriazione. (L) |
| |
|
Comma 2
(Art.3) |
Tutti gli
atti della procedura espropriativa, ivi
incluse le comunicazioni ed il decreto di
esproprio, sono disposti nei confronti del
soggetto che risulti proprietario secondo i
registri catastali, salvo che l’autorità
espropriante non abbia tempestiva notizia
dell’eventuale diverso proprietario
effettivo. Nel caso in cui abbia avuto
notizia della pendenza della procedura
espropriativa dopo la comunicazione
dell’indennità provvisoria al soggetto che
risulti proprietario secondo i registri
catastali, il proprietario effettivo può,
nei trenta giorni successivi, concordare
l’indennità ai sensi dell’articolo 45, comma
2. (L) |
| |
|
Comma 3
(Art.3) |
Colui che
risulta proprietario secondo i registri
catastali e riceva la notificazione o
comunicazione di atti del procedimento
espropriativo, ove non sia più proprietario
è tenuto di comunicarlo all’amministrazione
procedente entro trenta giorni dalla prima
notificazione, indicando altresì, ove ne sia
a conoscenza, il nuovo proprietario, o
comunque fornendo copia degli atti in suo
possesso utili a ricostruire le vicende
dell’immobile. (L) |
| |
|
| |
Nota:
Per
esaminare le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo dell'articolo:
[1]
Articolo così
sostituito dall’art.
,
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302
art. 1 comma 1 lettera b) (Gazzetta
Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003) |
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|
Posizione dell'art 4
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
|
Titolo I
|
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO |
|
|
| |
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|
Art. 4 |
Beni non espropriabili o
espropriabili in casi particolari (L) |
Comma 1
(art. 4)
|
I beni appartenenti al demanio pubblico non possono
essere espropriati fino a quando non ne viene
pronunciata la sdemanializzazione. (L) |
| |
|
Comma 2
(art. 4)
|
I beni appartenenti al patrimonio indisponibile
dello Stato e degli altri enti pubblici possono
essere espropriati per perseguire un interesse pubblico
di rilievo superiore a quello soddisfatto con la
precedente destinazione. (L) |
| |
|
Comma 3
(art. 4)
|
I beni descritti dagli articoli
13, 14, 15 e 16
della
legge 27 maggio 1929, n. 810, non possono essere
espropriati se non vi è il previo accordo con la
Santa Sede. (L)
[1]
|
| |
|
Comma 4
(art. 4)
|
Gli edifici aperti al culto non possono essere
espropriati se non per gravi ragioni previo accordo:
[2]
a) con la competente autorità ecclesiastica, se
aperti al culto cattolico; b) con l'Unione delle Chiese cristiane, se aperti al
culto pubblico avventista; c) con il presidente delle Assemblee di Dio in
Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese ad
esse associate; d) con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, se
destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico; e) con l'Unione cristiana evangelica battista
d'Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese
che ne facciano parte; f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana in
Italia con l'organo responsabile della comunità
interessata, se aperti al culto della medesima
Chiesa;[3]
g) col rappresentante di ogni altra confessione
religiosa, nei casi previsti dalla legge. (L) |
| |
|
Comma 5
(art. 4)
|
Si applicano le regole sull'espropriazione dettate
dal diritto internazionale generalmente riconosciuto
e da trattati internazionali cui l'Italia aderisce.
(L) |
| |
|
| |
Nota:
Per
esaminare le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo dell'articolo:
[1] Comma modificato da
avviso di
rettifica pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001,
n. 214
(rif.art 4 comma
3 ) e, successivamente, dal
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art.1 comma
1 lettera c) n. 1
(Gazzetta
Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003)
[2]
Alinea modificato
dal
D.Lgs.
27 dicembre 2002, n.302 art.1 comma 1
lettera c) n 2
(Gazzetta
Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003)
[3]
Lettera modificata da
avviso di
rettifica pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001,
n. 214. (rif.art 4 comma 4) |
| |
|
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|
|
Posizione
dell'art 5
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
|
Titolo I
|
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO |
|
|
| |
|
|
Art. 5 |
Ambito di applicazione nei confronti
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e
di Bolzano (L)
[1] |
Comma 1
(art. 5)
|
Le Regioni a statuto ordinario esercitano la potestà
legislativa concorrente, in ordine alle
espropriazioni strumentali alle materie di propria
competenza, nel rispetto dei principi fondamentali
della legislazione statale nonché dei principi
generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle
disposizioni contenute nel testo unico. (L) |
| |
|
Comma 2
(art. 5)
|
Le Regioni a statuto speciale, nonché le Province
autonome di Trento e di Bolzano esercitano la
propria potestà legislativa in materia di
espropriazione per pubblica utilità nel rispetto dei
rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione, anche con riferimento alle disposizioni
del titolo V, parte seconda, della Costituzione per
le parti in cui prevedono forme di autonomia più
ampie rispetto a quelle già attribuite. (L) |
| |
|
Comma 3
(art. 5)
|
Le disposizioni del testo unico operano direttamente
nei riguardi delle Regioni fino a quando esse non
esercitano la propria potestà legislativa in
materia, nel rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2. La Regione Trentino-Alto Adige e le
Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la
propria legislazione ai sensi degli articoli 4 e 8
dello statuto di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 2
del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. (L) |
| |
|
Comma 4
(art. 5)
|
Nell'ambito delle funzioni amministrative conferite
dallo Stato alle Regioni e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi delle leggi vigenti
rientrano anche quelle concernenti i procedimenti di
espropriazione per pubblica utilità e quelli
concernenti la materiale acquisizione delle aree.
(L) |
| |
|
| |
Nota:
Per
esaminare le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo dell'articolo: |
| |
[1]
Articolo
sostituito
dal
D.Lgs.27 dicembre 2002, n.
302 art. 1, comma 1, lett. d),(Gazzetta
Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003); successivamente
la stessa lettera d) è stata rettificata con
avviso di rettifica del 28 luglio 2003
(Gazzetta
Ufficiale 28 luglio 2003 n. 173) riportato nella
colonna di destra della pagina cui si accede dal
precedente link. |
| |
|
|
|
|
Posizione
dell'art 6
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
|
Titolo I
|
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO |
|
|
| |
|
|
Art. 6 |
Regole generali sulla competenza (L)
[1]
|
| |
|
Comma 1
(art. 6 ) |
L'autorità
competente alla realizzazione di un'opera pubblica o
di pubblica utilità è anche competente
all'emanazione degli atti del procedimento
espropriativo che si renda necessario. (L) |
| |
|
Comma 2
(art. 6 ) |
Le
amministrazioni statali, le Regioni, le Province, i
Comuni e gli altri enti pubblici individuano ed
organizzano l'ufficio per le espropriazioni, ovvero
attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio già
esistente. (L) |
| |
|
Comma 3
(art. 6 ) |
Le
Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario e
le Province autonome di Trento e di Bolzano emanano
tutti gli atti dei procedimenti espropriativi
strumentali alla cura degli interessi da esse
gestiti, anche nel caso di delega di funzioni
statali. (L) |
| |
|
Comma 4
(art. 6 ) |
Gli enti locali possono istituire un ufficio comune
per le espropriazioni e possono costituirsi in
consorzio o in un'altra forma associativa prevista
dalla legge. (L) |
| |
|
Comma 5
(art. 6 ) |
All'ufficio per le espropriazioni è preposto un
dirigente o, in sua mancanza, il dipendente con la
qualifica più elevata. (L) |
| |
|
Comma 6
(art. 6 ) |
Per
ciascun procedimento, è designato un responsabile
che dirige, coordina e cura tutte le operazioni e
gli atti del procedimento, anche avvalendosi
dell'ausilio di tecnici. (L) |
| |
|
Comma 7
(art. 6 ) |
Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni
emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento
o di singole fasi di esso, anche se non predisposto
dal responsabile del procedimento. (L) |
| |
|
Comma 8
(art. 6 )
|
Se l'opera pubblica o di pubblica utilità va
realizzata da un concessionario o contraente
generale, l'amministrazione titolare del potere
espropriativo può delegare, in tutto o in parte,
l'esercizio dei propri poteri espropriativi,
determinando chiaramente l'ambito della delega nella
concessione o nell'atto di affidamento, i cui
estremi vanno specificati in ogni atto del
procedimento espropriativo. A questo scopo i
soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per
delega poteri espropriativi, possono avvalersi di
società controllata. I soggetti privati possono
altresì avvalersi di società di servizi ai fini
delle attività preparatorie. (L) |
| |
|
Comma 9
(art. 6 ) |
Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione
di opere private, l'autorità espropriante è l'Ente
che emana il provvedimento dal quale deriva la
dichiarazione di pubblica utilità. (L) |
| |
|
| |
Nota:
Per
esaminare le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo dell'articolo:
[1]
Articolo sostituito dal
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma
1 lettera e)
(Gazzetta
Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003) |
|
|
|
|
|
Posizione
dell'art 7
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
|
Titolo I
|
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO |
|
|
| |
|
|
Art. 7
|
Competenze particolari dei Comuni (L) |
| Comma 1 |
Il Comune può espropriare: |
|
(art. 7) |
a) le aree inedificate e quelle su cui vi siano
costruzioni in contrasto con la destinazione di zona
o abbiano carattere provvisorio, a seguito
dell'approvazione del piano regolatore generale, per
consentirne l'ordinata attuazione nelle zone di
espansione; b) l'immobile al quale va incorporata un'area
inserita in un piano particolareggiato e non
utilizzata, quando il suo proprietario non intenda
acquistarla o non comunichi le proprie
determinazioni, entro il termine di sessanta giorni,
decorrente dalla ricezione di un avviso del
dirigente dell'ufficio per le espropriazioni; c) gli immobili necessari per delimitare le aree
fabbricabili e per attuare il piano regolatore, nel
caso di mancato accordo tra i proprietari del
comprensorio; d) le aree inedificate e le costruzioni da
trasformare secondo speciali prescrizioni, quando
decorre inutilmente il termine, non inferiore a
novanta giorni, fissato nell'atto determinativo
della formazione del consorzio, notificato ai
proprietari interessati. (L) |
| |
|
| |
Nota.
Il
testo di questo articolo non ha subito modifiche.
|
| |
|
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|
TITOLO II -
DISPOSIZIONI GENERALI |
|
Capo I -
IDENTIFICAZIONE DELLE FASI CHE PRECEDONO IL DECRETO D'ESPROPRIO |
|
Posizione dell'art 8
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo I |
DISPOSIZIONI GENERALI IDENTIFICAZIONE DELLE FASI CHE PRECEDONO IL DECRETO
D'ESPROPRIO |
|
|
| |
|
|
Art. 8
|
Le fasi del procedimento espropriativi
[1] (L) |
Comma 1
(art.8) |
Il decreto di esproprio può essere emanato qualora: a) l'opera da realizzare sia prevista nello
strumento urbanistico generale, o in un atto di
natura ed efficacia equivalente, e sul bene da
espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato
all'esproprio; b) vi sia stata la dichiarazione di pubblica
utilità; c) sia stata determinata, anche se in via
provvisoria, l'indennità di esproprio. (L)
|
| |
|
| |
Nota.
Il
testo di questo articolo non ha subito modifiche.
|
| |
[1] leggasi espropriativo, come correttamente
indicato nel testo B (disposizioni legislative) e
nel testo C (disposizioni regolamentari) ed
erroneamente trascritto in questo testo A con un
errore ortografico. |
|
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|
Capo II
-
LA FASE DELLA SOTTOPOSIZIONE DEL BENE AL VINCOLO PREORDINATO
ALL'ESPROPRIO |
|
Posizione
dell'art 9
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo II |
DISPOSIZIONI GENERALI
LA FASE DELLA SOTTOPOSIZIONE DEL BENE AL VINCOLO PREORDINATO
ALL'ESPROPRIO |
|
|
| |
|
|
Art. 9 |
Vincoli derivanti da piani urbanistici (L)
|
Comma 1.
(art.9) |
1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato
all'esproprio quando diventa efficace l'atto di
approvazione del piano urbanistico generale, ovvero
una sua variante, che prevede la realizzazione di
un'opera pubblica o di pubblica utilità. (L)
|
| |
|
Comma
2.
(art.9) |
Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata
di cinque anni. Entro tale termine, può essere
emanato il provvedimento che comporta la
dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. (L)
|
| |
|
Comma
3.
(art.9) |
Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica
utilità dell'opera, il vincolo preordinato
all'esproprio decade e trova applicazione la
disciplina dettata dall'articolo
9 del testo unico in materia edilizia approvato
con decreto del
Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380. (L) [1]
|
| |
|
Comma
4.
(art.9) |
Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua
decadenza, può essere motivatamente reiterato, con
la rinnovazione dei procedimenti previsti al comma
1, e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento
degli standard. (L)
[2] |
| |
|
Comma
5.
(art.9)
|
Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo
preordinato all'esproprio, il consiglio comunale può
motivatamente disporre o autorizzare che siano
realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di
pubblica utilità diverse da quelle originariamente
previste nel piano urbanistico generale. In tal
caso, se la Regione o l'ente da questa delegato
all'approvazione del piano urbanistico generale non
manifesta il proprio dissenso entro il termine di
novanta giorni, decorrente dalla ricezione della
delibera del Consiglio comunale e della relativa
completa documentazione, si intende approvata la
determinazione del Consiglio comunale, che in una
successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L) [3]
|
| |
|
Comma
6.
(art.9) |
Salvo quanto previsto dal comma 5, nulla è
innovato in ordine alla normativa statale o
regionale sulla adozione e sulla approvazione degli
strumenti urbanistici. (L) [4] |
| |
|
| |
Nota:
Per
esaminare le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo dell'articolo:
[1] Comma modificato da
avviso di
rettifica pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001,
n. 214 (rif. art 9 comma 3) e,
successivamente, dal
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302
art. 1 comma 1 lettera f) n 1.
(Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003)
[2]
Comma modificato da
avviso di rettifica pubblicato
nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214.(rif.
art 9 comma 4)
[3]
Comma modificato da
avviso di
rettifica pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001,
n. 214 (rif. art 9 comma 5) e, successivamente,
dal
D.Lgs.
27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1 lettera f) n
2.(Gazzetta Ufficiale N.
17 del 22 Gennaio 2003)
[4]
Comma modificato
D.Lgs. 27 dicembre 2002,
n.302 art. 1 comma 1 lettera f) n 3.
(Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003) |
| |
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|
|
Posizione
dell'art 10
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo II |
DISPOSIZIONI
GENERALI LA FASE DELLA SOTTOPOSIZIONE DEL BENE AL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO |
|
|
| |
|
|
Art. 10 |
Vincoli derivanti da atti diversi dai piani
urbanistici generali (L)
[1] |
Comma
1.
(art.10)
|
Se la realizzazione di un'opera pubblica o di
pubblica utilità non è prevista dal piano
urbanistico generale, il vincolo preordinato
all'esproprio può essere disposto, ove espressamente
se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai
sensi dell'articolo
14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente
all'approvazione del progetto, mediante una
conferenza di servizi, un accordo di programma, una
intesa ovvero un altro atto, anche di natura
territoriale, che in base alla legislazione vigente
comporti la variante al piano urbanistico. (L) |
| |
|
Comma
2.
(art.10) |
Il vincolo può essere altresì disposto, dandosene
espressamente atto, con il ricorso alla variante
semplificata al piano urbanistico da realizzare,
anche su richiesta dell'interessato, con le modalità
e secondo le procedure di cui all'articolo 19, commi
2 e seguenti. (L) |
| |
|
Comma
3.
(art.10) |
Per le opere per le quali sia già intervenuto, in
conformità alla normativa vigente, uno dei
provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 prima della data
di entrata in vigore del presente testo unico, il
vincolo si intende apposto, anche qualora non ne sia
stato dato esplicitamente atto. (L) |
| |
|
| |
Nota:
Per
esaminare le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo dell'articolo:
[1]
Articolo sostituito
dal
D.Lgs. 27 dicembre 2002,
n.302 art. 1 comma 1 lettera g)
(Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003) |
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|
Posizione
dell'art 11
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo II |
DISPOSIZIONI
GENERALI
LA FASE DELLA SOTTOPOSIZIONE DEL BENE AL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO |
|
|
| |
|
|
Art. 11 |
La partecipazione degli interessati (L)
[1]
|
Comma
1.
(art.11)
|
Al proprietario, del bene sul quale si intende
apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va
inviato l'avviso dell'avvio del procedimento: a) nel caso di adozione di una variante al piano
regolatore per la realizzazione di una singola opera
pubblica, almeno venti giorni prima della delibera
del consiglio comunale; b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1,
almeno venti giorni prima dell'emanazione dell'atto
se ciò risulti compatibile con le esigenze di
celerità del procedimento. (L) |
| |
|
Comma
2.
(art.11)
|
L'avviso di avvio del procedimento è comunicato
personalmente agli interessati alle singole opere
previste dal piano o dal progetto. Allorché il
numero dei destinatari sia superiore a 50, la
comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso,
da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui
territorio ricadono gli immobili da assoggettare al
vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione
nazionale e locale e, ove istituito, sul sito
informatico della Regione o Provincia autonoma nel
cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare
al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con quali
modalità può essere consultato il piano o il
progetto. Gli interessati possono formulare entro i
successivi trenta giorni osservazioni che vengono
valutate dall'autorità espropriante ai fini delle
definitive determinazioni. (L) |
| |
|
Comma
3.
(art.11) |
La disposizione di cui al comma 2 non si applica
ai fini dell'approvazione del progetto preliminare
delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell'articolo 1,
comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. (L)
|
| |
|
Comma
4.
(art.11) |
Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento
delle conferenze di servizi in materia di lavori
pubblici, si osservano le forme previste
dal decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. (L) |
| |
|
Comma
5.
(art.11) |
Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in
vigore le disposizioni vigenti che regolano le
modalità di partecipazione del proprietario
dell'area e di altri interessati nelle fasi di
adozione e di approvazione degli strumenti
urbanistici. (L) |
| |
|
| |
Nota:
Per
esaminare le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo dell'articolo:
[1]
Articolo modificato da
avviso di rettifica
pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214 (
rif.art 11 comma 1 lettera b) e,
successivamente, sostituito
dal
D.Lgs. 27 dicembre 2002,
n.302 art. 1 comma 1 lettera h)
(Gazzetta
Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003) |
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|
Capo III -
LA FASE DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
Sez.
I
-
DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO |
|
Posizione
dell'art 12 all'interno del T.U.
(ndr: riportata per agevolare la
lettura sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo III
Sez. I
|
DISPOSIZIONI GENERALI
LA FASE DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO |
|
|
| |
|
|
Art. 12 |
Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica
utilità (L)
[1] |
Comma
1.
(art.12)
|
La dichiarazione di pubblica utilità si intende
disposta: a) quando l'autorità espropriante approva a tale
fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di
pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il
piano particolareggiato, il piano di lottizzazione,
il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il
piano delle aree da destinare a insediamenti
produttivi, ovvero quando è approvato il piano di
zona; b) in ogni caso, quando in base alla normativa
vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità
l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche
di settore o attuativo, la definizione di una
conferenza di servizi o il perfezionamento di un
accordo di programma, ovvero il rilascio di una
concessione, di una autorizzazione o di un atto
avente effetti equivalenti. (L) |
| |
|
Comma
2.
(art.12)
|
Le varianti derivanti dalle prescrizioni della
conferenza di servizi, dell'accordo di programma o
di altro atto di cui all'articolo 10, nonché le
successive varianti in corso d'opera, qualora queste
ultime non comportino variazioni di tracciato al di
fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, nonché ai sensi del
decreto ministeriale 1 aprile 1968, sono approvate
dall'autorità espropriante ai fini della
dichiarazione di pubblica utilità e non richiedono
nuova apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio. (L) |
| |
|
Comma
3.
(art.12) |
Qualora non sia stato apposto il vincolo
preordinato all'esproprio la dichiarazione di
pubblica utilità diventa efficace al momento di tale
apposizione a norma degli articoli 9 e 10. (L) |
| |
|
| |
Nota:
Per
esaminare le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo dell'articolo:
[1] Articolo sostituito
dal
D.Lgs.
27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1 lettera i)
(Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003) |
| |
|
|
|
|
Posizione
dell'art 13
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo III
Sez. I
|
DISPOSIZIONI GENERALI
LA FASE DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO |
|
|
| |
|
|
Art. 13 |
Contenuto ed effetti dell'atto che comporta la
dichiarazione di pubblica utilità (L) |
Comma
1.
(art.13) |
Il provvedimento che dispone la pubblica utilità
dell'opera può essere emanato fino a quando non sia
decaduto il vincolo preordinato all'esproprio. (L) |
| |
|
Comma
2.
(art.13) |
Gli effetti della dichiarazione di pubblica
utilità si producono anche se non sono espressamente
indicati nel provvedimento che la dispone. (L) |
| |
|
Comma
3.
(art.13) |
Nel provvedimento che comporta la dichiarazione
di pubblica utilità dell'opera può essere stabilito
il termine entro il quale il decreto di esproprio va
emanato. (L) [1] |
| |
|
| Comma
4.(art.13) |
Se manca l'espressa determinazione del termine di
cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere
emanato entro il termine di cinque anni, decorrente
dalla data in cui diventa efficace l'atto che
dichiara la pubblica utilità dell'opera. (L) [2]
|
| |
|
Comma
5.
(art.13) |
L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità
dell'opera può disporre la proroga dei termini
previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore
o per altre giustificate ragioni. La proroga può
essere disposta, anche d'ufficio, prima della
scadenza del termine e per un periodo di tempo che
non supera i due anni. (L) |
| |
|
Comma
6.
(art.13) |
La scadenza del termine entro il quale può essere
emanato il decreto di esproprio determina
l'inefficacia della dichiarazione di pubblica
utilità. (L) |
| |
|
Comma
7.
(art.13) |
Restano in vigore le disposizioni che consentono
l'esecuzione delle previsioni dei piani territoriali
o urbanistici, anche di settore o attuativi, entro
termini maggiori di quelli previsti nel comma 4. (L) |
| |
|
Comma
8.
(art.13)
|
Qualora il vincolo preordinato all'esproprio
riguardi immobili da non sottoporre a trasformazione
fisica, la dichiarazione di pubblica utilità ha
luogo mediante l'adozione di un provvedimento di
destinazione ad uso pubblico dell'immobile
vincolato, con cui sono indicate le finalità
dell'intervento, i tempi previsti per eventuali
lavori di manutenzione, nonché i relativi costi
previsti. (L) |
| |
|
| |
Nota:
Per
esaminare le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo dell'articolo:
[1]
Comma modificato
dal
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1
lettera l) n 1
(Gazzetta
Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003)
[2] Comma modificato
dal
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1
lettera l) n 2
(Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003) |
| |
|
|
|
|
Posizione
dell'art 14
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo III
Sez. I
|
DISPOSIZIONI GENERALI
LA FASE DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO |
|
|
| |
|
|
Art.
14 |
Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano
la pubblica utilità (L) [1]
|
Comma
1.
(art.14) |
L'autorità che emana uno degli atti previsti
dall'articolo 12, comma 1, ovvero esegue un decreto
di espropriazione, ne trasmette una copia al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per
le opere di competenza statale, e al presidente
della Regione, per le opere di competenza regionale.
(L) |
| |
|
Comma
2.
(art.14)
|
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti ovvero del presidente della Regione,
rispettivamente per le opere di competenza statale o
regionale, sono indicati gli uffici competenti
all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui
deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero
con cui è disposta l'espropriazione, distinti in
relazione alle diverse amministrazioni che li hanno
adottati; nello stesso decreto può prevedersi che i
medesimi o altri uffici possano dare indicazioni
operative alle autorità esproprianti per la corretta
applicazione del presente testo unico. (L) |
| |
|
| Comma
3. |
L'autorità espropriante comunica all'ufficio di
cui al comma 2: |
|
(art.14) |
a) quale sia lo stato del procedimento d'esproprio,
almeno sei mesi e non oltre tre mesi prima della
data di scadenza degli effetti della dichiarazione
di pubblica utilità; b) se sia stato eseguito entro il prescritto termine
il decreto d'esproprio ovvero se il medesimo termine
sia inutilmente scaduto; c) se siano stati impugnati gli atti di adozione e
di approvazione del piano urbanistico generale,
l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera o
il decreto di esproprio. (L) |
| |
|
| |
|
| |
Nota:
Per
esaminare le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo dell'articolo:
[1] Articolo modificato da
avviso di rettifica
pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214
(rif.art.14 comma 3) e,
successivamente, sostituito
dal
D.Lgs.
27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1 lettera m)
(Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003) |
| |
|
|
|
|
|
Sez. II -
DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLA APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO DELL'OPERA |
|
Posizione
dell'art 15
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo III
Sez. II |
DISPOSIZIONI GENERALI
LA FASE DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLA APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO DELL'OPERA |
|
|
| |
|
|
Art. 15 |
Disposizioni sulla redazione del progetto (L)
[1]
|
| Comma
| |