ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - IL TESTO UNICO SUGLI ESPROPRI - T.U. DPR 8 GIUGNO 2001 N° 327

A.N.P.T.ES.  Associazione Nazionale Per la Tutela degli Espropriati

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IL T.U. SUGLI ESPROPRI - DPR 2001/327
da noi annotato e regolarmente aggiornato per averlo
NEL TESTO VIGENTE
 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2001, n. 327 (in Suppl. ordinario n. 211 alla Gazz. Uff., 16 agosto, n. 189). Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)

 


Il testo del  DPR qui pubblicato è già stato coordinato dall'Associazione con  le norme che hanno interessato il DPR n. 327  dalla sua emanazione (2001) alla legge finanziaria per il 2008.


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I testi acquisiti tramite internet, infatti, non sostituiscono le pubblicazioni cartacee, non rivestono carattere di ufficialità, (ivi compresi i testi presenti nelle banche dati governative) e possono essere manipolati da pirati informatici; l'Associazione, pertanto, ha anche  predisposto un'apposita pagina per facilitare il reperimento del supporto cartaceo delle norme, indicando per ogni norma gli estremi della Gazzetta Ufficiale in cui è stata pubblicata; vi si può accedere cliccando qui Vai all'elenco dei riferimenti cartacei

 

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                                          INDICE DEL DPR 2001/327

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Titolo I - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO

                          Intitolazione     <<<  Per accedere ai testi cliccate sui titoli o sui numeri dei singoli articoli   

Art. 1

Oggetto   

Art. 2

Principio di legalità dell'azione amministrativa

Art. 3

Definizioni  

Art. 4

Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari

Art. 5

Ambito di applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

Art. 6

Regole generali sulla competenza

Art. 7

Competenze particolari dei Comuni    

 

Titolo II - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I -    IDENTIFICAZIONE DELLE FASI CHE PRECEDONO IL DECRETO D'ESPROPRIO

 

Art. 8

Le fasi del procedimento espropriativo

 

Capo II -   LA FASE DELLA SOTTOPOSIZIONE DEL BENE AL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO

 

Art. 9

Vincoli derivanti da piani urbanistici

Art. 10

Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali 

Art. 11

La partecipazione degli interessati 

 

Capo III - LA FASE DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

 

Sez. I

DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO

Art. 12

Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità  

Art. 13

Contenuto ed effetti dell'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità

Art. 14

Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità

 
 

Sez. II 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DELL'OPERA

Art. 15

Disposizioni sulla redazione del progetto

Art. 16

Le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo

Art. 17

L'approvazione del progetto definitivo

 
 

Sez. III
 

DISPOSIZIONI SULL'APPROVAZIONE DI UN PROGETTO DI UN'OPERA NON CONFORME ALLE PREVISIONI URBANISTICHE

Art. 18

Disposizioni applicabili per le operazioni preliminari alla progettazione

Art. 19

L'approvazione del progetto

 

Capo IV - LA FASE DI EMANAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO

 

Sez. I

DEL MODO DI DETERMINARE L'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE

Art. 20

La determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione

Art. 21

Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione

Art. 22

Determinazione urgente dell'indennità provvisoria

Art. 22 bis 

Occupazione d'urgenza preordinata all'occupazione

 
 

Sez. II

DEL DECRETO DI ESPROPRIO

Art. 23

Contenuto ed effetti del decreto di esproprio

Art. 24

Esecuzione del decreto di esproprio

Art. 25

Effetti dell'espropriazione per i terzi

 

Capo V -  IL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO

 

Sez. I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 26

Pagamento o deposito dell'indennità provvisoria

Art. 27
 

Pagamento o deposito definitivo dell'indennità a seguito della perizia di stima dei tecnici o della Commissione provinciale

Art. 28

Pagamento definitivo della indennità

Art. 29

Pagamento dell'indennità a seguito di procedimento giurisdizionale

 
 

Sez. II

PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ A INCAPACI A ENTI E ASSOCIAZIONI

Art. 30

Regola generale

Art. 31

Disposizioni sulla indennità

 

Capo VI - DELL'ENTITÀ DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE

 

Sez. I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 32

Determinazione del valore del bene

Art. 33

Espropriazione parziale di un bene unitario

Art. 34

Soggetti aventi titolo all'indennità

Art. 35

Regime fiscale

   

 

Sez. II

OPERE PRIVATE DI PUBBLICA UTILITÀ

Art. 36
 

Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio per la realizzazione di opere private che non consistano in abitazioni dell'edilizia residenziale pubblica

 

 

Sez. III
 

DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ NEL CASO DI ESPROPRIO DI UN'AREA EDIFICABILE O LEGITTIMAMENTE EDIFICATA

Art. 37

Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile

Art. 38

Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area legittimamente edificata

Art. 39
 

Indennità dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su particolari aree comprese in zone edificabili

   

 

Sez. IV

DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ NEL CASO DI ESPROPRIO DI UN’AREA  NON EDIFICABILE

Art. 40

Disposizioni generali

Art. 41

Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva

Art. 42

Indennità aggiuntive

 

Capo VII CONSEGUENZE DELLA UTILIZZAZIONE DI UN BENE PER SCOPI DI INTERESSE  PUBBLICO,  IN ASSENZA DEL VALIDO
                         PROVVEDIMENTO ABLATORIO

 

Art. 43

Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico

 

Capo VIII -  INDENNITÀ DOVUTA AL TITOLARE DEL BENE NON ESPROPRIATO

 

Art. 44

Indennità per l'imposizione di servitù

 

Capo IX - LA CESSIONE VOLONTARIA

 

Art. 45

Disposizioni generali

 

Capo X - LA RETROCESSIONE

 

Art. 46

La retrocessione totale

Art. 47

La retrocessione parziale

Art. 48

Disposizioni comuni per la retrocessione totale e per quella parziale

 

Capo XI - L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA

 

Art. 49

L'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio

Art. 50

Indennità per l'occupazione

 

Titolo III  -   DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Capo I - L'ESPROPRIAZIONE PER OPERE MILITARI E DI BENI CULTURALI

 

Art. 51

L'espropriazione per opere militari

Art. 52

L'espropriazione di beni culturali

 

Capo II -  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE LINEARI ED ENERGETICHE

 

Art 52  bis

L'espropriazione per infrastrutture lineari energetiche

Art 52 ter 

Procedure di comunicazione, notificazione e pubblicità degli atti del procedimento

Art 52
quater

Disposizioni generali in materia di conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e pubblica utilità

Art 52 quinquies

Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali

Art 52
sexies

Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali

Art 52 septies

Disposizioni sulla redazione del progetto

Art 52
octies

Decreto di imposizione di servitù

Art 52
nonies 

Determinazione dell'indennità di espropriazione

Titolo IV - DISPOSIZIONI SULLA TUTELA GIURISDIZIONALE

 

Art. 53

Disposizioni processuali

Art. 54

Opposizioni alla stima

 

Titolo V - NORME FINALI E TRANSITORIE

 

Art. 55

Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996

Art. 56

Disposizioni sulla determinazione dell'indennità di espropriazione

Art. 57

Ambito di applicazione della normativa sui procedimenti in corso

Art. 57 bis

Applicazione della normativa ai procedimenti in corso relativi alle infrastrutture lineari energetiche

Art. 58

Abrogazione di norme

Art. 59

Entrata in vigore del testo unico

 

La pagina carica prima l'indice e poi tutti i testi dei 59 articoli del dpr;
 
per un'ottimale consultazione del dpr vi consigliamo  di  attendere che qui di seguito siano caricati i testi di tutti i 59 articoli.
 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2001, n. 327
(in Suppl. ordinario n. 211 alla Gazz. Uff., 16 agosto, n. 189). - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché il numero 19 dell'allegato 1, richiamato nel medesimo comma;[1]
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1. comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visto l'articolo 7, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50, che ha consentito al Governo di demandare la redazione degli schemi di testi unici al Consiglio di Stato;
Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;
Acquisito il testo redatto dal Consiglio di Stato, come definito nella Adunanza Generale del 29 marzo 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei Deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte della competente commissione del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;
Emana il seguente decreto:

[1] Nota:
Così rettificato in Gazz. Uff., 14 settembre 2001, n. 214 (rif. visto l'art.20 comma 8)
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Titolo I -  OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO

Posizione dell'art 1all'interno del T.U. (ndr: riportata per agevolare la lettura sistematica della norma).
Titolo I

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO

   
Art. 1 Oggetto (L)
Comma 1
(art. 1)
Il presente testo unico disciplina l’espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità. (L)
   
Comma 2
(art. 1)
 
Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l’utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione. (L)
   
Comma 3
(art. 1)

abrogato [1]  (il  testo soppresso era il seguente: I principi desumibili dalle disposizioni legislative del presente testo unico costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. (L))

   
Comma 4
(art. 1)
Le norme del presente testo unico non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, con specifico riferimento a singole disposizioni. (L)
   
  Nota.
Per esaminare le norme con le quali, nel tempo, si è formato il testo dell'articolo:
 [1] Comma abrogato dal. D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1 lettera a) (Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003)
 
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Posizione dell'art 2 all'interno del T.U. (ndr: riportata per agevolare la lettura sistematica della norma).
Titolo I

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO

   
Art. 2 Principio di legalità dell'azione amministrativa (L)
Comma 1
(art. 2)
L’espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili di cui all’articolo 1 può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti. (L)
   
Comma 2
(art. 2)
I procedimenti di cui al presente testo unico si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell’azione amministrativa. (L)
   
  Nota. Il testo di questo articolo non ha subito modifiche.
   
 
Posizione dell'art 3 all'interno del T.U. (ndr: riportata per agevolare la lettura sistematica della norma).
Titolo I

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO

   
Art. 3 Definizioni (L)  [1]
Comma 1
(Art.3)
Ai fini del presente testo unico:
a) per "espropriato", si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato;
b) per "autorità espropriante", si intende, l’autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;
c) per "beneficiario dell’espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio;
d) per "promotore dell’espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l’espropriazione. (L)
   
Comma 2
(Art.3)
 
Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l’autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell’eventuale diverso proprietario effettivo. Nel caso in cui abbia avuto notizia della pendenza della procedura espropriativa dopo la comunicazione dell’indennità provvisoria al soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, il proprietario effettivo può, nei trenta giorni successivi, concordare l’indennità ai sensi dell’articolo 45, comma 2. (L)
   
Comma 3
(Art.3)
Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto di comunicarlo all’amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile. (L)
   
  Nota: Per esaminare le norme con le quali, nel tempo, si è formato il testo dell'articolo:
 [1]  Articolo così sostituito dall’art. , D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1 lettera b)  (Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003)

 

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Posizione dell'art 4 all'interno del T.U. (ndr: riportata per agevolare la lettura sistematica della norma).
Titolo I

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO

   
Art. 4 Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari (L)
Comma 1
(art. 4)
I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione. (L)
   
Comma 2
(art. 4)
I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione. (L)
   
Comma 3
(art. 4)
I beni descritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 810, non possono essere espropriati se non vi è il previo accordo con la Santa Sede. (L)  [1]
   
Comma 4
(art. 4)
Gli edifici aperti al culto non possono essere espropriati se non per gravi ragioni previo accordo: [2]
a) con la competente autorità ecclesiastica, se aperti al culto cattolico;
b) con l'Unione delle Chiese cristiane, se aperti al culto pubblico avventista;
c) con il presidente delle Assemblee di Dio in Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese ad esse associate;
d) con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, se destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico;
e) con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese che ne facciano parte;
f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana in Italia con l'organo responsabile della comunità interessata, se aperti al culto della medesima Chiesa;
[3]
g) col rappresentante di ogni altra confessione religiosa, nei casi previsti dalla legge. (L)
   
Comma 5
(art. 4)
Si applicano le regole sull'espropriazione dettate dal diritto internazionale generalmente riconosciuto e da trattati internazionali cui l'Italia aderisce. (L)
   
  Nota: Per esaminare le norme con le quali, nel tempo, si è formato il testo dell'articolo:
[1]
Comma modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214  (rif.art 4 comma 3 )
e, successivamente,  dal 
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art.1 comma 1 lettera c) n. 1 (Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003)
[2] Alinea modificato dal  D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art.1 comma 1 lettera c) n 2 (Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003)
[3] Lettera modificata da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214. (rif.art 4 comma 4)
   
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 Posizione dell'art 5 all'interno del T.U. (ndr: riportata per agevolare la lettura sistematica della norma).
Titolo I

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO

   
Art. 5 Ambito di applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (L) [1]
Comma 1
(art. 5)
Le Regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa concorrente, in ordine alle espropriazioni strumentali alle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico. (L)
   
Comma 2
(art. 5)
Le Regioni a statuto speciale, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa in materia di espropriazione per pubblica utilità nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. (L)
   
Comma 3
(art. 5)
Le disposizioni del testo unico operano direttamente nei riguardi delle Regioni fino a quando esse non esercitano la propria potestà legislativa in materia, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. La Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 4 e 8 dello statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. (L)
   
Comma 4
(art. 5)
Nell'ambito delle funzioni amministrative conferite dallo Stato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle leggi vigenti rientrano anche quelle concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità e quelli concernenti la materiale acquisizione delle aree. (L)
   
 

Nota: Per esaminare le norme con le quali, nel tempo, si è formato il testo dell'articolo:

  [1] Articolo sostituito dal D.Lgs.27 dicembre 2002, n. 302 art. 1, comma 1, lett. d),(Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003); successivamente la stessa lettera d) è stata  rettificata con avviso di rettifica del 28 luglio 2003 (Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2003 n. 173) riportato nella colonna di destra della pagina cui si accede dal precedente link.
   
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 Posizione dell'art 6 all'interno del T.U. (ndr: riportata per agevolare la lettura sistematica della norma).
Titolo I

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO

   
Art. 6 Regole generali sulla competenza (L)  [1]
   
Comma 1
(art. 6 )
L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario. (L) 
   
Comma 2
(art. 6 )
Le amministrazioni statali, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici individuano ed organizzano l'ufficio per le espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio già esistente. (L)
   
Comma 3
(art. 6 )
 
Le Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario e le Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da esse gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali. (L)
   
Comma 4
(art. 6 )
Gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o in un'altra forma associativa prevista dalla legge. (L)
   
Comma 5
(art. 6 )
All'ufficio per le espropriazioni è preposto un dirigente o, in sua mancanza, il dipendente con la qualifica più elevata. (L)
   
Comma 6
(art. 6 )
Per ciascun procedimento, è designato un responsabile che dirige, coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici. (L)
   
Comma 7
(art. 6 )
Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento. (L)
   
Comma 8
(art. 6 )



 
Se l'opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione o nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi, possono avvalersi di società controllata. I soggetti privati possono altresì avvalersi di società di servizi ai fini delle attività preparatorie. (L)
   
Comma 9
(art. 6 )
Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, l'autorità espropriante è l'Ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità. (L)
   
 

Nota: Per esaminare le norme con le quali, nel tempo, si è formato il testo dell'articolo:
[1]  Articolo sostituito  dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1 lettera e) (Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003)

 

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 Posizione dell'art 7 all'interno del T.U. (ndr: riportata per agevolare la lettura sistematica della norma).
Titolo I

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO

   
Art. 7 Competenze particolari dei Comuni (L)
Comma 1 Il Comune può espropriare:
(art. 7) a) le aree inedificate e quelle su cui vi siano costruzioni in contrasto con la destinazione di zona o abbiano carattere provvisorio, a seguito dell'approvazione del piano regolatore generale, per consentirne l'ordinata attuazione nelle zone di espansione;
b) l'immobile al quale va incorporata un'area inserita in un piano particolareggiato e non utilizzata, quando il suo proprietario non intenda acquistarla o non comunichi le proprie determinazioni, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla ricezione di un avviso del dirigente dell'ufficio per le espropriazioni;
c) gli immobili necessari per delimitare le aree fabbricabili e per attuare il piano regolatore, nel caso di mancato accordo tra i proprietari del comprensorio;
d) le aree inedificate e le costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni, quando decorre inutilmente il termine, non inferiore a novanta giorni, fissato nell'atto determinativo della formazione del consorzio, notificato ai proprietari interessati. (L)
   
 

Nota. Il testo di questo articolo non ha subito modifiche.

   
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TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I - IDENTIFICAZIONE DELLE FASI CHE PRECEDONO IL DECRETO D'ESPROPRIO
 Posizione dell'art 8 all'interno del T.U. (ndr: riportata per agevolare la lettura sistematica della norma).
Titolo II
Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI
IDENTIFICAZIONE DELLE FASI CHE PRECEDONO IL DECRETO D'ESPROPRIO

   
Art. 8 Le fasi del procedimento espropriativi [1]    (L)
Comma 1
(art.8)
Il decreto di esproprio può essere emanato qualora:
a) l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
b) vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità;
c) sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l'indennità di esproprio. (L)
   
 

Nota. Il testo di questo articolo non ha subito modifiche.

  [1] leggasi espropriativo, come correttamente indicato nel testo B (disposizioni legislative) e nel testo C (disposizioni regolamentari) ed erroneamente trascritto in questo testo A con un errore ortografico.





 

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Capo II  - LA FASE DELLA SOTTOPOSIZIONE DEL BENE AL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO
 Posizione dell'art 9 all'interno del T.U. (ndr: riportata per agevolare la lettura sistematica della norma).
Titolo II
Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI
LA FASE DELLA SOTTOPOSIZIONE DEL BENE AL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO

   
Art. 9 Vincoli derivanti da piani urbanistici (L)
Comma 1.
(art.9)
 
1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità. (L)
   
Comma 2.
(art.9)
Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. (L)
   
Comma 3.
(art.9)
 
Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica  6 giugno 2001, n. 380. (L) [1]
   
Comma 4.
(art.9)
 
Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti al comma 1, e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard. (L) [2]
   
Comma 5.
(art.9)




 
Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il consiglio comunale può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste nel piano urbanistico generale. In tal caso, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico generale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del Consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del Consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L) [3]
   
Comma 6.
(art.9)
Salvo quanto previsto dal comma 5, nulla è innovato in ordine alla normativa statale o regionale sulla adozione e sulla approvazione degli strumenti urbanistici. (L) [4]
   
 

Nota: Per esaminare le norme con le quali, nel tempo, si è formato il testo dell'articolo:
[1] Comma modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214 (rif. art 9 comma 3)  e, successivamente, dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1 lettera f) n 1. (Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003)
[2] Comma modificato da
avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214.(rif. art 9 comma 4)
[3] Comma modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214 (rif. art 9 comma 5) e, successivamente, dal  D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1 lettera f) n 2.(Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003)
[4] Comma modificato
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1 lettera f) n 3. (Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003)

   
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 Posizione dell'art 10 all'interno del T.U. (ndr: riportata per agevolare la lettura sistematica della norma).
Titolo II
Capo II 

DISPOSIZIONI GENERALI
LA FASE DELLA SOTTOPOSIZIONE DEL BENE AL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO

   
Art. 10 Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali (L) [1]  
Comma 1.
(art.10)



 
Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico. (L)
   
Comma 2.
(art.10)
 
Il vincolo può essere altresì disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell'interessato, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 19, commi 2 e seguenti. (L)
   
Comma 3.
(art.10)
 
Per le opere per le quali sia già intervenuto, in conformità alla normativa vigente, uno dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 prima della data di entrata in vigore del presente testo unico, il vincolo si intende apposto, anche qualora non ne sia stato dato esplicitamente atto. (L)
 

 

 

Nota: Per esaminare le norme con le quali, nel tempo, si è formato il testo dell'articolo:
[1]  Articolo sostituito dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1 lettera g)  (Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003)

   
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 Posizione dell'art 11 all'interno del T.U. (ndr: riportata per agevolare la lettura sistematica della norma).
Titolo II
Capo II 

DISPOSIZIONI GENERALI
LA FASE DELLA SOTTOPOSIZIONE DEL BENE AL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO

   
Art. 11 La partecipazione degli interessati (L) [1] 
Comma 1.
(art.11)



 
Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:
a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale; 
b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, almeno venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del procedimento. (L)
   
Comma 2.
(art.11)





 
L'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni. (L)
   
Comma 3.
(art.11)
 
La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai fini dell'approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. (L)
   
Comma 4.
(art.11)
Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento delle conferenze di servizi in materia di lavori pubblici, si osservano le forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554. (L)
   
Comma 5.
(art.11)
 
Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalità di partecipazione del proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici. (L)
 

 

 

Nota: Per esaminare le norme con le quali, nel tempo, si è formato il testo dell'articolo:
[1] Articolo modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214 ( rif.art 11 comma 1 lettera b) e, successivamente, sostituito dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1 lettera h)  (Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003)

   
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Capo III -  LA FASE DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
     
Sez. I  - DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO
 Posizione dell'art 12 all'interno del T.U. (ndr: riportata per agevolare la lettura sistematica della norma).
Titolo II
Capo III
Sez. I

DISPOSIZIONI GENERALI
LA FASE DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO

   
Art. 12 Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità (L)  [1]
Comma 1.
(art.12)






 
La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:
a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona;
b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti. (L)
   
Comma 2.
(art.12)

 
Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di servizi, dell'accordo di programma o di altro atto di cui all'articolo 10, nonché le successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, nonché ai sensi del decreto ministeriale 1 aprile 1968, sono approvate dall'autorità espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. (L)
   
Comma 3.
(art.12)
Qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace al momento di tale apposizione a norma degli articoli 9 e 10. (L)
   
 

Nota: Per esaminare le norme con le quali, nel tempo, si è formato il testo dell'articolo:
[1]  
Articolo sostituito dal  D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1 lettera i)  (Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003)

   
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 Posizione dell'art 13 all'interno del T.U. (ndr: riportata per agevolare la lettura sistematica della norma).
Titolo II
Capo III
Sez. I

DISPOSIZIONI GENERALI
LA FASE DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO

   
Art. 13 Contenuto ed effetti dell'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità (L)
Comma 1.
(art.13)
Il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'opera può essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all'esproprio. (L)
   
Comma 2.
(art.13)
Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità si producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento che la dispone. (L)
   
Comma 3.
(art.13)
Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato. (L) [1]
   
Comma 4.(art.13) Se manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. (L) [2]
   
Comma 5.
(art.13)
 
L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. (L)
   
Comma 6.
(art.13)
La scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità. (L)
   
Comma 7.
(art.13)
Restano in vigore le disposizioni che consentono l'esecuzione delle previsioni dei piani territoriali o urbanistici, anche di settore o attuativi, entro termini maggiori di quelli previsti nel comma 4. (L)
   
Comma 8.
(art.13)

 
Qualora il vincolo preordinato all'esproprio riguardi immobili da non sottoporre a trasformazione fisica, la dichiarazione di pubblica utilità ha luogo mediante l'adozione di un provvedimento di destinazione ad uso pubblico dell'immobile vincolato, con cui sono indicate le finalità dell'intervento, i tempi previsti per eventuali lavori di manutenzione, nonché i relativi costi previsti. (L)
 

 

 

Nota: Per esaminare le norme con le quali, nel tempo, si è formato il testo dell'articolo:
[1] Comma modificato dal  D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1 lettera l) n 1 (Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003)
[2] Comma modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1 lettera l) n 2 (Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003)

   
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 Posizione dell'art 14 all'interno del T.U. (ndr: riportata per agevolare la lettura sistematica della norma).
Titolo II
Capo III
Sez. I

DISPOSIZIONI GENERALI
LA FASE DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO

   
Art. 14 Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità (L) [1]
Comma 1.
(art.14)
 
L'autorità che emana uno degli atti previsti dall'articolo 12, comma 1, ovvero esegue un decreto di espropriazione, ne trasmette una copia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le opere di competenza statale, e al presidente della Regione, per le opere di competenza regionale. (L)
   
Comma 2.
(art.14)



 
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ovvero del presidente della Regione, rispettivamente per le opere di competenza statale o regionale, sono indicati gli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle diverse amministrazioni che li hanno adottati; nello stesso decreto può prevedersi che i medesimi o altri uffici possano dare indicazioni operative alle autorità esproprianti per la corretta applicazione del presente testo unico. (L)
   
Comma 3. L'autorità espropriante comunica all'ufficio di cui al comma 2: 
(art.14) a) quale sia lo stato del procedimento d'esproprio, almeno sei mesi e non oltre tre mesi prima della data di scadenza degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità; 
b) se sia stato eseguito entro il prescritto termine il decreto d'esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto; 
c) se siano stati impugnati gli atti di adozione e di approvazione del piano urbanistico generale, l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera o il decreto di esproprio. (L)
 

 

   
 

Nota: Per esaminare le norme con le quali, nel tempo, si è formato il testo dell'articolo:
[1]  
Articolo modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214 (rif.art.14 comma 3)  e, successivamente, sostituito dal  D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1 lettera m)  (Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003)

     
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Sez. II -  DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DELL'OPERA
 Posizione dell'art 15 all'interno del T.U. (ndr: riportata per agevolare la lettura sistematica della norma).
Titolo II
Capo III
Sez. II 

DISPOSIZIONI GENERALI
LA FASE DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DELL'OPERA

   
Art. 15 Disposizioni sulla redazione del progetto (L)  [1]
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