DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2001, n.
327 (in Suppl. ordinario n. 211 alla Gazz. Uff., 16 agosto, n. 189).
- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)
Entrato in vigore 30 giugno 2003
dall'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con
modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 1997, n. 97,
nonché il numero 19 dell'allegato 1, richiamato nel medesimo
comma;(ndr Coś rettificato in Gazz. Uff., 14 settembre
2001, n. 214(rif. visto l'art.20 comma 8)
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come
modificato dall'articolo 1. comma 6, lettera e), della legge
24 novembre 2000, n. 340;
Visto l'articolo 7, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n.
50, che ha consentito al Governo di demandare la redazione
degli schemi di testi unici al Consiglio di Stato;
Visto il decreto legislativo recante testo unico delle
disposizioni legislative in materia di espropriazione per
pubblica utilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante
testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità;
Acquisito il testo redatto dal Consiglio di Stato, come
definito nella Adunanza Generale del 29 marzo 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
Acquisito il parere della competente commissione della
Camera dei Deputati e decorso inutilmente il termine per il
rilascio del parere da parte della competente commissione
del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 31 maggio 2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro per i lavori pubblici;
Emana il seguente decreto: |
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Titolo I -
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO |
|
Posizione
dell'art 1all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
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Titolo I |
OGGETTO ED
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO |
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Art. 1 |
Oggetto
(L) |
Comma 1
(art. 1) |
Il
presente testo unico disciplina l’espropriazione,
anche a favore di privati, dei beni immobili o di
diritti relativi ad immobili per l’esecuzione di
opere pubbliche o di pubblica utilità. (L)
|
| |
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Comma 2
(art. 1)
|
Si
considera opera pubblica o di pubblica utilità anche
la realizzazione degli interventi necessari per
l’utilizzazione da parte della collettività di beni
o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è
prevista la materiale modificazione o
trasformazione. (L) |
| |
|
Comma 3
(art. 1) |
abrogato [1]
(il testo soppresso era
il seguente:
I principi desumibili dalle disposizioni legislative
del presente testo unico costituiscono norme
fondamentali di riforma economico-sociale. (L)) |
| |
|
Comma 4
(art. 1) |
Le
norme del presente testo unico non possono essere
derogate, modificate o abrogate se non per
dichiarazione espressa, con specifico riferimento a
singole disposizioni. (L) |
| |
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| |
Nota:
Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:
[1]
Comma
abrogato
dall'art. 1 lettera a)
del D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 (rif.art 1 comma
3)
|
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Posizione
dell'art 2
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
|
Titolo I |
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO |
|
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Art. 2 |
Principio di legalità dell'azione
amministrativa (L) |
Comma 1
(art. 2) |
L’espropriazione dei beni immobili o di diritti
relativi ad immobili di cui all’articolo 1 pụ
essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e
dai regolamenti. (L) |
| |
|
Comma 2
(art. 2) |
I
procedimenti di cui al presente testo unico si
ispirano ai principi di economicità, di efficacia,
di efficienza, di pubblicità e di semplificazione
dell’azione amministrativa. (L) |
| |
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Nota: Il
testo di questo articolo non ha subito modifiche
|
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|
Posizione
dell'art 3
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
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Titolo I |
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO |
|
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Art. 3 |
Definizioni (L)
[1] |
Comma 1
(Art.3) |
Ai fini
del presente testo unico:
a) per
"espropriato", si intende il soggetto,
pubblico o privato, titolare del diritto
espropriato;
b) per "autorità espropriante", si intende,
l’autorità amministrativa titolare del
potere di espropriare e che cura il relativo
procedimento, ovvero il soggetto privato, al
quale sia stato attribuito tale potere, in
base ad una norma;
c) per "beneficiario dell’espropriazione",
si intende il soggetto, pubblico o privato,
in cui favore è emesso il decreto di
esproprio;
d) per "promotore dell’espropriazione", si
intende il soggetto, pubblico o privato, che
chiede l’espropriazione. (L) |
|
|
|
Comma 2
(Art.3)
|
Tutti gli
atti della procedura espropriativa, ivi
incluse le comunicazioni ed il decreto di
esproprio, sono disposti nei confronti del
soggetto che risulti proprietario secondo i
registri catastali, salvo che l’autorità
espropriante non abbia tempestiva notizia
dell’eventuale diverso proprietario
effettivo. Nel caso in cui abbia avuto
notizia della pendenza della procedura
espropriativa dopo la comunicazione
dell’indennità provvisoria al soggetto che
risulti proprietario secondo i registri
catastali, il proprietario effettivo pụ,
nei trenta giorni successivi, concordare
l’indennità ai sensi dell’articolo 45, comma
2. (L) |
|
|
|
Comma 3
(Art.3) |
Colui che
risulta proprietario secondo i registri
catastali e riceva la notificazione o
comunicazione di atti del procedimento
espropriativo, ove non sia più proprietario
è tenuto di comunicarlo all’amministrazione
procedente entro trenta giorni dalla prima
notificazione, indicando altreś, ove ne sia
a conoscenza, il nuovo proprietario, o
comunque fornendo copia degli atti in suo
possesso utili a ricostruire le vicende
dell’immobile. (L) |
|
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|
|
|
Nota:
Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si
è formato il testo di questo articolo:
[1]
Articolo coś
sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302
(rif.art.3) |
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|
Posizione
dell'art 4
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
|
Titolo I |
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO |
|
|
|
|
|
|
Art. 4 |
Beni non espropriabili o
espropriabili in casi particolari (L) |
Comma 1
(art. 4) |
I beni appartenenti al demanio pubblico non possono
essere espropriati fino a quando non ne viene
pronunciata la sdemanializzazione. (L) |
| |
base |
Comma 2
(art. 4) |
I beni appartenenti al patrimonio indisponibile
dello Stato e degli altri enti pubblici possono
essere espropriati per seguire un interesse pubblico
di rilievo superiore a quello soddisfatto con la
precedente destinazione. (L) |
| |
|
Comma 3
(art. 4) |
I beni descritti dagli articoli 1, 14, 15 e 16 della
legge 27 maggio 1929, n. 810, non possono essere
espropriati se non vi è il previo accordo con la
Santa Sede. (L)
[1] |
| |
|
Comma 4
(art. 4) |
Gli edifici aperti al culto non possono essere
espropriati se non per gravi ragioni previo accordo:
[2]
a) con la competente autorità ecclesiastica, se
aperti al culto cattolico;
b) con l'Unione delle Chiese cristiane, se aperti al
culto pubblico avventista;
c) con il presidente delle Assemblee di Dio in
Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese ad
esse associate;
d) con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, se
destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico;
e) con l'Unione cristiana evangelica battista
d'Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese
che ne facciano parte;
f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana in
Italia con l'organo responsabile della comunità
interessata, se aperti al culto della medesima
Chiesa;[3]
g) col rappresentante di ogni altra confessione
religiosa, nei casi previsti dalla legge. (L) |
| |
|
Comma 5
(art. 4) |
Si applicano le regole sull'espropriazione dettate
dal diritto internazionale generalmente riconosciuto
e da trattati internazionali cui l'Italia aderisce.
(L) |
|
|
|
|
|
Nota:
Per vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:
[1]
Comma modificato da
avviso di
rettifica pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001,
n. 214
(rif.art 4 comma
3 )
e, successivamente, dall’art.
1, comma 1, lett. c),
n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.
[2]
Alinea modificato
dall’art. 1, comma 1,
lett. c), n. 2), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.
[3]
Lettera modificata da
avviso di
rettifica pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001,
n. 214. (rif.art 4 comma 4) |
|
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|
Posizione
dell'art 5
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
|
Titolo I |
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO |
|
|
|
|
|
|
Art. 5 |
Ambito di applicazione nei confronti
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e
di Bolzano (L)
[1] |
Comma 1
(art. 5) |
Le Regioni a statuto ordinario esercitano la potestà
legislativa concorrente, in ordine alle
espropriazioni strumentali alle materie di propria
competenza, nel rispetto dei principi fondamentali
della legislazione statale nonché dei principi
generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle
disposizioni contenute nel testo unico. (L) |
| |
|
Comma 2
(art. 5) |
Le Regioni a statuto speciale, nonché le Province
autonome di Trento e di Bolzano esercitano la
propria potestà legislativa in materia di
espropriazione per pubblica utilità nel rispetto dei
rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione, anche con riferimento alle disposizioni
del titolo V, parte seconda, della Costituzione per
le parti in cui prevedono forme di autonomia più
ampie rispetto a quelle già attribuite. (L) |
| |
|
Comma 3
(art. 5) |
Le disposizioni del testo unico operano direttamente
nei riguardi delle Regioni fino a quando esse non
esercitano la propria potestà legislativa in
materia, nel rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2. La Regione Trentino-Alto Adige e le
Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la
propria legislazione ai sensi degli articoli 4 e 8
dello statuto di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 2
del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. (L) |
| |
|
Comma 4
(art. 5) |
Nell'ambito delle funzioni amministrative conferite
dallo Stato alle Regioni e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi delle leggi vigenti
rientrano anche quelle concernenti i procedimenti di
espropriazione per pubblica utilità e quelli
concernenti la materiale acquisizione delle aree.
(L) |
| |
|
| |
Nota: Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo: |
| |
[1]
Articolo
sostituito dall’art.
1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.
302. |
| |
|
|
|
|
Posizione
dell'art 6
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
|
Titolo I |
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO |
|
|
|
|
|
|
Art. 6 |
Regole generali sulla competenza (L)
[1] |
| |
|
Comma 1
(art. 6 ) |
L'autorità
competente alla realizzazione di un'opera pubblica o
di pubblica utilità è anche competente
all'emanazione degli atti del procedimento
espropriativo che si renda necessario. (L) |
| |
|
Comma 2
(art. 6 ) |
Le
amministrazioni statali, le Regioni, le Province, i
Comuni e gli altri enti pubblici individuano ed
organizzano l'ufficio per le espropriazioni, ovvero
attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio già
esistente. (L) |
| |
|
Comma 3
(art. 6 )
|
Le
Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario e
le Province autonome di Trento e di Bolzano emanano
tutti gli atti dei procedimenti espropriativi
strumentali alla cura degli interessi da esse
gestiti, anche nel caso di delega di funzioni
statali. (L) |
| |
|
Comma 4
(art. 6 ) |
Gli enti locali possono istituire un ufficio comune
per le espropriazioni e possono costituirsi in
consorzio o in un'altra forma associativa prevista
dalla legge. (L) |
| |
|
Comma 5
(art. 6 ) |
All'ufficio per le espropriazioni è preposto un
dirigente o, in sua mancanza, il dipendente con la
qualifica più elevata. (L) |
| |
|
Comma 6
(art. 6 ) |
Per
ciascun procedimento, è designato un responsabile
che dirige, coordina e cura tutte le operazioni e
gli atti del procedimento, anche avvalendosi
dell'ausilio di tecnici. (L) |
| |
|
Comma 7
(art. 6 ) |
Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni
emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento
o di singole fasi di esso, anche se non predisposto
dal responsabile del procedimento. (L) |
| |
|
Comma 8
(art. 6 )
|
Se l'opera pubblica o di pubblica utilità va
realizzata da un concessionario o contraente
generale, l'amministrazione titolare del potere
espropriativo pụ delegare, in tutto o in parte,
l'esercizio dei propri poteri espropriativi,
determinando chiaramente l'ambito della delega nella
concessione o nell'atto di affidamento, i cui
estremi vanno specificati in ogni atto del
procedimento espropriativo. A questo scopo i
soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per
delega poteri espropriativi, possono avvalersi di
società controllata. I soggetti privati possono
altreś avvalersi di società di servizi ai fini
delle attività preparatorie. (L) |
| |
|
Comma 9
(art. 6 ) |
Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione
di opere private, l'autorità espropriante è l'Ente
che emana il provvedimento dal quale deriva la
dichiarazione di pubblica utilità. (L) |
| |
|
| |
Nota:
Per vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:
[1] Articolo sostituito
dall’art. 1, comma 1, lett.
e), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302. |
|
|
|
|
|
Posizione
dell'art 7
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
|
Titolo I |
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO |
|
|
|
|
|
|
Art. 7 |
Competenze particolari dei Comuni (L) |
| Comma 1 |
Il Comune pụ espropriare: |
|
(art. 7) |
a) le aree inedificate e quelle su cui vi siano
costruzioni in contrasto con la destinazione di zona
o abbiano carattere provvisorio, a seguito
dell'approvazione del piano regolatore generale, per
consentirne l'ordinata attuazione nelle zone di
espansione;
b) l'immobile al quale va incorporata un'area
inserita in un piano particolareggiato e non
utilizzata, quando il suo proprietario non intenda
acquistarla o non comunichi le proprie
determinazioni, entro il termine di sessanta giorni,
decorrente dalla ricezione di un avviso del
dirigente dell'ufficio per le espropriazioni;
c) gli immobili necessari per delimitare le aree
fabbricabili e per attuare il piano regolatore, nel
caso di mancato accordo tra i proprietari del
comprensorio;
d) le aree inedificate e le costruzioni da
trasformare secondo speciali prescrizioni, quando
decorre inutilmente il termine, non inferiore a
novanta giorni, fissato nell'atto determinativo
della formazione del consorzio, notificato ai
proprietari interessati. (L) |
| |
|
| |
Nota: Il
testo di questo articolo non ha subito modifiche |
| |
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|
TITOLO II -
DISPOSIZIONI GENERALI |
|
Capo I -
IDENTIFICAZIONE DELLE FASI CHE PRECEDONO IL DECRETO D'ESPROPRIO |
|
Posizione
dell'art 8
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo I |
DISPOSIZIONI GENERALI
IDENTIFICAZIONE DELLE FASI CHE PRECEDONO IL DECRETO
D'ESPROPRIO |
|
|
| |
|
| |
Art. 8 Le fasi del procedimento espropriativo
(L)
|
Comma 1
(art.8) |
Il decreto di esproprio pụ essere emanato qualora:
a) l'opera da realizzare sia prevista nello
strumento urbanistico generale, o in un atto di
natura ed efficacia equivalente, e sul bene da
espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato
all'esproprio;
b) vi sia stata la dichiarazione di pubblica
utilità;
c) sia stata determinata, anche se in via
provvisoria, l'indennità di esproprio. (L)
|
| |
|
| |
Nota: Il
testo di questo articolo non ha subito modifiche |
| |
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|
Capo II
-
LA FASE DELLA SOTTOPOSIZIONE DEL BENE AL VINCOLO PREORDINATO
ALL'ESPROPRIO |
|
Posizione
dell'art 9
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo II |
DISPOSIZIONI GENERALI
LA FASE DELLA SOTTOPOSIZIONE DEL BENE AL VINCOLO PREORDINATO
ALL'ESPROPRIO |
|
|
|
|
|
|
Art. 9 |
Vincoli derivanti da piani urbanistici (L)
|
Comma 1.
(art.9)
|
1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato
all'esproprio quando diventa efficace l'atto di
approvazione del piano urbanistico generale, ovvero
una sua variante, che prevede la realizzazione di
un'opera pubblica o di pubblica utilità. (L)
|
| |
|
Comma
2.
(art.9) |
Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata
di cinque anni. Entro tale termine, pụ essere
emanato il provvedimento che comporta la
dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. (L)
|
| |
|
Comma
3.
(art.9)
|
Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica
utilità dell'opera, il vincolo preordinato
all'esproprio decade e trova applicazione la
disciplina dettata dall'articolo
9 del testo unico in materia edilizia approvato
con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. (L) [1] |
| |
|
Comma
4.
(art.9)
|
Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua
decadenza, pụ essere motivatamente reiterato, con
la rinnovazione dei procedimenti previsti al comma
1, e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento
degli standard. (L)
[2] |
| |
|
Comma
5.
(art.9)
|
Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo
preordinato all'esproprio, il consiglio comunale pụ
motivatamente disporre o autorizzare che siano
realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di
pubblica utilità diverse da quelle originariamente
previste nel piano urbanistico generale. In tal
caso, se la Regione o l'ente da questa delegato
all'approvazione del piano urbanistico generale non
manifesta il proprio dissenso entro il termine di
novanta giorni, decorrente dalla ricezione della
delibera del Consiglio comunale e della relativa
completa documentazione, si intende approvata la
determinazione del Consiglio comunale, che in una
successiva sedutane dispone l'efficacia. (L)[3]
|
| |
|
Comma
6.
(art.9) |
Salvo quanto previsto dal comma 5, nulla è
innovato in ordine alla normativa statale o
regionale sulla adozione e sulla approvazione degli
strumenti urbanistici. (L) [4] |
| |
|
| |
Nota: Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:
[1] Comma modificato da
avviso di
rettifica pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001,
n. 214 (rif. art 9 comma 3) e,
successivamente, dall’art. 1, comma 1, lett. f), n.
1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.
[2] Comma modificato da
avviso di rettifica pubblicato
nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214.(rif.
art 9 comma 4)
[3] Comma modificato da
avviso di
rettifica pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001,
n. 214 (rif. art 9 comma 5) e, successivamente,
dall’art. 1, comma 1, lett. f), n.
2), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.
[4] Comma modificato
dall’art. 1, comma 1, lett. f),
n. 3), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302. |
| |
|
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|
Posizione
dell'art 10
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo II |
DISPOSIZIONI
GENERALI
LA FASE DELLA SOTTOPOSIZIONE DEL BENE AL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO |
|
|
|
|
|
|
Art. 10 |
Vincoli derivanti da atti diversi dai piani
urbanistici generali (L)
[1] |
Comma
1.
(art.10)
|
Se la realizzazione di un'opera pubblica o di
pubblica utilità non è prevista dal piano
urbanistico generale, il vincolo preordinato
all'esproprio pụ essere disposto, ove espressamente
se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai
sensi dell'articolo
14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente
all'approvazione del progetto, mediante una
conferenza di servizi, un accordo di programma, una
intesa ovvero un altro atto, anche di natura
territoriale, che in base alla legislazione vigente
comporti la variante al piano urbanistico. (L) |
| |
|
Comma
2.
(art.10)
|
Il vincolo pụ essere altreś disposto, dandosene
espressamente atto, con il ricorso alla variante
semplificata al piano urbanistico da realizzare,
anche su richiesta dell'interessato, con le modalità
e secondo le procedure di cui all'articolo 19, commi
2 e seguenti. (L) |
| |
|
Comma
3.
(art.10)
|
Per le opere per le quali sia già intervenuto, in
conformità alla normativa vigente, uno dei
provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 prima della data
di entrata in vigore del presente testo unico, il
vincolo si intende apposto, anche qualora non ne sia
stato dato esplicitamente atto. (L) |
| |
|
| |
Nota: Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:
[1] Articolo sostituito
dall’art. 1, comma 1, lett.
g), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302. |
| |
comunicato 14 settembre 2001 |
| |
|
|
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Posizione
dell'art 11
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo II |
DISPOSIZIONI
GENERALI
LA FASE DELLA SOTTOPOSIZIONE DEL BENE AL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO |
|
|
|
|
|
|
Art. 11 |
La partecipazione degli interessati (L)
[1] |
Comma
1.
(art.11)
|
Al proprietario, del bene sul quale si intende
apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va
inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:
a) nel caso di adozione di una variante al piano
regolatore per la realizzazione di una singola opera
pubblica, almeno venti giorni prima della delibera
del consiglio comunale;
b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1,
almeno venti giorni prima dell'emanazione dell'atto
se cị risulti compatibile con le esigenze di
celerità del procedimento. (L) |
| |
|
Comma
2.
(art.11)
|
L'avviso di avvio del procedimento è comunicato
personalmente agli interessati alle singole opere
previste dal piano o dal progetto. Allorché il
numero dei destinatari sia superiore a 50, la
comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso,
da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui
territorio ricadono gli immobili da assoggettare al
vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione
nazionale e locale e, ove istituito, sul sito
informatico della Regione o Provincia autonoma nel
cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare
al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con quali
modalità pụ essere consultato il piano o il
progetto. Gli interessati possono formulare entro i
successivi trenta giorni osservazioni che vengono
valutate dall'autorità espropriante ai fini delle
definitive determinazioni. (L) |
| |
|
Comma
3.
(art.11)
|
La disposizione di cui al comma 2 non si applica
ai fini dell'approvazione del progetto preliminare
delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell'articolo 1,
comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. (L)
(2) |
| |
|
Comma
4.
(art.11) |
Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento
delle conferenze di servizi in materia di lavori
pubblici, si osservano le forme previste dal d.P.R.
21 dicembre 1999, n. 554. (L) |
| |
|
Comma
5.
(art.11)
|
Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in
vigore le disposizioni vigenti che regolano le
modalità di partecipazione del proprietario
dell'area e di altri interessati nelle fasi di
adozione e di approvazione degli strumenti
urbanistici. (L) |
| |
|
| |
Nota: Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:
[1] Articolo modificato da
avviso di rettifica
pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214 (
rif.art 11 comma 1 lettera b) e,
successivamente, sostituito
dall’art. 1, comma 1,
lett. h), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.
(2) Si vedano le deroghe al presente
articolo, contenute nel comma 2, art. 4, l. 20
agosto 2002, n. 190. |
| |
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|
Capo III -
LA FASE DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
Sez. I
-
DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO |
|
Posizione
dell'art 12 all'interno del T.U.
(ndr: riportata per agevolare la
lettura sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo III
Sez. I |
DISPOSIZIONI GENERALI
LA FASE DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO |
|
|
| |
|
|
Art. 12 |
Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica
utilità (L)
[1]
|
Comma
1.
(art.12)
|
La dichiarazione di pubblica utilità si intende
disposta:
a) quando l'autorità espropriante approva a tale
fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di
pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il
piano particolareggiato, il piano di lottizzazione,
il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il
piano delle aree da destinare a insediamenti
produttivi, ovvero quando è approvato il piano di
zona;
b) in ogni caso, quando in base alla normativa
vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità
l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche
di settore o attuativo, la definizione di una
conferenza di servizi o il perfezionamento di un
accordo di programma, ovvero il rilascio di una
concessione, di una autorizzazione o di un atto
avente effetti equivalenti. (L) |
| |
|
Comma
2.
(art.12)
|
Le varianti derivanti dalle prescrizioni della
conferenza di servizi, dell'accordo di programma o
di altro atto di cui all'articolo 10, nonché le
successive varianti in corso d'opera, qualora queste
ultime non comportino variazioni di tracciato al di
fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, nonché ai sensi del
decreto ministeriale 1 aprile 1968, sono approvate
dall'autorità espropriante ai fini della
dichiarazione di pubblica utilità e non richiedono
nuova apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio. (L) |
| |
|
Comma
3.
(art.12) |
Qualora non sia stato apposto il vincolo
preordinato all'esproprio la dichiarazione di
pubblica utilità diventa efficace al momento di tale
apposizione a norma degli articoli 9 e 10. (L) |
| |
|
| |
Nota: Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:
[1]
Articolo sostituito
dall’art. 1, comma 1, lett.
i), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302. |
| |
|
|
|
|
Posizione
dell'art 13
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo III
Sez. I |
DISPOSIZIONI GENERALI
LA FASE DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO |
|
|
|
|
|
|
Art. 13 |
Contenuto ed effetti dell'atto che comporta la
dichiarazione di pubblica utilità (L) |
Comma
1.
(art.13) |
Il provvedimento che dispone la pubblica utilità
dell'opera pụ essere emanato fino a quando non sia
decaduto il vincolo preordinato all'esproprio. (L) |
| |
|
Comma
2.
(art.13) |
Gli effetti della dichiarazione di pubblica
utilità si producono anche se non sono espressamente
indicati nel provvedimento che la dispone. (L) |
| |
|
Comma
3.
(art.13) |
Nel provvedimento che comporta la dichiarazione
di pubblica utilità dell'opera pụ essere stabilito
il termine entro il quale il decreto di esproprio va
emanato. (L) [1] |
| |
|
| Comma
4.(art.13) |
Se manca l'espressa determinazione del termine di
cui al comma 3, il decreto di esproprio pụ essere
emanato entro il termine di cinque anni, decorrente
dalla data in cui diventa efficace l'atto che
dichiara la pubblica utilità dell'opera. (L) [2]
|
| |
|
Comma
5.
(art.13)
|
L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità
dell'opera pụ disporre la proroga dei termini
previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore
o per altre giustificate ragioni. La proroga pụ
essere disposta, anche d'ufficio, prima della
scadenza del termine e per un periodo di tempo che
non supera i due anni. (L) |
| |
|
Comma
6.
(art.13) |
La scadenza del termine entro il quale pụ essere
emanato il decreto di esproprio determina
l'inefficacia della dichiarazione di pubblica
utilità. (L) |
| |
|
Comma
7.
(art.13) |
Restano in vigore le disposizioni che consentono
l'esecuzione delle previsioni dei piani territoriali
o urbanistici, anche di settore o attuativi, entro
termini maggiori di quelli previsti nel comma 4. (L) |
| |
|
Comma
8.
(art.13)
|
Qualora il vincolo preordinato all'esproprio
riguardi immobili da non sottoporre a trasformazione
fisica, la dichiarazione di pubblica utilità ha
luogo mediante l'adozione di un provvedimento di
destinazione ad uso pubblico dell'immobile
vincolato, con cui sono indicate le finalità
dell'intervento, i tempi previsti per eventuali
lavori di manutenzione, nonché i relativi costi
previsti. (L) |
| |
|
| |
Nota: Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:
[1] Comma modificato
dall’art. 1, comma 1, lett. l),
n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.
[2] Comma modificato
dall’art. 1, comma 1, lett. l),
n. 2), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302. |
| |
|
|
|
|
Posizione
dell'art 14
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo III
Sez. I |
DISPOSIZIONI GENERALI
LA FASE DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO |
|
|
|
|
|
|
Art.
14 |
Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano
la pubblica utilità (L) [1]
|
Comma
1.
(art.14)
|
L'autorità che emana uno degli atti previsti
dall'articolo 12, comma 1, ovvero esegue un decreto
di espropriazione, ne trasmette una copia al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per
le opere di competenza statale, e al presidente
della Regione, per le opere di competenza regionale.
(L) |
| |
|
Comma
2.
(art.14)
|
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti ovvero del presidente della Regione,
rispettivamente per le opere di competenza statale o
regionale, sono indicati gli uffici competenti
all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui
deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero
con cui è disposta l'espropriazione, distinti in
relazione alle diverse amministrazioni che li hanno
adottati; nello stesso decreto pụ prevedersi che i
medesimi o altri uffici possano dare indicazioni
operative alle autorità esproprianti per la corretta
applicazione del presente testo unico. (L) |
| |
|
| Comma
3. |
L'autorità espropriante comunica all'ufficio di
cui al comma 2: |
|
(art.14) |
a) quale sia lo stato del procedimento d'esproprio,
almeno sei mesi e non oltre tre mesi prima della
data di scadenza degli effetti della dichiarazione
di pubblica utilità;
b) se sia stato eseguito entro il prescritto termine
il decreto d'esproprio ovvero se il medesimo termine
sia inutilmente scaduto;
c) se siano stati impugnati gli atti di adozione e
di approvazione del piano urbanistico generale,
l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera o
il decreto di esproprio. (L) |
| |
|
| |
|
| |
Nota: Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:
[1] Articolo modificato da
avviso di rettifica
pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214
(rif.art.14 comma 3) e,
successivamente, sostituito
dall’art. 1, comma 1,
lett. m), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302. |
| |
|
|
|
|
|
Sez. II -
DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLA APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO DELL'OPERA |
|
Posizione
dell'art 15
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo III
Sez. II |
DISPOSIZIONI GENERALI
LA FASE DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLA APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO DELL'OPERA |
|
|
|
|
|
|
Art. 15 |
Disposizioni sulla redazione del progetto (L)
[1]
|
Comma
1.
(art.15)
|
Per le operazioni planimetriche e le altre
operazioni preparatorie necessarie per la redazione
dello strumento urbanistico generale, di una sua
variante o di un atto avente efficacia equivalente
nonché per l'attuazione delle previsioni
urbanistiche e per la progettazione di opere
pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici
incaricati, anche privati, possono essere
autorizzati ad introdursi nell'area interessata. (L)
|
| |
|
Comma
2.
(art.15)
|
Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione
deve darne notizia, mediante atto notificato con le
forme degli atti processuali civili o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, al
proprietario del bene, nonché al suo possessore, se
risulti conosciuto. L'autorità espropriante tiene
conto delle eventuali osservazioni, formulate dal
proprietario o dal possessore entro sette giorni
dalla relativa notifica o comunicazione, e pụ
accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi
almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è
stata notificata o comunicata la richiesta di
introdursi nella altrui proprietà. (L) |
| |
|
Comma
3.
(art.15)
|
L'autorizzazione indica i nomi delle persone che
possono introdursi nell'altrui proprietà ed è
notificata o comunicata mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette
giorni prima dell'inizio delle operazioni. (L) |
| |
|
Comma
4.
(art.15) |
Il proprietario e il possessore del bene possono
assistere alle operazioni, anche mediante persone di
loro fiducia. (L) |
| |
|
Comma
5.
(art.15)
|
L'autorizzazione di cui al comma 1 si estende
alle ricerche archeologiche, alla bonifica da
ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati.
Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la
vigilanza delle competenti soprintendenze, che
curano la tempestiva programmazione delle ricerche
ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare
ogni ritardo all'avvio delle opere. (L) |
| |
|
| |
Nota: Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:
[1] Articolo sostituito
dall’art. 1, comma 1, lett.
n), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302. |
| |
|
|
|
|
Posizione
dell'art 16
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo III
Sez. II |
DISPOSIZIONI GENERALI
LA FASE
DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLA APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO DELL'OPERA |
|
|
|
|
|
|
Art. 16 |
Le modalità che precedono l'approvazione
del progetto definitivo (L - R)
[1] |
Comma
1
(art.16)
|
Il soggetto, anche privato, diverso da quello
titolare del potere di approvazione del progetto di
un'opera pubblica o di pubblica utilità, pụ
promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la
pubblica utilità dell'opera. A tale fine, egli
deposita pressa l'ufficio per le espropriazioni il
progetto dell'opera, unitamente ai documenti
ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la
quale indichi la natura e lo scopo delle opere da
eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle
autorizzazioni o agli altri atti di assenso,
previsti dalla normativa vigente. (L) |
| |
|
Comma
2
(art.16)
|
In ogni caso, lo schema dell'atto di approvazione
del progetto deve richiamare gli elaborati
contenenti la descrizione dei terreni e degli
edifici di cui è prevista l'espropriazione, con
l'indicazione dell'estensione e dei confini, nonché,
possibilmente, dei dati identificativi catastali e
con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti
nei registri catastali. (L) |
| |
|
Comma
3
(art.16) |
L'autorizzazione rilasciata ai sensi
dell'articolo 15 consente anche l'effettuazione
delle operazioni previste dal comma 2. (L) |
| |
|
Comma
4
(art.16)
|
Al proprietario dell'area ove è prevista la
realizzazione dell'opera è inviato l'avviso
dell'avvio del procedimento e del deposito degli
atti di cui al comma 1, con l'indicazione del
nominativo del responsabile del procedimento. (L) |
| |
|
Comma
5
(art.16) |
Allorché il numero dei destinatari sia superiore
a 50 si osservano le forme di cui all'articolo 11,
comma 2. (L) |
| |
|
Comma
6
(art.16)
|
Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo
degli interventi di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, l'avviso di
avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica
utilità è comunicato con le modalità di cui all'articolo
4, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002,
n. 190. (L) |
| |
|
Comma
7
(art.16) |
Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha
luogo per irreperibilità o assenza del proprietario
risultante dai registri catastali, il progetto pụ
essere ugualmente approvato. (L) |
| |
|
Comma
8
(art.16)
|
Se risulta la morte del proprietario iscritto nei
registri catastali e non risulta il proprietario
attuale, la comunicazione di cui al comma 4 è
sostituita da un avviso, affisso per venti giorni
consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati
e da un avviso pubblicato su uno o più quotidiani a
diffusione nazionale e locale. (L) |
| |
|
Comma
9
(art.16) |
L'autorità espropriante non è tenuta a dare
alcuna comunicazione a chi non risulti proprietario
del bene. (L) |
| |
|
Comma
10
(art.16) |
Il proprietario e ogni altro interessato possono
formulare osservazioni al responsabile del
procedimento, nel termine perentorio di trenta
giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione
dell'avviso. (L) |
| |
|
Comma
11
(art.16)
|
Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, il
proprietario dell'area, nel formulare le proprie
osservazioni, pụ chiedere che l'espropriazione
riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che
non siano state prese in considerazione, qualora per
esse risulti una disagevole utilizzazione ovvero
siano necessari considerevoli lavori per disporne
una agevole utilizzazione. (L) |
| |
|
Comma
12
(art.16)
|
L'autorità espropriante si pronuncia sulle
osservazioni, con atto motivato. Se l'accoglimento
in tutto o in parte delle osservazioni comporta la
modifica dello schema del progetto con pregiudizio
di un altro proprietario che non abbia presentato
osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le
comunicazioni previste dal comma 4. (L) |
| |
|
Comma
13
(art.16) |
Se le osservazioni riguardano solo una parte
agevolmente separabile dell'opera, l'autorità
espropriante pụ approvare per la restante parte il
progetto, in attesa delle determinazioni sulle
osservazioni. (L) |
| |
|
Comma
14
(art.16)
|
Qualora nel corso dei lavori si manifesti la
necessità o l'opportunità di espropriare altri
terreni o altri edifici, attigui a quelli già
espropriati, con atto motivato autorità espropriante
integra il provvedimento con cui è stato approvato
il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica
utilità. Si applicano le disposizioni dei precedenti
commi. (L)
|
| |
|
| |
Nota: Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:
[1]
Articolo sostituito
dall’art. 1, comma 1, lett.
o), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.
(2) Si vedano le deroghe al
presente articolo, contenute nel comma 2, art. 4, l.
20 agosto 2002, n. 190.
|
| |
|
|
|
| |
|
|
Posizione
dell'art 17
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo III
Sez. II |
DISPOSIZIONI GENERALI
LA FASE DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLA APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO DELL'OPERA |
|
|
|
|
|
|
Art. 17 |
L'approvazione del progetto definitivo (L - R)
[1]
|
Comma
1
(art.17) |
Il provvedimento che approva il progetto
definitivo, ai fini della dichiarazione di pubblica
utilità, indica gli estremi degli atti da cui è
sorto il vincolo preordinato all'esproprio. (L) |
| |
|
Comma
2
(art.17)
|
Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o
altra forma di comunicazione equipollente al
proprietario è data notizia della data in cui è
diventato efficace l'atto che ha approvato il
progetto definitivo e della facoltà di prendere
visione della relativa documentazione
. Al
proprietario è contestualmente comunicato che pụ
fornire ogni utile elemento per determinare il
valore da attribuire all'area ai fini della
liquidazione della indennità di esproprio. (L) |
| |
|
| |
Nota: Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:
[1] Articolo modificato da
avviso di rettifica
pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214
(rif. art 17 comma 3) e,
successivamente, sostituito
dall’art. 1, comma 1,
lett. p), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302. |
| |
|
|
|
|
Sez. III -
DISPOSIZIONI SULL'APPROVAZIONE DI UN PROGETTO DI UN'OPERA
NON CONFORME ALLE PREVISIONI URBANISTICHE |
|
Posizione
dell'art 18
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo III
Sez. III |
DISPOSIZIONI GENERALI
LA FASE DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
DISPOSIZIONI SULL'APPROVAZIONE DI UN PROGETTO DI UN'OPERA
NON CONFORME ALLE PREVISIONI URBANISTICHE |
|
|
|
|
|
|
Art. 18 |
Disposizioni applicabili per le operazioni
preliminari alla progettazione (L) |
Comma
1
(art.18)
|
Le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17
si applicano anche quando un soggetto pubblico o
privato intende redigere un progetto di opera
pubblica o di pubblica utilità non conforme alle
previsioni urbanistiche. (L) |
| |
|
| |
Nota: Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:
Il testo di questo articolo non ha subito modifiche |
| |
|
|
|
|
Posizione
dell'art 19
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo II
Capo III
Sez.
III |
DISPOSIZIONI GENERALI
LA FASE DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
DISPOSIZIONI SULL'APPROVAZIONE DI UN PROGETTO DI UN'OPERA
NON CONFORME ALLE PREVISIONI URBANISTICHE |
|
|
|
|
|
|
Art. 19. |
L'approvazione del progetto (L)
[1] |
Comma
1
(art.19)
|
Quando l'opera da realizzare non risulta conforme
alle previsioni urbanistiche, la variante al piano
regolatore pụ essere disposta con le forme di cui
all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di
cui ai commi seguenti. (L) |
| |
|
Comma
2
(art.19) |
L'approvazione del progetto preliminare o
definitivo da parte del consiglio comunale,
costituisce adozione della variante allo strumento
urbanistico. (L) |
| |
|
Comma
3
(art.19)
|
Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto
di approvazione del progetto preliminare o
definitivo da parte della autorità competente è
trasmesso al consiglio comunale, che pụ disporre
l'adozione della corrispondente variante allo
strumento urbanistico. (L) |
| |
|
Comma
4
(art.19)
|
Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione
o l'ente da questa delegato all'approvazione del
piano urbanistico comunale non manifesta il proprio
dissenso entro il termine di novanta giorni,
decorrente dalla ricezione della delibera del
consiglio comunale e della relativa completa
documentazione, si intende approvata la
determinazione del consiglio comunale, che in una
successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L) |
| |
|
| |
Nota: Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:
[1]Articolo modificato da
avviso di rettifica
pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214
(rif art 19 commi 1, 2, 4)
e,
successivamente, sostituito
dall’art. 1, comma 1,
lett. q), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302. |
| |
|
|
|
Capo IV
-
LA FASE DI EMANAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO
Sez. I
-
DEL MODO DI DETERMINARE L'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE |
|
Posizione
dell'art 20
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo IV
Sez. I |
DISPOSIZIONI
GENERALI
LA FASE DI EMANAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO
DEL MODO DI DETERMINARE L'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE |
|
|
| |
|
|
Art. 20 |
La determinazione provvisoria dell'indennità di
espropriazione (L - R)
[1]
|
Comma
1
(art.20)
|
Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica
utilità, entro i successivi trenta giorni il
promotore dell'espropriazione compila l'elenco dei
beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e
dei relativi proprietari, ed indica le somme che
offre per le loro espropriazioni. L'elenco va
notificato a ciascun proprietario, nella parte che
lo riguarda, con le forme degli atti processuali
civili. Gli interessati nei successivi trenta giorni
possono presentare osservazioni scritte e depositare
documenti. (L) |
| |
|
Comma
2(art.20)
|
Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei
dati acquisiti e compatibile con le esigenze di
celerità del procedimento, l'autorità espropriante
invita il proprietario e, se del caso, il
beneficiario dell'espropriazione a precisare, entro
un termine non superiore a venti giorni ed
eventualmente anche in base ad una relazione
esplicativa, quale sia il valore da attribuire
all'area ai fini della determinazione della
indennità di esproprio. (L) |
| |
|
Comma
3(art.20)
|
Valutate le osservazioni degli interessati,
l'autorità espropriante, anche avvalendosi degli
uffici degli enti locali, dell'ufficio tecnico
erariale o della commissione provinciale prevista
dall'articolo 41, che intenda consultare, prima di
emanare il decreto di esproprio accerta il valore
dell'area e determina in via provvisoria la misura
della indennità di espropriazione. (L) |
| |
|
Comma
4(art.20)
|
L'atto che determina in via provvisoria la misura
della indennità di espropriazione è notificato al
proprietario con le forme degli atti processuali
civili e al beneficiario dell'esproprio, se diverso
dall'autorità procedente. (L) |
| |
|
| Comma
5(art.20) |
Nei trenta giorni successivi alla notificazione,
il proprietario pụ comunicare all'autorità
espropriante che condivide la determinazione della
indennità di espropriazione. La relativa
dichiarazione è irrevocabile. (L) |
| |
|
Comma
6(art.20)
|
Qualora abbia condiviso la determinazione
dell'indennità di espropriazione, il proprietario è
tenuto a consentire all'autorità espropriante che ne
faccia richiesta l'immissione nel possesso. In tal
caso, il proprietario ha diritto a ricevere un
acconto dell'80 per cento dell'indennità, previa
autocertificazione, attestante la piena e libera
proprietà del bene. Dalla data dell'immissione in
possesso il proprietario ha altreś diritto agli
interessi nella misura del tasso legale sulla
indennità, sino al momento del pagamento
dell'eventuale acconto e del saldo. In caso di
opposizione all'immissione in possesso l'autorità
espropriante pụ procedervi egualmente con la
presenza di due testimoni. (L) |
| |
|
Comma
7(art.20)
|
Il proprietario pụ limitarsi a designare un
tecnico di propria fiducia, al fine
dell'applicazione dell'articolo 21, comma 2. (L) |
| |
|
Comma
8(art.20)
|
Qualora abbia condiviso la determinazione della
indennità di espropriazione e abbia dichiarato
l'assenza di diritti di terzi sul bene il
proprietario è tenuto a depositare nel termine di
sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione di
cui al comma 5, la documentazione comprovante, anche
mediante attestazione notarile, la piena e libera
proprietà del bene. In tal caso l'intera indennità,
ovvero il saldo di quella già corrisposta a titolo
di acconto, è corrisposta entro il termine dei
successivi sessanta giorni. Decorso tale termine, al
proprietario sono dovuti gli interessi, nella misura
del tasso legale anche ove non sia avvenuta la
immissione in possesso. (L) |
| |
|
Comma
9(art.20)
|
Il beneficiario dell'esproprio ed il proprietario
stipulano l'atto di cessione del bene qualora sia
stata condivisa la determinazione della indennità di
espropriazione e sia stata depositata la
documentazione attestante la piena e libera
proprietà del bene. Nel caso in cui il proprietario
percepisca la somma e si rifiuti di stipulare l'atto
di cessione del bene, pụ essere emesso senza altre
formalità il decreto di esproprio, che dà atto di
tali circostanze, e pụ esservi l'immissione in
possesso, salve le conseguenze risarcitorie
dell'ingiustificato rifiuto di addivenire alla
stipula. |
| |
|
| Comma
10(art.20) |
L'atto di cessione volontaria è trasmesso per la
trascrizione, entro quindici giorni presso l'ufficio
dei registri immobiliari, a cura e a spese
dell'acquirente. (L) |
| |
|
Comma
11(art.20)
|
Dopo aver corrisposto l'importo concordato,
l'autorità espropriante, in alternativa alla
cessione volontaria, pụ procedere, anche su
richiesta del promotore dell'espropriazione, alla
emissione e all'esecuzione del decreto di esproprio.
(L) |
| |
|
Comma
12(art.20)
|
L'autorità espropriante, anche su richiesta del
promotore dell'espropriazione, pụ altreś emettere
ed eseguire il decreto di esproprio, dopo aver
ordinato il deposito dell'indennità condivisa presso
la Cassa depositi e prestiti qualora il proprietario
abbia condiviso la indennità senza dichiarare
l'assenza di diritti di terzi sul bene, ovvero
qualora non effettui il deposito della
documentazione di cui al comma 8 nel termine ivi
previsto ovvero ancora non si presti a ricevere la
somma spettante. (L) |
| |
|
Comma
13(art.20)
|
Al proprietario che abbia condiviso l'indennità
offerta spetta l'importo di cui all'articolo 45,
comma 2, anche nel caso in cui l'autorità
espropriante abbia emesso il decreto di
espropriazione ai sensi dei commi 11 e 12. (L) |
| |
|
Comma
14(art.20)
|
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla
notificazione di cui al comma 4, si intende non
concordata la determinazione dell'indennità di
espropriazione. L'autorità espropriante dispone il
deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa
depositi e prestiti, della somma senza le
maggiorazioni di cui all'articolo 45. Effettuato il
deposito, l'autorità espropriante pụ emettere ed
eseguire il decreto d'esproprio. (L) [2]
ndr.
comma coś modificato
dall'articolo 2, comma 89, lettera c) della legge
n. 244 del 2007; il vecchio testo era
il seguente:
Decorsi inutilmente trenta
giorni dalla notificazione di cui al comma 4, si
intende non concordata la determinazione
dell’indennità di espropriazione. L’autorità
espropriante dispone il deposito, entro trenta
giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della
somma ridotta del quaranta per cento se l’area è
edificabile, ovvero senza le maggiorazioni di cui
all’articolo 45 se l’area non è edificabile.
Effettuato il deposito, l’autorità espropriante pụ
emettere ed eseguire il decreto d’esproprio. (L)
|
| |
|
Comma
15(art.20)
|
Qualora l'efficacia della pubblica utilità
derivi dall'approvazione di piani urbanistici
esecutivi, i termini per gli adempimenti di cui al
comma 1 del presente articolo decorrono dalla data
di inserimento degli immobili da espropriare nel
programma di attuazione dei piani stessi. (L) |
| |
|
| |
Nota: Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:
[1] Articolo modificato da
avviso di rettifica
pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214 (rif
art 20 comma 7) e,
successivamente, sostituito
dall’art. 1, comma 1,
lett. r), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302;
[2] Comma coś modificato dall'art.
2, comma 89, legge n. 24 dicembre 2007, n. 244
La nota di redazione integrata nello stesso
comma 14 riporta anche il testo
precedente. |
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|
Posizione
dell'art 21
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo IV
Sez. I |
DISPOSIZIONI
GENERALI
LA FASE DI EMANAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO
DEL MODO DI DETERMINARE L'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE |
|
|
| |
|
|
Art. 21. |
Procedimento di determinazione definitiva
dell'indennità di espropriazione (R) |
Comma
1
(art.21) |
L'autorità espropriante forma l'elenco dei
proprietari che non hanno concordato la
determinazione della indennità di espropriazione.
(L) |
| |
|
Comma
2
(art.21)
|
Se manca l'accordo sulla determinazione
dell'indennità di espropriazione, l'autorità
espropriante invita il proprietario interessato, con
atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a
comunicare entro i successivi venti giorni se
intenda avvalersi, per la determinazione
dell'indennità, del procedimento previsto nei
seguenti commi e, in caso affermativo, designare un
tecnico di propria fiducia. (L) |
| |
|
Comma
3
(art.21)
|
Nel caso di comunicazione positiva del
proprietario, l'autorità espropriante nomina due
tecnici, tra cui quello eventualmente già designato
dal proprietario, e fissa il termine entro il quale
va presentata la relazione da cui si evinca la stima
del bene. Il termine non pụ essere superiore a
novanta giorni, decorrente dalla data in cui è
nominato il tecnico di cui al comma 4, ma è
prorogabile per effettive e comprovate difficoltà.
(L) |
| |
|
Comma
4
(art.21) |
Il presidente del tribunale civile, nella cui
circoscrizione si trova il bene da stimare, nomina
il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia
interesse. (L) |
| |
|
Comma
5
(art.21)
|
Il presidente del tribunale civile sceglie il
terzo tecnico tra i professori universitari, anche
associati, di estimo, ovvero tra coloro che
risultano inseriti nell'albo dei periti o dei
consulenti tecnici del tribunale civile nella cui
circoscrizione si trova il bene. (L) |
| |
|
| Comma
6(art.21) |
Le spese per la nomina dei tecnici:
a) sono liquidate dall'autorità espropriante, in
base alle tariffe professionali;
b) sono poste a carico del proprietario se la stima
è inferiore alla somma determinata in via
provvisoria, sono divise per metà tra il
beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la
differenza con la somma determinata in via
provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli
altri casi, sono poste a carico del beneficiario
dell'esproprio. (L) |
| |
|
Comma
7
(art.21)
|
I tecnici comunicano agli interessati il luogo,
la data e l'ora delle operazioni, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o strumento telematico, almeno sette giorni prima della data
stabilita. (L) |
| |
|
Comma
8
(art.21) |
Gli interessati possono assistere alle operazioni
anche tramite persone di loro fiducia, formulare
osservazioni orali e presentare memorie scritte e
documenti, di cui i tecnici tengono conto. (L) |
| |
|
Comma
9
(art.21) |
L'opposizione contro la nomina dei tecnici non
impedisce o ritarda le operazioni, salvo il diritto
di contestare in sede giurisdizionale la nomina e le
operazioni peritali. (L) |
| |
|
Comma
10
(art.21)
|
La relazione dei tecnici è depositata presso
l'autorità espropriante, che ne dà notizia agli
interessati mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, avvertendoli che possono prenderne
visione ed estrarne copia entro i successivi trenta
giorni. (L) |
| |
|
Comma
11.
(art.21) |
In caso di dissenso di uno dei tecnici, la
relazione è adottata a maggioranza. (L) |
| |
|
Comma
12
(art.21)
|
Ove l'interessato accetti in modo espresso
l'indennità risultante dalla relazione, l'autorità
espropriante autorizza il pagamento o il deposito
della eventuale parte di indennità non depositata;
il proprietario incassa la indennità depositata a
norma dell'articolo 26. Ove non sia stata
manifestata accettazione espressa entro trenta
giorni dalla scadenza del termine di cui al comma
10, l'autorità espropriante ordina il deposito
presso la Cassa depositi e prestiti dell'eventuale
maggior importo della indennità. (L) |
| |
|
Comma
13
(art.21) |
Il proprietario ha il diritto di chiedere che la
somma depositata o da depositare sia impiegata in
titoli del debito pubblico. (L) |
| |
|
Comma
14
(art.21) |
Salve le disposizioni del testo unico, si
applicano le norme del codice di procedura civile
per quanto riguarda le operazioni peritali e le
relative relazioni. (L) |
| |
|
Comma
15
(art.21) |
Qualora il proprietario non abbia dato la
tempestiva comunicazione di cui al comma 2,
l'autorità espropriante chiede la determinazione
dell'indennità alla commissione prevista
dall'articolo 41 che provvede entro novanta giorni
dalla richiesta. (L) |
| |
|
Comma
16
(art.21) |
La relazione della commissione è depositata e
comunicata secondo le previsioni del comma 10 e si
procede a norma del comma 12. (L)
(2) ?? |
| |
|
| |
Nota: Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:
[1] Articolo modificato da
avviso di rettifica
pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214 (
rif.art 21 comma 3) e,
successivamente, sostituito
dall’art. 1, comma 1,
lett. s), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.
(2)
[Coś rettificato in Gazz. Uff., 14
settembre 2001, n. 214.]
|
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|
Posizione
dell'art 22
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo IV
Sez. I |
DISPOSIZIONI
GENERALI
LA FASE DI EMANAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO
DEL MODO DI DETERMINARE L'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE |
|
|
| |
|
|
Art. 22 |
Determinazione urgente dell'indennità
provvisoria (L) |
Comma
1
(art.22)
|
Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di
urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle
disposizioni dell'articolo 20, il decreto di
esproprio pụ essere emanato ed eseguito in base
alla determinazione urgente della indennità di
espropriazione, senza particolari indagini o
formalità. Nel decreto si dà atto della
determinazione urgente dell'indennità e si invita il
proprietario, nei trenta giorni successivi alla
immissione in possesso, a comunicare se la
condivide. (L) |
| |
|
Comma
2
(art.22) |
Il decreto di esproprio pụ altreś essere
emanato ed eseguito in base alla determinazione
urgente della indennità di espropriazione senza
particolari indagini o formalità, nei seguenti casi: |
| |
a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443;
b) allorché il numero dei destinatari della
procedura espropriativa sia superiore a 50. (L) |
| |
|
Comma
3
(art.22)
|
Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui
al comma 1 e la documentazione comprovante la piena
e libera disponibilità del bene, l'autorità
espropriante dispone il pagamento dell'indennità di
espropriazione nel termine di sessanta giorni.
Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli
interessi nella misura del tasso legale. (L)[2]
ndr.
comma coś modificato
dall'articolo 2, comma 89, lettera d) della legge
n. 244 del 2007; il vecchio testo era
il seguente:Ricevuta dall’espropriato la comunicazione di cui
al comma 1 e la documentazione comprovante la piena
e libera disponibilità del bene, l’autorità
espropriante dispone il pagamento dell’indennità di
espropriazione nel termine di sessanta giorni, senza
applicare la riduzione del quaranta per cento di cui
all’articolo 37, comma 1. Decorso tale termine al
proprietario sono dovuti gli interessi nella misura
del tasso legale. (L) |
| |
|
Comma
4
(art.22)
|
Se non condivide la determinazione della misura
della indennità di espropriazione, entro il termine
previsto dal comma 1 l'espropriato pụ chiedere la
nomina dei tecnici, ai sensi dell'articolo 21 e, se
non condivide la relazione finale, pụ proporre
l'opposizione alla stima. (L) |
| |
|
Comma
5
(art.22)
|
In assenza della istanza dei proprietario,
l'autorità espropriante chiede la determinazione
dell'indennità alla commissione provinciale prevista
dall'articolo 41, che provvede entro il termine di
trenta giorni, e dà comunicazione della medesima
determinazione al proprietario, con avviso
notificato con le forme degli atti processuali
civili. (L) |
| |
|
| |
Nota: Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:
[1]Articolo sostituito
dall’art. 1, comma 1, lett.
t), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302;
[2] Comma coś modificato dall'art.
2, comma 89, legge n. 24 dicembre 2007, n. 244
La nota di redazione integrata nello stesso comma 3
riporta anche il testo precedente. |
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|
Posizione
dell'art 22
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo IV
Sez. I |
DISPOSIZIONI
GENERALI
LA FASE DI EMANAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO
DEL MODO DI DETERMINARE L'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE |
|
|
| |
|
|
Art. 22-bis. |
Occupazione d'urgenza
preordinata all'espropriazione (L)
[1] |
Comma
1
(art.22.bis)
|
Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di
particolare urgenza, tale da non consentire, in
relazione alla particolare natura delle opere,
l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1
e 2 dell'articolo 20, pụ essere emanato, senza
particolari indagini e formalità, decreto motivato
che determina in via provvisoria l'indennità di
espropriazione, e che dispone anche l'occupazione
anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto
contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei
relativi proprietari, indica i beni da occupare e
determina l'indennità da offrire in via provvisoria.
Il decreto è notificato con le modalità di cui al
comma 4 e seguenti dell'articolo 20 con l'avvertenza
che il proprietario, nei trenta giorni successivi
alla immissione in possesso, pụ, nel caso non
condivida l'indennità offerta, presentare
osservazioni scritte e depositare documenti. (L) |
| |
|
Comma
2
(art. 22 bis) |
Il decreto di cui al comma 1, pụ altreś essere
emanato ed eseguito in base alla determinazione
urgente della indennità di espropriazione senza
particolari indagini o formalità, nei seguenti
casi: |
| |
a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443;
b) allorché il numero dei destinatari della
procedura espropriativa sia superiore a 50. (L) |
| |
|
Comma
3
(art. 22 bis) |
Al proprietario che abbia condiviso la
determinazione dell'indennità è riconosciuto
l'acconto dell'80% con le modalità di cui al comma
6, dell'articolo 20. (L) |
| |
|
Comma
4
(art. 22 bis)
|
L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai
fini dell'immissione in possesso, è effettuata con
le medesime modalità di cui all'articolo 24 e deve
aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi
dalla data di emanazione del decreto medesimo. (L) |
| |
|
Comma
5
(art. 22 bis)
|
Per il periodo intercorrente tra la data di
immissione in possesso e la data di corresponsione
dell'indennità di espropriazione o del
corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione
volontaria è dovuta l'indennità di occupazione, da
computare ai sensi dell'articolo 50, comma 1. (L) |
| |
|
Comma
6
(art. 22 bis) |
Il decreto che dispone l'occupazione ai sensi del
comma 1 perde efficacia qualora non venga emanato il
decreto di esproprio nel termine di cui all'articolo
13. (L) |
| |
|
| |
Nota: Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:[1] Articolo inserito
dall’art. 1, comma 1, lett. u), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.
e poi rettificato con avviso
di rettifica
Gazzetta Ufficiale N. 173 del 28 Luglio 2003
lettera u, riportato a fianco nella stessa pagina
|
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|
Sez. II
-DEL
DECRETO DI ESPROPRIO |
|
Posizione
dell'art 23
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo IV
Sez. II |
DISPOSIZIONI
GENERALI
LA FASE DI EMANAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO
DEL
DECRETO DI ESPROPRIO |
|
|
| |
|
|
Art. 23. |
Contenuto ed effetti del decreto di
esproprio
(L - R) |
Comma
1
(art. 23) |
Il decreto di esproprio:
a) è emanato entro il termine di scadenza
dell'efficacia della dichiarazione di pubblica
utilità;
b) indica gli estremi degli atti da cui è sorto il
vincolo preordinato all'esproprio e del
provvedimento che ha approvato il progetto
dell'opera;
c) indica quale sia l'indennità determinata in via
provvisoria o urgente e precisa se essa sia stata
accettata dal proprietario o successivamente
corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata
presso la Cassa depositi e prestiti;
d) dà atto della eventuale nomina dei tecnici
incaricati di determinare in via definitiva
l'indennità di espropriazione, precisando se essa
sia stata accettata dal proprietario o
successivamente corrisposta, ovvero se essa sia
stata depositata presso la Cassa depositi e
prestiti;
e) dà atto della eventuale sussistenza dei
presupposti previsti dall'articolo 22, comma 1, e
della determinazione urgente della indennità
provvisoria;
e-bis) dà atto degli estremi del decreto emanato ai
sensi dell'articolo 22-bis e del relativo stato di
esecuzione; [1]
f) dispone il passaggio del diritto di proprietà, o
del diritto oggetto dell'espropriazione, sotto la
condizione sospensiva che il medesimo decreto sia
successivamente notificato ed eseguito;
g) è notificato al proprietario nelle forme degli
atti processuali civili, con un avviso contenente
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in
cui è prevista l'esecuzione del decreto di
espropriazione, almeno sette giorni prima di essa;
h) è eseguito mediante l'immissione in possesso del
beneficiario dell'esproprio, con la redazione del
verbale di cui all'articolo 24. (L) |
| |
|
| |
|
Comma
2
(art. 23) |
Il decreto di esproprio è trascritto senza
indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari.
(L) |
| |
|
Comma
3
(art. 23)
|
La notifica del decreto di esproprio pụ avere
luogo contestualmente alla sua esecuzione. Qualora
vi sia l'opposizione del proprietario o del
possessore del bene, nel verbale si da' atto
dell'opposizione e le operazioni di immissione in
possesso possono essere differite di dieci giorni.
(L) |
| |
|
Comma
4
(art. 23) |
Le operazioni di trascrizione e di voltura nel
catasto e nei libri censuari hanno luogo senza
indugio, a cura e a spese del beneficiario
dell'esproprio. (R) |
| |
|
Comma
5
(art. 23)
|
Un estratto del decreto di esproprio è trasmesso
entro cinque giorni per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino
Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova
il bene. L'opposizione del terzo è proponibile entro
i trenta giorni successivi alla pubblicazione
dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di
impugnazioni, anche per il terzo l'indennità' resta
fissata nella somma depositata. (L) |
| |
|
| |
Nota: Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:
[1] Lettera inserita
dall’art. 1, comma 1, lett. v), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302. |
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Posizione
dell'art 24
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo IV
Sez. II |
DISPOSIZIONI
GENERALI
LA FASE DI EMANAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO
DEL
DECRETO DI ESPROPRIO |
|
|
| |
|
|
Art. 24 |
Esecuzione del decreto di esproprio (L - R) |
Comma
1
(art. 24) |
L'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo
per iniziativa dell'autorità espropriante o del suo
beneficiario, con il verbale di immissione in
possesso, entro il termine perentorio di due anni.
(L) |
| |
|
Comma
2
(art. 24) |
Lo stato di consistenza del bene pụ essere
compilato anche successivamente alla redazione del
verbale di immissione in possesso,senza ritardo e
prima che sia mutato lo stato dei luoghi. (L) |
| |
|
Comma
3
(art. 24)
|
Lo stato di consistenza e il verbale di
immissione sono redatti in contraddittorio con
l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto,
con la presenza di almeno due testimoni che non
siano dipendenti del beneficiario
dell'espropriazione. Possono partecipare alle
operazioni i titolari di diritti reali o personali
sul bene. (L) |
| |
|
Comma
4
(art. 24)
|
Si intende effettuata l'immissione in possesso
anche quando,malgrado la redazione del relativo
verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per
qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la
disponibilità. (L) |
| |
|
Comma
5
(art. 24)
|
L'autorità espropriante, in calce al decreto di
esproprio,indica la data in cui è avvenuta
l'immissione in possesso e trasmette copia del
relativo verbale all'ufficio per i registri
immobiliari, per la relativa annotazione. (R) |
| |
|
Comma
6
(art. 24) |
L'autorità che ha eseguito il decreto di
esproprio ne dà comunicazione all'ufficio istituito
ai sensi dell'articolo 14, comma 1. (R) |
| |
|
Comma
7
(art. 24) |
Decorso il termine previsto nel comma 1, entro i
successivi tre anni pụ essere emanato un ulteriore
atto che comporta la dichiarazione di pubblica
utilità. (L) |
| |
|
| |
Nota: Il
testo di questo articolo non ha subito modifiche |
| |
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|
Posizione
dell'art 25
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo IV
Sez. II |
DISPOSIZIONI
GENERALI
LA FASE DI EMANAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO
DEL
DECRETO DI ESPROPRIO |
|
|
| |
|
|
Art. 25 |
Effetti dell'espropriazione per i terzi (L) |
Comma
1
(art. 25)
|
L'espropriazione del diritto di proprietà
comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri
diritti, reali o personali, gravanti sul bene
espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui
l'espropriazione è preordinata. (L) |
| |
|
Comma
2
(art. 25) |
Le azioni reali e personali esperibili sul bene
espropriando non incidono sul procedimento
espropriativo e sugli effetti del decreto di
esproprio. (L) |
| |
|
Comma
3
(art. 25) |
Dopo la trascrizione del decreto di esproprio,
tutti i diritti relativi al bene espropriato possono
essere fatti valere unicamente sull'indennità. (L)
|
| |
|
Comma
4
(art. 25)
|
A seguito dell'esecuzione del decreto di
esproprio, il Prefetto convoca tempestivamente, e
comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, il
soggetto proponente e i soggetti gestori di servizi
pubblici titolari del potere di autorizzazione e di
concessione di attraversamento, per la definizione
degli spostamenti concernenti i servizi interferenti
e delle relative modalità tecniche. Il soggetto
proponente, qualora i lavori di modifica non siano
stati avviati entro sessanta giorni, pụ provvedervi
direttamente, attenendosi alle modalità tecniche
eventualmente definite ai sensi del presente comma.
(L) (1) |
| |
(1)
Si vedano le deroghe al presente
articolo, contenute nel comma 1, art. 5, l. 20
agosto 2002, n. 190. |
| |
|
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Capo V -
IL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO
Sez. I
-
DISPOSIZIONI GENERALI |
|
Posizione
dell'art 26
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo V
Sez. I |
DISPOSIZIONI GENERALI
IL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO
Sez. I
DISPOSIZIONI GENERALI |
|
|
| |
|
|
Art. 26. |
Pagamento o deposito dell'indennità
provvisoria (R) |
Comma
1
(art. 26)
|
1. Trascorso il termine di trenta giorni dalla
notificazione dell'atto determinativo dell'indennità
provvisoria, l'autorità espropriante ordina che il
promotore dell'espropriazione effettui il pagamento
delle indennità che siano state accettate, ovvero il
deposito delle altre indennità presso la Cassa
depositi e prestiti. (R)
|
| |
|
| Comma
1-bis(art.
26) |
L'autorità espropriante ordina il pagamento
diretto dell'indennità al proprietario nei casi di
cui all'articolo 20, comma 8. (R) [1] |
| |
|
Comma
2
(art. 26)
|
L'autorità espropriante pụ ordinare altreś il
pagamento diretto dell'indennità al proprietario,
qualora questi abbia assunto ogni responsabilità in
ordine ad eventuali diritti dei terzi, e pụ
disporre che sia prestata una idonea garanzia entro
un termine all'uopo stabilito. (R) [2] |
| |
|
Comma
3
(art. 26)
|
Se il bene è gravato di ipoteca, al proprietario
è corrisposta l'indennità previa esibizione di una
dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca,
con firma autenticata, che autorizza la riscossione
della somma. (R) |
| |
|
Comma
4
(art. 26)
|
Se il bene è gravato da altri diritti reali,
ovvero se sono presentate opposizioni al pagamento
della indennità, in assenza di accordo sulle
modalità della sua riscossione, il beneficiario
dell'espropriazione deposita la somma presso la
Cassa depositi e prestiti. In tal caso, l'effettivo
pagamento ha luogo in conformità alla pronuncia
dell'autorità giudiziaria, adita su domanda di chi
vi abbia interesse. (R) |
| |
|
Comma
5
(art. 26)
|
Qualora manchino diritti dei terzi sul bene, il
proprietario pụ in qualunque momento percepire la
somma depositata, con riserva di chiedere in sede
giurisdizionale l'importo effettivamente spettante.
(R) |
| |
|
Comma
6
(art. 26)
|
La Cassa depositi e prestiti provvede al
pagamento delle somme ricevute a titolo di indennità
di espropriazione e in relazione alle quali non vi
sono opposizioni di terzi, quando il proprietario
produca una dichiarazione in cui assume ogni
responsabilità in relazione ad eventuali diritti dei
terzi. (R) |
| |
|
Comma
7
(art. 26)
|
Dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 è data
immediata notizia al terzo che risulti titolare di
un diritto ed è curata la pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene. (R) |
| |
|
Comma
8
(art. 26)
|
Il provvedimento dell'autorità espropriante
diventa esecutivo col decorso di trenta giorni dal
compimento delle relative formalità, se non è
proposta dai terzi l'opposizione per l'ammontare
dell'indennità o per la garanzia. (R) |
| |
|
Comma
9
(art. 26) |
Se è proposta una tempestiva opposizione,
l'autorità espropriante dispone il deposito delle
indennità accettate o convenute presso la Cassa
depositi e prestiti. (R) |
| |
|
Comma
10
(art. 26)
|
Il promotore dell'espropriazione esegue il
pagamento dell'indennità accettata o determinata dai
tecnici, entro il termine di sessanta giorni,
decorrente dalla comunicazione del decreto che ha
ordinato il pagamento, salvo il caso in cui egli
abbia proposto, entro lo stesso termine,
l'opposizione alla stima definitiva della indennità.
(R) |
| |
|
Comma
11
(art. 26)
|
In seguito alla presentazione, da parte del
promotore dell'espropriazione, degli atti
comprovanti l'eseguito deposito o pagamento
dell'indennità di espropriazione, l'autorità
espropriante emette senz'altro il decreto di
esproprio. (R) |
| |
|
| |
Nota: Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:
[1] Comma inserito
dall’art. 1, comma 1, lett. z), n.
1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.e
poi rettificato con avviso di rettifica
Gazzetta Ufficiale N.
173 del 28 Luglio 2003 lettera z, riportato a fianco
nella stessa pagina
[2] Comma modificato
dall’art. 1, comma 1, lett. z),
n. 2), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302. |
| |
|
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|
Posizione
dell'art 27
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo V
Sez. I |
DISPOSIZIONI GENERALI
IL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO
Sez. I
DISPOSIZIONI GENERALI |
|
|
| |
|
|
Art. 27 |
Pagamento o deposito definitivo
dell'indennità a seguito della perizia di stima dei
tecnici o della Commissione provinciale (R)
[1]
|
Comma
1
(art. 27)
|
La relazione di stima è depositata dai tecnici
ovvero della Commissione provinciale presso
l'ufficio per le espropriazioni. L'autorità
espropriante dà notizia dell'avvenuto deposito
mediante raccomandata con avviso di ricevimento e
segnala la facoltà di prenderne visione ed estrarne
copia. (R) [2] |
| |
|
Comma
2
(art. 27)
|
Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del
deposito, l'autorità espropriante, in base alla
relazione peritale e previa liquidazione e pagamento
delle spese della perizia, su proposta del
responsabile del procedimento autorizza il pagamento
dell'indennità, ovvero ne ordina il deposito presso
la Cassa depositi e prestiti. (R) |
| |
|
Comma
3
(art. 27)
|
In seguito alla presentazione, da parte del
promotore dell'espropriazione, degli arti
comprovanti l'eseguito deposito o pagamento
dell'indennità di espropriazione, l'autorità
espropriante emette senz'altro il decreto di
esproprio. (R) |
| |
|
| |
Nota: Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:
[1] Rubrica modificata
dall’art. 1, comma 1, lett. aa),
n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.
[2] Comma modificato
dall’art. 1, comma 1, lett. aa),
n. 2), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302. |
| |
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|
Posizione
dell'art 28
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo V
Sez. I |
DISPOSIZIONI GENERALI
IL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO
Sez. I
DISPOSIZIONI GENERALI |
|
|
| |
|
|
Art. 28 |
Pagamento definitivo della indennità (R)
|
Comma
1
(art. 28)
|
L'autorità espropriante autorizza il pagamento
della somma depositata al proprietario od agli
aventi diritto, qualora sia divenuta definitiva
rispetto a tutti la determinazione dell'indennità di
espropriazione, ovvero non sia stata tempestivamente
notificata l'opposizione al pagamento o sia stato
concluso tra tutte le parti interessate l'accordo
per la distribuzione dell'indennità. (R)
|
| |
|
Comma
2
(art. 28)
|
L'autorizzazione è disposta su istanza delle
parti interessate, su proposta del responsabile del
procedimento successiva alla audizione delle parti,
da cui risulti anche la mancata notifica di
opposizioni di terzi. (R) |
| |
|
Comma
3
(art. 28) |
Unitamente all'istanza, vanno depositati:
a) un certificato dei registri immobiliari, da cui
risulta che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di
diritti o di azioni di terzi;
b) un attestato del promotore dell'espropriazione,
da cui risulti che non gli sono state notificate
opposizioni di terzi. (R)
|
| |
|
| |
Nota: Il
testo di questo articolo non ha subito modifiche |
| |
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|
Posizione
dell'art 29
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo V
Sez. I |
DISPOSIZIONI GENERALI
IL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO
Sez. I
DISPOSIZIONI GENERALI |
|
|
| |
|
|
Art. 29 |
Pagamento dell'indennità a seguito di procedimento
giurisdizionale (L)
|
Comma
1
(art. 29)
|
Qualora esistano diritti reali sul fondo
espropriato o vi siano opposizioni al pagamento,
ovvero le parti non si siano accordate sulla
distribuzione, il pagamento delle indennità agli
aventi diritto e' disposto dall'autorità
giudiziaria, su domanda di chi ne abbia interesse.
(L) |
| |
|
| |
Nota: Il
testo di questo articolo non ha subito modifiche |
| |
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|
Sez. II
-
PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ A INCAPACI A ENTI E ASSOCIAZIONI |
|
Posizione
dell'art 30
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo V
Sez. II |
DISPOSIZIONI GENERALI
IL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO
II
PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ A INCAPACI A ENTI E ASSOCIAZIONI |
|
|
| |
|
|
Art. 30 |
Regola generale (R)
|
Comma
1
(art. 30)
|
Se il bene da espropriare appartiene ad un
minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente
o ad una associazione che non abbia la libera
facoltà di alienare immobili, gli atti del
procedimento non richiedono alcuna particolare
autorizzazione. (R) |
| |
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|
|
Posizione
dell'art 31
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo V
Sez. II |
DISPOSIZIONI GENERALI
IL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO
II
PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ A INCAPACI A ENTI E ASSOCIAZIONI |
|
|
| |
|
|
Art. 31 |
Disposizioni sulla indennità (R) |
Comma
1
(art. 31)
|
I tutori e gli altri amministratori dei soggetti
indicati nell'articolo precedente devono chiedere
l'approvazione del tribunale civile per la
determinazione consensuale o per l'accettazione
dell'indennità offerta dal promotore
dell'espropriazione, ovvero per la conclusione
dell'accordo di cessione. (R) |
| |
|
Comma
2
(art. 31) |
Se lo Stato o un altro ente pubblico è titolare
del bene, si applicano le disposizioni riguardanti
la transazione. (R) |
| |
|
Comma
3
(art. 31)
|
Le somme depositate per le indennità di beni
espropriati spettanti ad un minore, ad un
interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una
associazione che non abbia la libera facoltà di
alienare immobili, non possono essere riscosse dal
tutore o dagli altri amministratori, salvo che siano
impiegate con le formalità prescritte dalle leggi
civili. (R) |
| |
|
Comma
4
(art. 31) |
Non occorre alcuna approvazione per accettare
l'indennità determinata dai tecnici ai sensi
dell'articolo 21 o per la conversione delle
indennità in titoli del debito pubblico. (R) |
| |
|
| |
Nota: Il
testo di questo articolo non ha subito modifiche |
| |
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|
Capo VI-
DELL'ENTITÀ DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE
Sez. I
-
DISPOSIZIONI GENERALI |
|
Posizione
dell'art 32
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo VI
Sez. I |
DISPOSIZIONI GENERALI
DELL'ENTITÀ DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE
DISPOSIZIONI GENERALI |
|
|
| |
|
|
Art. 32 |
Determinazione del valore del bene (L) |
Comma
1
(art. 32)
|
Salvi gli specifici criteri previsti dalla legge,
l'indennità di espropriazione è determinata sulla
base delle caratteristiche del bene al momento
dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione
del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei
vincoli di qualsiasi natura non aventi natura
espropriativa e senza considerare gli effetti del
vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi
alla realizzazione dell'eventuale opera prevista,
anche nel caso di espropriazione di un diritto
diverso da quello di proprietà o di imposizione di
una servitù. (L) |
| |
|
Comma
2
(art. 32)
|
Il valore del bene è determinato senza tenere
conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle
migliorie, qualora risulti, avuto riguardo al tempo
in cui furono fatte e ad altre circostanze, che esse
siano state realizzate allo scopo di conseguire una
maggiore indennità. Si considerano realizzate allo
scopo di conseguire una maggiore indennità, le
costruzioni, le piantagioni e le migliorie che siano
state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio
dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento.
(L) |
| |
|
Comma
3
(art. 32) |
Il proprietario, a sue spese, pụ asportare dal
bene i materiali e tutto cị che pụ essere tolto
senza pregiudizio dell'opera da realizzare. (L) |
| |
|
| |
Nota: Il
testo di questo articolo non ha subito modifiche |
| |
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|
|
Posizione
dell'art 33
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo VI
Sez. I |
DISPOSIZIONI GENERALI
DELL'ENTITÀ DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE
DISPOSIZIONI GENERALI |
|
|
| |
|
|
Art. 33 |
Espropriazione parziale di un bene unitario (L) |
Comma
1
(art. 33) |
Nel caso di esproprio parziale di un bene
unitario, il valore della parte espropriata è
determinato tenendo conto della relativa diminuzione
di valore. (L) |
| |
|
Comma
2
(art. 33)
|
Se dall'esecuzione dell'opera deriva un vantaggio
immediato e speciale alla parte non espropriata del
bene, dalla somma relativa al valore della parte
espropriata è detratto l'importo corrispondente al
medesimo vantaggio. (L) |
| |
|
Comma
3
(art. 33)
|
Non si applica la riduzione di cui al comma 2,
qualora essa risulti superiore ad un quarto della
indennità dovuta ed il proprietario abbandoni
l'intero bene. L'espropriante pụ non accettare
l'abbandono, qualora corrisponda una somma non
inferiore ai tre quarti dell'indennità dovuta. In
ogni caso l'indennità dovuta dall'espropriante non
pụ essere inferiore alla metà di quella che gli
spetterebbe ai sensi del comma 1. (L) |
| |
|
| |
Nota: Il
testo di questo articolo non ha subito modifiche |
| |
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|
Posizione
dell'art 34
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo VI
Sez. I |
DISPOSIZIONI GENERALI
DELL'ENTITÀ DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE
DISPOSIZIONI GENERALI |
|
|
| |
|
|
Art. 34 |
Soggetti aventi titolo all'indennità (L) |
Comma
1
(art. 34) |
L'indennità di esproprio spetta al proprietario
del bene da espropriare ovvero all'enfiteuta, se ne
sia anche possessore. (L) |
| |
|
Comma
2
(art. 34) |
Dopo la trascrizione del decreto di esproprio o
dell'atto di cessione, tutti i diritti relativi al
bene espropriato possono essere fatti valere
esclusivamente sull'indennità. (L) [1] |
| |
|
Comma
3
(art. 34) |
L'espropriante non è tenuto ad intervenire nelle
controversie tra il proprietario e l'enfiteuta e non
sopporta aumenti di spesa a causa del riparto tra di
loro dell'indennità. (L) |
| |
|
Comma
4
(art. 34)
|
Salvo quanto previsto dall'articolo 42, il
titolare di un diritto reale o personale sul bene
non ha diritto ad una indennità aggiuntiva, pụ far
valere il suo diritto sull'indennità di esproprio e
pụ proporre l'opposizione alla stima, ovvero
intervenire nel giudizio promosso dal proprietario.
(L) |
| |
|
| |
Nota: Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:
[1] Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. bb),
n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302. |
| |
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Posizione
dell'art 35
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo VI
Sez. I |
DISPOSIZIONI GENERALI
DELL'ENTITÀ DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE
DISPOSIZIONI GENERALI |
|
|
| |
|
|
Art. 35 |
Regime fiscale (L) |
Comma 1
(art. 35)
|
Si applica l'articolo 81, comma 1, lettera b),
ultima parte, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato col d.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917, qualora sia corrisposta a chi non eserciti una
impresa commerciale una somma a titolo di indennità
di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione
volontaria o di risarcimento del danno per
acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata
realizzata un'opera pubblica, un intervento di
edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura
urbana all'interno delle zone omogenee di tipo A, B,
C e D, come definite dagli strumenti urbanistici.
(L) |
| |
|
Comma
2
(art. 35)
|
Il soggetto che corrisponde la somma opera la
ritenuta nella misura del venti per cento, a titolo
di imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il
contribuente pụ optare per la tassazione ordinaria,
col computo della ritenuta a titolo di acconto. (L).
|
| |
|
Comma
3
(art. 35) |
Le disposizioni del comma 2 si applicano anche
quando il pagamento avvenga a seguito di un
pignoramento presso terzi e della conseguente
ordinanza di assegnazione. (L) |
| |
|
Comma
4
(art. 35) |
Le modalità di adempimento degli obblighi
previsti nei commi precedenti sono disciplinate con
regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze. (L) [1] |
| |
|
Comma
5
(art. 35) |
Si applica l'articolo 28, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per il versamento
della ritenuta, per gli obblighi della dichiarazione
e per le sanzioni da irrogare. (L) |
| |
|
Comma
6
(art. 35) |
Gli interessi percepiti per il ritardato
pagamento della somma di cui al comma 1 e
l'indennità di occupazione costituiscono reddito
imponibile e concorrono alla formazione dei redditi
diversi. (L)[2] |
| |
|
| |
Nota:
Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:
[1]Comma modificato
dall’art. 1, comma 1, lett. cc),
n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.
[2] L’art. 1, comma 444, L. 23 dicembre 2005, n. 266,
ha interpretato il presente comma nel senso che le
indennità di occupazione costituiscono reddito
imponibile e concorrono alla formazione dei redditi
diversi se riferite a terreni ricadenti nelle zone
omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli
strumenti urbanistici. |
| |
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Sez. II-
OPERE
PRIVATE DI PUBBLICA UTILITÀ |
|
Posizione
dell'art 36
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo VI
Sez. II |
DISPOSIZIONI GENERALI
DELL'ENTITÀ DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE
Sez. II OPERE
PRIVATE DI PUBBLICA UTILITÀ |
|
|
| |
|
|
Art. 36 |
Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio
per la realizzazione di opere private che non
consistano in abitazioni dell'edilizia residenziale
pubblica. (L)
|
Comma
1
(art. 36)
|
Se l'espropriazione è finalizzata alla
realizzazione di opere private di pubblica utilità,
che non rientrino nell'ambito dell'edilizia
residenziale pubblica, convenzionata, agevolata o
comunque denominata, nonché nell'ambito dei piani di
insediamenti produttivi di iniziativa pubblica,
l'indennità di esproprio è determinata nella misura
corrispondente al valore venale del bene e non si
applicano le disposizioni contenute nelle sezioni
seguenti. (L) [1] |
| |
|
Comma
1
- bis.(art.
36) |
È fatto salvo il disposto dell'articolo 27,
comma 5, della legge 1 agosto 2002, n. 166. [2] |
|
|
|
| |
Nota: Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:
[1] Comma modificato
dall’art. 1, comma 1, lett. dd),
n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.
[2] Comma aggiunto
dall’art. 1, comma 1, lett. dd), n.
2), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302. |
| |
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|
Sez. III -
DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ NEL CASO DI ESPROPRIO DI
UN'AREA EDIFICABILE O LEGITTIMAMENTE EDIFICATA |
|
Posizione
dell'art 37
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo VI
Sez. III
|
DISPOSIZIONI
GENERALI
DELL'ENTITÀ DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE
DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ NEL CASO DI ESPROPRIO DI
UN'AREA EDIFICABILE O LEGITTIMAMENTE EDIFICATA |
|
|
| |
|
|
Art. 37 |
Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio
di un'area edificabile (L) |
Comma
1
(art. 37)
|
L'indennità di espropriazione di un'area
edificabile è determinata nella misura pari al
valore venale del bene. Quando l'espropriazione è
finalizzata ad attuare interventi di riforma
economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per
cento (L).
ndr.
comma coś modificato
dalla legge n.
244 del 2007 2, comma 89, lettera a)si
applica a tutti i procedimenti espropriativi in
corso, salvo che la determinazione dell'indennità di
espropriazione sia stata condivisa, ovvero
accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile ai
sensi
della legge n.
244 del 2007 articolo 2, comma 90
Il
testo previgente del comma 1 era il seguente:
L’indennità di espropriazione di un’area
edificabile è determinata nella misura pari
all’importo, diviso per due e ridotto nella misura
del quaranta per cento, pari alla somma del valore
venale del bene e del reddito dominicale netto,
rivalutato ai sensi degli articoli 24 e seguenti del
decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, e
moltiplicato per dieci. (L)
Questa norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale del 24
ottobre 2007, n. 348 ma , ai sensi
dell'art 2 comma
90
della legge n. 244 del 2007
continua ad applicarsi quando "la
determinazione dell'indennità di espropriazione sia
stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque
divenuta irrevocabile" .
|
| |
|
Comma
2
(art. 37)
|
Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di
cessione, o quando esso non è stato concluso per
fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a
questi è stata offerta un'indennità provvisoria che,
attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in
quella determinata in via definitiva, l'indennità è
aumentata del 10 per cento (L).
ndr.
comma coś modificato
dalla legge n.
244 del 2007, articolo 2, comma 89, lettera a)si
applica a tutti i procedimenti espropriativi in
corso, salvo che la determinazione dell'indennità di
espropriazione sia stata condivisa, ovvero
accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile ai
sensi
della legge n.
244 del 2007 articolo 2, comma 90
l
testo previgente del comma 2 era il seguente:
La riduzione di cui al comma 1 non si applica se
sia stato concluso l’accordo di cessione o
se esso non sia stato concluso per fatto non
imputabile all’espropriato o perché a questi sia
stata offerta una indennità provvisoria che,
attualizzata, risulti inferiore agli otto decimi di
quella determinata in via definitiva. (L)
Questa norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale del 24
ottobre 2007, n. 348 ma, ai sensi dell'art 2 comma
90
della legge n. 244 del 2007,
continua ad applicarsi quando "la
determinazione dell'indennità di espropriazione sia
stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque
divenuta irrevocabile".
Questa norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale del 24
ottobre 2007, n. 348 ma , ai sensi della
legge n.
244 del 2007 articolo 2, comma 90
continua ad applicarsi quando "la
determinazione dell'indennità di espropriazione sia
stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque
divenuta irrevocabile" . |
| |
|
Comma
3
(art. 37)
|
Ai soli fini dell'applicabilità delle
disposizioni della presente sezione, si considerano
le possibilità legali ed effettive di edificazione,
esistenti al momento dell'emanazione del decreto di
esproprio o dell'accordo di cessione. In ogni caso
si esclude il rilievo di costruzioni realizzate
abusivamente. (L) |
| |
|
Comma
4
(art. 37)
|
Salva la disposizione dell'articolo 32, comma 1,
non sussistono le possibilità legali di edificazione
quando l'area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta in base alla normativa
statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi
atto di programmazione o di pianificazione del
territorio, ivi compresi il piano paesistico, il
piano del parco, il piano di bacino, il piano
regolatore generale, il programma di fabbricazione,
il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata
anche per una parte limitata del territorio comunale
per finalità di edilizia residenziale o di
investimenti produttivi, ovvero in base ad un
qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia
precluso il rilascio di atti, comunque denominati,
abilitativi della realizzazione di edifici o
manufatti di natura privata. (L) |
| |
|
Comma
5
(art. 37) |
I criteri e i requisiti per valutare l'edificabilità
di fatto dell'area sono definiti con regolamento da
emanare con decreto del Ministro delle
infrastrutture e trasporti. (L)
[1] |
| |
|
Comma
6
(art. 37) |
Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 5, si verifica se
sussistano le possibilità effettive di edificazione,
valutando le caratteristiche oggettive dell'area.
(L) |
| |
|
Comma
7
(art. 37)
|
* L'indennità è ridotta ad un importo pari al
valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia
presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta
comunale sugli immobili prima della determinazione
formale dell'indennità nei modi stabiliti dall'art.
20, comma 3, e dall'art. 22, comma 1, e dell'art.
22-bis, qualora il valore dichiarato risulti
contrastante con la normativa vigente ed inferiore
all'indennità di espropriazione come determinata in
base ai commi precedenti. (L) [2]
* Norma dichiarata incostituzionale con sentenza 22
dicembre 2011 n. 338 |
| |
|
Comma
8
(art. 37)
|
Se per il bene negli ultimi cinque anni è stata
pagata dall'espropriato o dal suo dante causa
un'imposta in misura maggiore dell'imposta da pagare
sull'indennità, la differenza è corrisposta
dall'espropriante all'espropriato. (L) |
| |
|
Comma
9
(art. 37) |
Qualora l'area edificabile sia utilizzata a scopi
agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto
anche una indennità pari al valore agricolo medio
corrispondente al tipo di coltura effettivamente
praticato. La stessa indennità spetta al fittavolo,
al mezzadro o al compartecipante che, per effetto
della procedura, sia costretto ad abbandonare in
tutto o in parte il fondo direttamente coltivato, da
almeno un anno, col lavoro proprio e di quello dei
familiari. (L)
[3] |
| |
|
| |
Nota: Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:
[1]
Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. ee),
n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.
e poi rettificato con avviso di rettifica
Gazzetta Ufficiale N.
173 del 28 Luglio 2003 lettera ee, riportato a
fianco nella stessa pagina
[2] Comma modificato
dall’art. 1, comma 1, lettera ee),
numero 2), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.
e poi rettificato con avviso di rettifica
Gazzetta Ufficiale N.
173 del 28 Luglio 2003 lettera ee, riportato a
fianco nella stessa pagina
[3] Comma modificato
dall’art. 1, comma 1, lett. ee),
n. 3), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.
e poi rettificato con avviso di rettifica
Gazzetta Ufficiale N.
173 del 28 Luglio 2003 lettera ee, riportato a
fianco nella stessa pagina |
| |
|
|
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|
|
Posizione
dell'art 38
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo VI
Sez. III
|
DISPOSIZIONI
GENERALI
DELL'ENTITÀ DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE
DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ NEL CASO DI ESPROPRIO DI
UN'AREA EDIFICABILE O LEGITTIMAMENTE EDIFICATA |
|
|
| |
|
|
Art. 38 |
Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio
di un'area legittimamente edificata (L) |
Comma
1
(art. 38) |
Nel caso di espropriazione di una costruzione
legittimamente edificata, l'indennità è determinata
nella misura pari al valore venale. (L) |
| |
|
Comma
2
(art. 38) |
Qualora la costruzione ovvero parte di essa sia
stata realizzata in assenza della concessione
edilizia o della autorizzazione paesistica, ovvero
in difformità, l'indennità è calcolata tenendo conto
della sola area di sedime in base all'articolo 37
ovvero tenendo conto della sola parte della
costruzione realizzata legittimamente. (L) [1] |
| |
|
| Comma
2-bis.(art.
38) |
Ove sia pendente una procedura finalizzata
alla sanatoria della costruzione, l'autorità
espropriante, sentito il comune, accerta la
sanabilità ai soli fini della corresponsione delle
indennità. (L) [2] |
| |
|
| |
Nota: Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:[1] Comma modificato
dall’art. 1, comma 1, lett. ff),
n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.
[2] Comma aggiunto
dall’art. 1, comma 1, lett. ff), n.
2), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302. |
| |
|
|
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|
|
Posizione
dell'art 39
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo VI
Sez. III
|
DISPOSIZIONI
GENERALI
DELL'ENTITÀ DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE
DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ NEL CASO DI ESPROPRIO DI
UN'AREA EDIFICABILE O LEGITTIMAMENTE EDIFICATA |
|
|
|
|
|
|
Art. 39 |
Indennità dovuta in caso di incidenza di previsioni
urbanistiche su particolari aree comprese in zone
edificabili. (L - R)
|
Comma
1
(art. 39) |
In attesa di una organica risistemazione della
materia, nel caso di reiterazione di un vincolo
preordinato all'esproprio o di un vincolo
sostanzialmente espropriativo è dovuta al
proprietario una indennità, commisurata all'entità
del danno effettivamente prodotto. (L) |
| |
|
|
Comma
2(art.
39) |
Qualora non sia prevista la corresponsione
dell'indennità negli atti che determinano gli
effetti di cui al comma 1, l'autorità che ha
disposto la reiterazione del vincolo è tenuta a
liquidare l'indennità, entro il termine di due mesi
dalla data in cui abbia ricevuto la documentata
domanda di pagamento ed a corrisponderla entro i
successivi trenta giorni, decorsi i quali sono
dovuti anche gli interessi legali. (R) |
| |
|
|
Comma
3(art.
39) |
Con atto di citazione innanzi alla corte
d'appello nel cui distretto si trova l'area, il
proprietario pụ impugnare la stima effettuata
dall'autorità. L'opposizione va proposta, a pena di
decadenza, entro il termine di trenta giorni,
decorrente dalla notifica dell'atto di stima. (L)
|
| |
|
|
Comma
4(art.
39) |
Decorso il termine di due mesi, previsto dal
comma 2, il proprietario pụ chiedere alla corte
d'appello di determinare l'indennità. (L)
|
| |
|
|
Comma
5(art.
39) |
Dell'indennità liquidata al sensi dei commi
precedenti non si tiene conto se l'area è
successivamente espropriata. (L) |
| |
|
| |
Nota: Il
testo di questo articolo non ha subito modifiche |
| |
|
|
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|
|
Sez. IV
-
DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ NEL CASO DI ESPROPRIO DI UN’AREA
NON EDIFICABILE |
|
Posizione
dell'art 40
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo VI
Sez.
IV
|
DISPOSIZIONI
GENERALI
DELL'ENTITÀ DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE
DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ NEL CASO DI ESPROPRIO DI
UN’AREA NON EDIFICABILE |
|
|
|
|
|
|
Art. 40 |
Disposizioni generali (L) |
| Comma
1(art.
40) |
Nel caso di esproprio di un'area non edificabile,
l'indennità definitiva è determinata in base al
criterio del valore agricolo, tenendo conto delle
colture effettivamente praticate sul fondo e del
valore dei manufatti edilizi legittimamente
realizzati, anche in relazione all'esercizio
dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o
l'effettiva utilizzazione diversa da quella
agricola. (L)
(comma coś modificato
dal d.lgs. n. 302 del 2002)[1] |
| |
|
| Comma
2(art.
40) |
Se l'area non è effettivamente coltivata,
l'indennità è commisurata al valore agricolo medio
corrispondente al tipo di coltura prevalente nella
zona ed al valore dei manufatti edilizi
legittimamente realizzati. (L) |
| |
|
| Comma
3(art.
40) |
Per l'offerta da formulare ai sensi dell'articolo
20, comma 1, e per la determinazione
dell'indennità provvisoria, si applica il criterio
del valore agricolo medio di cui all'articolo 41,
comma 4, corrispondente al tipo di coltura in atto
nell'area da espropriare. (L)
(comma coś sostituito
dal d.lgs. n. 302 del 2002)[2] |
| |
|
| Comma
4(art.
40) |
Al proprietario coltivatore diretto o
imprenditore agricolo a titolo principale spetta
un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari
al valore agricolo medio corrispondente al tipo di
coltura effettivamente praticata. (L) |
| |
|
| Comma
5(art.
40) |
Nei casi previsti dai commi precedenti,
l'indennità è aumentata delle somme pagate
dall'espropriato per qualsiasi imposta relativa
all'ultimo trasferimento dell'immobile. (L)
|
| |
|
| |
Nota: Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:
[1] Comma modificato
dall’art. 1, comma 1, lett. gg),
n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.
[2] Comma sostituito
dall’art. 1, comma 1, lett. gg),
n. 2), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302. |
| |
|
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|
|
|
Posizione
dell'art 41
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo VI
Sez.
IV
|
DISPOSIZIONI
GENERALI
DELL'ENTITÀ DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE
DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ NEL CASO DI ESPROPRIO DI
UN’AREA NON EDIFICABILE |
|
|
| |
|
|
Art. 41 |
Commissione competente alla
determinazione dell'indennitàLR
AGRICOLA
definitiva (L - R)
[1] |
Comma
1
(art. 41) |
In ogni provincia, la Regione istituisce una
commissione composta:
a) dal presidente della Provincia, o da un suo
delegato, che la presiede;
b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico
erariale, o da un suo delegato;
c) dall'ingegnere capo del genio civile, o da un suo
delegato;
d) dal presidente dell'Istituto autonomo delle case
popolari della Provincia, o da un suo delegato;
e) da due esperti in materia urbanistica ed
edilizia, nominati dalla Regione;
f) da tre esperti in materia di agricoltura e di
foreste, nominati dalla Regione su terne proposte
dalle associazioni sindacali maggiormente
rappresentative. (L) |
| |
|
| |
|
| Comma
2(art.
41) |
La Regione pụ nominare altri componenti e
disporre la formazione di sottocommissioni, aventi
la medesima composizione della commissione prevista
dal comma 1. (L) |
| |
|
| Comma
3(art.
41) |
La commissione ha sede presso l'ufficio tecnico
erariale. Il dirigente dell'Ufficio distrettuale
delle imposte cura la costituzione della segreteria
della commissione e l'assegnazione del personale
necessario. (R)
[2] |
| |
|
| Comma
4(art.
41) |
Nell'ambito delle singole regioni agrarie,
delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale
dell'Istituto centrale di statistica, entro il 31
gennaio di ogni anno la commissione determina il
valore agricolo medio, nel precedente anno solare,
dei terreni, considerati non oggetto di contratto
agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente
praticati. (R) [3] |
| |
|
| |
Nota: Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:
[1] Rubrica modificata
dall’art. 1, comma 1, lett. hh),
n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.
[2] Comma modificato da
avviso di rettifica pubblicato
nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214.(rif.art 41
comma 3)
[3]
Comma modificato da
avviso di rettifica pubblicato
nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214.(rif.art 41
comma 4)
|
| |
|
|
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Posizione
dell'art 42
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
II
Capo VI
Sez.
IV
|
DISPOSIZIONI
GENERALI
DELL'ENTITÀ DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE
DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ NEL CASO DI ESPROPRIO DI
UN’AREA NON EDIFICABILE |
|
|
| |
|
|
Art. 42 |
Indennità aggiuntive (L) |
| Comma
1(art.
42) |
Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al
mezzadro o al compartecipante che, per effetto della
procedura espropriativa o della cessione volontaria,
sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte
l'area direttamente coltivata da almeno un anno
prima della data in cui vi è stata la dichiarazione
di pubblica utilità. (L) |
| |
|
| Comma
2(art.
41) |
L'indennità aggiuntiva è determinata ai sensi
dell'articolo 40, comma 4, ed è corrisposta a
seguito di una dichiarazione dell'interessato e di
un riscontro della effettiva sussistenza dei
relativi presupposti. (L) [1] |
| |
|
| |
Nota: Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:
[1] Comma modificato
dall’art. 1, comma 1, lett. ii),
n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302. |
| |
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|
Capo VII -
CONSEGUENZE DELLA UTILIZZAZIONE DI UN BENE PER SCOPI DI INTERESSE
PUBBLICO,
IN ASSENZA DEL VALIDO PROVVEDIMENTO ABLATORIO |
|
Nota.
Posizione
dell'art 43
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo II
Capo VII
|
DISPOSIZIONI
GENERALI
CONSEGUENZE DELLA UTILIZZAZIONE DI UN BENE
PER SCOPI DI INTERESSE PUBBLICO,
IN ASSENZA DEL VALIDO
PROVVEDIMENTO ABLATORIO |
|
|
| |
|
|
Art. 43 |
Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di
interesse pubblico (L) |
|
Comma
1(art.
43) |
Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che
utilizza un bene immobile per scopi di interesse
pubblico, modificato in assenza del valido ed
efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo
della pubblica utilità, pụ disporre che esso vada
acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al
proprietario vadano risarciti i danni. (L)
|
| |
|
|
Comma
2(art.
43) |
L'atto di acquisizione:
a) pụ essere emanato anche quando sia stato
annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo
preordinato all'esproprio, l'atto che abbia
dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il
decreto di esproprio;
b) dà atto delle circostanze che hanno condotto alla
indebita utilizzazione dell'area, indicando, ove
risulti, la data dalla quale essa si è verificata;
c) determina la misura del risarcimento del danno e
ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta
giorni, senza pregiudizio per l'eventuale azione già
proposta;
d) è notificato al proprietario nelle forme degli
atti processuali civili;
e) comporta il passaggio del diritto di proprietà;
f) è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei
registri immobiliari;
g) è trasmesso all'ufficio istituito ai sensi
dell'articolo 14, comma 2. (L) [1] |
| |
|
|
Comma
3(art.
43) |
Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati
nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione
volta alla restituzione di un bene utilizzato per
scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che
ne ha interesse o chi utilizza il bene pụ chiedere
che il giudice amministrativo, nel caso di
fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la
condanna al risarcimento del danno, con esclusione
della restituzione del bene senza limiti di tempo.
(L) |
| |
|
|
Comma
4(art.
43) |
Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la
restituzione del bene senza limiti di tempo ed abbia
disposto la condanna al risarcimento del danno,
l'autorità che ha disposto l'occupazione dell'area
emana l'atto di acquisizione, dando atto
dell'avvenuto risarcimento del danno. Il decreto è
trascritto nei registri immobiliari, a cura e spese
della medesima autorità. (L) |
| |
|
|
Comma
5(art.
43) |
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano, in quanto compatibili, anche quando un
terreno sia stato utilizzato per finalità di
edilizia residenziale pubblica, agevolata e
convenzionata nonché quando sia imposta una servitù
di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene
continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal
titolare di un altro diritto reale. (L) |
| |
|
|
Comma
6(art.
43) |
Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti,
nei casi previsti nei precedenti commi il
risarcimento del danno è determinato: |
| |
a) nella misura corrispondente al valore del bene
utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se
l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla
base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3,
4, 5, 6 e 7;
b) col computo degli interessi moratori, a decorrere
dal giorno in cui il terreno sia stato occupato
senza titolo. (L) |
| |
|
|
Comma
6-bis.(art.
43) |
Ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 agosto 2002,
n. 166, l'autorità espropriante pụ procedere, ai
sensi dei commi precedenti, disponendo, con oneri di
esproprio a carico dei soggetti beneficiari,
l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al
patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari
di concessioni, autorizzazioni o licenze o che
svolgono, anche in base alla legge, servizi di
interesse pubblico nei settori dei trasporti,
telecomunicazioni, acqua, energia. (L) [2] |
| |
|
| |
Nota: Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:
[1] Lettera modificata da
avviso di
rettifica pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001,
n. 214.(rif art 43 comma 2)
[2] Comma aggiunto
dall’art. 1, comma 1,
lett. ll), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302. |
| |
|
|
|
|
Capo
VIII -
INDENNITÀ DOVUTA AL TITOLARE DEL BENE NON ESPROPRIATO |
|
Posizione
dell'art 44
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo II
Capo
VIII |
DISPOSIZIONI
GENERALI
INDENNITÀ DOVUTA AL TITOLARE DEL BENE NON ESPROPRIATO |
|
|
| |
|
|
Art. 44 |
Indennità per l'imposizione di servitù (L) |
| Comma
1(art.
44) |
E' dovuta una indennità al proprietario del fondo
che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di
pubblica utilità, sia gravato da una servitù o
subisca una permanente diminuzione di valore per la
perdita o la ridotta possibilità di esercizio del
diritto di proprietà. (L) |
| |
|
| Comma
2(art.
44) |
L'indennità è calcolata senza tenere conto del
pregiudizio derivante dalla perdita di una utilità
economica cui il proprietario non ha diritto. (L) |
| |
|
| Comma
3(art.
44) |
L'indennità è dovuta anche se il trasferimento
della proprietà sia avvenuto per effetto
dell'accordo di cessione o nei casi previsti
dall'articolo 43. (L) |
| |
|
| Comma
4 |
Le disposizioni dei commi precedenti non si
applicano per le servitù disciplinate da leggi
speciali. (L) |
| |
|
| Comma
5(art.
44) |
Non è dovuta alcuna indennità se la servitù pụ
essere conservata o trasferita senza grave incomodo
del fondo dominante o di quello servente. In tal
caso l'espropriante, se non effettua direttamente le
opere, rimborsa le spese necessarie per la loro
esecuzione. (L) |
| |
|
| Comma
6(art.
44) |
L'indennità pụ anche essere concordata fra gli
interessati prima o durante la realizzazione
dell'opera e delle relative misure di contenimento
del danno. (L) |
| |
|
| |
Nota: Il
testo di questo articolo non ha subito modifiche |
| |
|
|
|
|
Capo IX
-
LA CESSIONE VOLONTARIA |
|
Posizione
dell'art 45
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo II
Capo IX |
DISPOSIZIONI
GENERALI
LA CESSIONE VOLONTARIA |
|
|
| |
|
|
Art. 45 |
Disposizioni generali (L) |
Comma
1
(art. 45) |
Fin da quando è dichiarata la pubblica utilità
dell'opera e fino alla data in cui è eseguito il
decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto
di stipulare col soggetto beneficiario
dell'espropriazione l'atto di cessione del bene o
della sua quota di proprietà. (L) [1] |
| |
|
| Comma
2(art.
45) |
Il corrispettivo dell'atto di cessione:[2]
a) se riguarda un'area edificabile, è calcolato ai
sensi dell'articolo
37, con l'aumento del dieci per cento di cui al
comma 2 dell'ert 37?;(L)
ndr.
lettera coś modificata dalla legge
n. 244 del 2007 articolo 2, comma 89, lettera
b)
si applica a tutti i procedimenti espropriativi in
corso, salvo che la determinazione dell'indennità di
espropriazione sia stata condivisa, ovvero
accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile,
ai sensi
della legge n.
244 del 2007 articolo 2, comma 90
Il
testo previgente era il seguente:
a) se riguarda un’area edificabile, è calcolato ai
sensi dell’articolo 37, senza la riduzione del
quaranta per cento;
Questa norma è stata dichiarata
costituzionalmente illegittima con sentenza della
Corte Costituzionale del 24 ottobre 2007, n. 348 ma
, ai sensi
dell'art 2 comma 90
della legge n.
244 del 2007
continua ad applicarsi
ai procedimenti espropriativi in corso
quando "la determinazione dell'indennità di
espropriazione sia stata condivisa, ovvero
accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile" .
b) se riguarda una costruzione legittimamente
edificata, è calcolato nella misura venale del bene
ai sensi dell'articolo
38;[2]
c) se riguarda un'area non edificabile, è calcolato
aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto
ai sensi dell'articolo
40, comma 3;
[2]
d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata
direttamente dal proprietario, è calcolato
moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi
dell'articolo 40, comma 3. In tale caso non compete
l'indennità aggiuntiva di cui all'articolo 40, comma
4. (L) [2]
|
| |
|
| Comma
3(art.
45) |
L'accordo di cessione produce gli effetti del
decreto di esproprio e non li perde se l'acquirente
non corrisponde la somma entro il termine
concordato. (L) |
| |
|
| Comma
4(art.
45) |
Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del capo X. (L) |
| |
|
| |
Nota: Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:
[1] Coś modificato
dall’art. 1, comma 1, lett. mm),
n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.
[2] Coś modificato
dall’art. 1, comma 1, lett. mm),
n. 2), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302. |
| |
|
|
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|
|
Capo X -
LA RETROCESSIONE |
|
Posizione
dell'art 46
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo II
Capo X |
DISPOSIZIONI
GENERALI
LA RETROCESSIONE |
|
|
| |
|
|
Art. 46 |
La retrocessione totale (L) [1]
|
| Comma
1(art.
46) |
Se l'opera pubblica o di pubblica utilità non è
stata realizzata o cominciata entro il termine di
dieci anni, decorrente dalla data in cui è stato
eseguito il decreto di esproprio, ovvero se risulta
anche in epoca anteriore l'impossibilità della sua
esecuzione, l'espropriato pụ chiedere che sia
accertata la decadenza della dichiarazione di
pubblica utilità e che siano disposti la
restituzione del bene espropriato e il pagamento di
una somma a titolo di indennità. (L) |
| |
|
| Comma
2(art.
46) |
Dal rilascio del provvedimento di autorizzazione
paesistica e sino all'inizio dei lavori decorre il
termine di validità di cinque anni previsto
dall'articolo 16 del regio decreto 3 giugno 1940, n.
1357, dell'autorizzazione stessa. Qualora i lavori
siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si
considera valida per tutta la durata degli stessi.
(L) |
| |
|
| |
[1]
Articolo
sostituito
dall’art. 1, comma
1, lett. nn ), n. 2), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.
302. |
| |
|
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|
|
Posizione
dell'art 47
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo II
Capo X |
DISPOSIZIONI
GENERALI
LA RETROCESSIONE |
|
|
| |
|
|
Art. 47 |
La retrocessione parziale (L - R) |
| Comma
1(art.
47) |
Quando è stata realizzata l'opera pubblica o di
pubblica utilità, l'espropriato pụ chiedere la
restituzione della parte del bene, già di sua
proprietà, che non sia stata utilizzata. In tal
caso, il soggetto beneficiario della espropriazione,
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
trasmessa al proprietario ed al Comune nel cui
territorio si trova il bene, indica i beni che non
servono all'esecuzione dell'opera pubblica o di
pubblica utilità e che possono essere ritrasferiti,
nonché il relativo corrispettivo. (L) |
| |
|
| Comma
2(art.
47) |
Entro i tre mesi successivi, l'espropriato invia
copia della sua originaria istanza all'autorità che
ha emesso il decreto di esproprio e provvede al
pagamento della somma, entro i successivi trenta
giorni. (R) |
| |
|
| Comma
3(art.
47) |
Se non vi è l'indicazione dei beni, l'espropriato
pụ chiedere all'autorità che ha emesso il decreto
di esproprio di determinare la parte del bene
espropriato che non serve più per la realizzazione
dell'opera pubblica o di pubblica utilità. (L)
|
| |
|
| |
Nota: Il
testo di questo articolo non ha subito modifiche |
| |
|
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|
Posizione
dell'art 48
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo II
Capo X |
DISPOSIZIONI
GENERALI
LA RETROCESSIONE |
|
|
| |
|
|
Art. 48 |
Disposizioni comuni per la retrocessione totale e
per quella parziale (L)
|
| Comma
1(art.
48) |
Il corrispettivo della retrocessione, se non è
concordato dalle parti, è determinato dall'ufficio
tecnico erariale o dalla commissione provinciale
prevista dall'articolo 41, su istanza di chi vi
abbia interesse, sulla base dei criteri applicati
per la determinazione dell'indennità di esproprio e
con riguardo al momento del ritrasferimento. (L)
|
| |
|
| Comma
2(art.
48) |
Avverso la stima, è proponibile opposizione alla
corte d'appello nel cui distretto si trova il bene
espropriato. (L) |
| |
|
| Comma
3(art.
48) |
Per le aree comprese nel suo territorio e non
utilizzate per realizzare le opere oggetto della
dichiarazione di pubblica utilità, il Comune pụ
esercitare il diritto di prelazione, entro il
termine di centottanta giorni, decorrente dalla data
in cui gli è notificato l'accordo delle parti,
contenente con precisione i dati identificativi
dell'area e il corrispettivo, ovvero entro il
termine di sessanta giorni, decorrente dalla
notifica dell'atto che ha determinato il
corrispettivo. Le aree coś acquisite fanno parte
del patrimonio indisponibile. (L) |
| |
|
| |
Nota: Il
testo di questo articolo non ha subito modifiche |
| |
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|
Capo XI
-
L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA |
|
Posizione
dell'art 49
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo II
Capo XI
|
DISPOSIZIONI
GENERALI
L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA |
|
|
| |
|
|
Art. 49 |
L'occupazione temporanea di aree non soggette ad
esproprio |
Comma
1
(art. 49) |
L'autorità espropriante pụ disporre
l'occupazione temporanea di aree non soggette al
procedimento espropriativo anche individuate ai
sensi dell'articolo 12, se cị risulti necessario
per la corretta esecuzione dei lavori previsti. (L)
|
| |
|
Comma
2
(art. 49) |
Al proprietario del fondo è notificato, nelle
forme degli atti processuali civili, un avviso
contenente l'indicazione del luogo, del giorno e
dell'ora in cui è prevista l'esecuzione
dell'ordinanza che dispone l'occupazione temporanea.
(L) |
| |
|
Comma
3
(art. 49) |
Al momento della immissione in possesso, è
redatto il verbale sullo stato di consistenza dei
luoghi. (L) |
| |
|
Comma
4
(art. 49) |
Il verbale è redatto in contraddittorio con il
proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto,
con la presenza di almeno due testimoni che non
siano dipendenti del soggetto espropriante. Possono
partecipare alle operazioni il possessore e i
titolari di diritti reali o personali sul bene da
occupare. (R) |
| |
|
Comma
5
(art. 49) |
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano, in quanto compatibili, nel caso di frane,
alluvioni, rottura di argini e in ogni altro caso in
cui si utilizzano beni altrui per urgenti ragioni di
pubblica utilità. (L) |
| |
|
| |
Nota: Il
testo di questo articolo non ha subito modifiche |
| |
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|
|
Posizione
dell'art 50
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo II
Capo XI
|
DISPOSIZIONI
GENERALI
L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA |
|
|
| |
|
|
Art. 50 |
Indennità per l'occupazione (L - R) |
Comma
1
(art. 50) |
Nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al
proprietario una indennità per ogni anno pari ad un
dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di
esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di
mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella
annua. (L) |
| |
|
| Comma
2(art.
50) |
Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia
interesse la commissione provinciale prevista
dall'articolo 41 determina l'indennità e ne dà
comunicazione al proprietario, con atto notificato
con le forme degli atti processuali civili. (R) |
| |
|
| Comma
3(art.
50) |
Contro la determinazione della commissione, è
proponibile l'opposizione alla stima. Si applicano
le disposizioni dell'articolo 54 in quanto
compatibili. (L) |
| |
|
| |
Nota: Il
testo di questo articolo non ha subito modifiche |
| |
|
|
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|
Titolo III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Capo I -
L'ESPROPRIAZIONE PER OPERE MILITARI E DI BENI CULTURALI |
|
Posizione
dell'art 51
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
III
Capo I
|
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L'ESPROPRIAZIONE PER OPERE MILITARI E DI BENI CULTURALI
[1]
|
|
|
|
|
|
|
Art. 51 |
L'espropriazione per opere militari (L - R)
|
Comma
1
(art. 51) |
Il Ministero della difesa dichiara la pubblica
utilità delle opere destinate alla difesa militare
ed individua i beni da espropriare. (L) |
| |
|
Comma
2
(art. 51) |
L'elenco dei proprietari dei beni da espropriare
e delle indennità da corrispondere è trasmesso al
Sindaco nel cui territorio essi si trovano. (R) |
| |
|
Comma
3
(art. 51) |
Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni previste dal titolo II. (L) |
| |
|
Comma
4
(art. 51) |
Nulla è innovato in ordine alla disciplina sulle
servitù militari. (L) |
| |
|
| |
Nota: Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:
[1] Capo inserito dal
D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 art. 1, comma 1, lett. a) |
| |
|
|
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|
|
Posizione
dell'art 52
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
III
Capo I
|
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L'ESPROPRIAZIONE PER OPERE MILITARI E DI BENI CULTURALI
[1]
|
|
|
| |
|
Art. 52. L'espropriazione di beni culturali |
Comma
1
(art. 52) |
Nei casi di espropriazione per fini strumentali e
per interesse archeologico, previsti dagli
articoli 92, 93 e 94 del testo unico approvato con
il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 ,
si applicano in quanto compatibili le disposizioni
del presente testo unico. (L) |
| |
|
| |
(ora
articoli 96, 97, 98, 99 e 100, decreto legislativo
n. 42 del 2004 - n.d.r.)
Nota: Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:
[1] Capo inserito dal
D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 art. 1, comma 1, lett. a) |
| |
|
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Capo II
-
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE LINEARI ED ENERGETICHE |
|
Posizione
dell'art 52bis
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
III
Capo II |
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE LINEARI ED
ENERGETICHE
[1]
|
|
|
| |
|
|
Art. 52-bis |
L'espropriazione per infrastrutture lineari
energetiche
[2] |
Comma
1
(art. 52 bis) |
Ai fini del presente decreto si intendono per
infrastrutture lineari energetiche i gasdotti, gli
elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto
di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli
impianti e i servizi accessori connessi o funzionali
all'esercizio degli stessi, nonché i gasdotti e gli
oleodotti necessari per la coltivazione e lo
stoccaggio degli idrocarburi. |
| |
|
| Comma
2(art.
52 bis) |
I procedimenti amministrativi relativi alle
infrastrutture di cui al comma 1 si ispirano ai
principi di economicità, di efficacia, di
efficienza, di pubblicità, di razionalizzazione,
unificazione e semplificazione. |
| |
|
| Comma
3(art.
52 bis) |
Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 19
del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741,
convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367,
dell'articolo 31, quarto comma, della legge 21
luglio 1967, n. 613, dell'articolo 31 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dell'articolo 1,
commi 77 e 82, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
Alle infrastrutture lineari energetiche strategiche
di preminente interesse nazionale si applicano le
disposizioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190,
nonché le disposizioni di cui al presente Capo, in
quanto compatibili. |
| |
|
| Comma
4(art.
52 bis) |
Le disposizioni di cui al presente Capo si
applicano, in quanto compatibili, alla realizzazione
delle infrastrutture lineari energetiche, alle opere
e agli impianti oggetto dell'autorizzazione unica di
cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2002, n. 55. |
| |
|
| Comma
5(art.
52 bis) |
Entro il perimetro della concessione di
coltivazione, le opere necessarie per il trasporto e
la trasmissione dell'energia sono considerate di
pubblica utilità. |
| |
|
| Comma
6(art.
52 bis) |
Ai procedimenti di espropriazione finalizzati
alla realizzazione di infrastrutture lineari
energetiche si applicano, per quanto non previsto
dal presente Capo, le disposizioni del presente
testo unico in quanto compatibili. |
| |
|
| Comma
7(art.
52 bis) |
Le disposizioni del presente Capo operano
direttamente nei riguardi delle Regioni fino a
quando esse non esercitano la propria potestà
legislativa in materia. |
| |
|
| Comma
8(art.
52 bis) |
Resta ferma la disciplina prevista dalla
normativa vigente in materia di tutela ambientale e
di rischi di incidenti rilevanti. |
| |
|
|
Nota: Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:
[1] Capo inserito dal
D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 art. 1, comma 1
lett. b)
[2] Articolo
inserito
dal
D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 art. 1, comma 1
lett. c)
|
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|
Posizione
dell'art 52ter
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
III
Capo II |
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE LINEARI ED
ENERGETICHE
[1] |
|
|
| |
|
|
Art. 52-ter |
Procedure di comunicazione, notificazione e
pubblicità degli atti del procedimento [1]
|
Comma
1
(art. 52 ter) |
Per le infrastrutture lineari energetiche,
qualora il numero dei destinatari sia superiore a
cinquanta, ogni comunicazione, notificazione o
avviso previsto dal presente testo unico e
riguardante l'iter per l'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio o la dichiarazione di
pubblica utilità dell'opera e' effettuato mediante
pubblico avviso da affiggere all'albo pretorio dei
Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili
interessati dalla infrastruttura lineare energetica,
nonché su uno o più quotidiani a diffusione
nazionale o locale e, ove istituito, sul sito
informatico della Regione o Provincia autonoma nel
cui territorio ricadono gli immobili interessati
dall'opera. L'avviso deve precisare dove e con quali
modalità pụ essere consultato il piano o il
progetto. Gli interessati possono formulare entro i
successivi trenta giorni osservazioni che vengono
valutate dall'autorità espropriante ai fini delle
definitive determinazioni. |
| |
|
Comma
2
(art. 52 ter) |
Le comunicazioni o notificazioni non eseguite per
irreperibilità o assenza del proprietario sono
sostituite da un avviso affisso per almeno venti
giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni
interessati dalla infrastruttura lineare energetica
e pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione
nazionale o locale. |
| |
|
| |
Nota: Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:
[1]
Articolo
inserito
dal
D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 art. 1, comma 1
lett. c) |
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Posizione
dell'art 52quater
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
III
Capo II |
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE LINEARI ED
ENERGETICHE
[1]
|
|
|
| |
|
|
Art. 52-quater |
Disposizioni generali in materia di conformità
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio e pubblica utilità
[1] |
Comma
1
(art. 52 quater) |
Per le infrastrutture lineari energetiche,
l'accertamento della conformità urbanistica delle
opere, l'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio e la dichiarazione di pubblica
utilità, di cui ai capi II e III del titolo II, sono
effettuate nell'ambito di un procedimento unico,
mediante convocazione di una conferenza dei servizi
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. |
| |
|
Comma
2
(art. 52 quater) |
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12,
comma 1, il procedimento di cui al comma 1 pụ
essere avviato anche sulla base di un progetto
preliminare, comunque denominato, integrato da un
adeguato elaborato cartografico che individui le
aree potenzialmente interessate dal vincolo
preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di
rispetto e le necessarie misure di salvaguardia,
nonché da una relazione che indichi le motivazioni
per le quali si rende necessario avviare il
procedimento di cui al comma 1 sulla base di tale
progetto. |
| |
|
Comma
3
(art. 52 quater) |
Il provvedimento, emanato a conclusione del
procedimento di cui al comma 1 e al quale
partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi
in relazione ad eventuali interferenze con altre
infrastrutture esistenti, comprende la valutazione
di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa
vigente, ovvero la valutazione di incidenza
naturalistico ambientale di cui al d.P.R. 8
settembre 1997, n. 357, e sostituisce, anche ai fini
urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti
previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni
altra autorizzazione, concessione, approvazione,
parere e nulla osta comunque denominati necessari
alla realizzazione e all'esercizio delle
infrastrutture energetiche e costituisce variazione
degli strumenti urbanistici vigenti. Il
provvedimento finale comprende anche l'approvazione
del progetto definitivo, con le indicazioni di cui
all'articolo 16, comma 2, e determina l'inizio del
procedimento di esproprio di cui al Capo IV del
titolo II. |
| |
|
Comma
4
(art. 52 quater) |
Qualora la dichiarazione di pubblica utilità
consegua ad un procedimento specificatamente
instaurato per tale fine con atto propulsivo del
beneficiario o promotore dell'espropriazione, il
termine entro il quale deve concludersi il relativo
procedimento è di sei mesi dal ricevimento
dell'istanza. |
| |
|
Comma
5
(art. 52 quater) |
Sono escluse dalla procedura di apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio le aree
interessate dalla realizzazione di linee elettriche
per le quali il promotore dell'espropriazione non
richieda la dichiarazione di inamovibilità. |
| |
|
Comma
6
(art. 52 quater) |
Le varianti derivanti dalle prescrizioni della
conferenza dei servizi di cui al comma 1, nonché le
successive varianti in corso d'opera, qualora queste
ultime non comportino variazioni di tracciato al di
fuori delle zone di rispetto previste per ciascun
tipo di infrastruttura lineare energetica dalle
norme vigenti, sono approvate dall'autorità'
espropriante e non richiedono nuova apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio. |
| |
|
Comma
7
(art. 52 quater) |
Della conclusione del procedimento di cui al
comma 1 è data notizia agli interessati secondo le
disposizioni di cui all'articolo
17, comma 2. |
| |
|
| |
Nota: Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:
[1]
Articolo
inserito
dal
D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 art. 1, comma 1
lett. c |
| |
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|
Posizione
dell'art 52quinquies
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma |
Titolo
III
Capo II |
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE LINEARI ED
ENERGETICHE
[1]
|
|
|
| |
|
|
Art. 52-quinquies |
Disposizioni particolari per le infrastrutture
lineari energetiche facenti parte delle reti
energetiche nazionali
[1]
|
Comma
1
(art. 52
quinquies) |
Alle infrastrutture lineari energetiche facenti
parte della rete nazionale di trasmissione
dell'energia elettrica, individuate nel piano di
sviluppo della rete elettrica di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, ed all'articolo 1-ter, comma 2, del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.
290, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1-sexies del citato decreto-legge 29
agosto 2003, n. 239, come modificate dall'articolo
1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239,
nonché le disposizioni di cui al comma 6 e
all'articolo 52-quater, comma 6. |
| |
|
Comma
2
(art. 52
quinquies) |
Per le infrastrutture lineari energetiche,
individuate dall'Autorità competente come
appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui
all'articolo
9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
e per gli oleodotti facenti parte delle reti
nazionali di trasporto, l'autorizzazione alla
costruzione ed all'esercizio delle stesse,
rilasciata dalla stessa amministrazione, comprende
la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, la
valutazione di impatto ambientale, ove prevista
dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di
incidenza naturalistico-ambientale di cui al decreto
d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, l'apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa
compresi e la variazione degli strumenti
urbanistici. L'autorizzazione inoltre sostituisce,
anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra
autorizzazione, concessione, approvazione, parere,
atto di assenso e nulla osta comunque denominati,
previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a
costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le
attività previste nel progetto approvato, fatti
salvi gli adempimenti previsti dalle norme di
sicurezza vigenti. Per il rilascio
dell'autorizzazione, ai fini della verifica della
conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo
di richiedere il parere motivato degli enti locali
nel cui territorio ricadano le opere da realizzare.
Il rilascio del parere non pụ incidere sul rispetto
del termine entro il quale è prevista la conclusione
del procedimento. Al procedimento partecipano i
soggetti preposti ad esprimersi in relazione a
eventuali interferenze con altre infrastrutture
esistenti. Il procedimento si conclude, in ogni
caso, entro il termine di nove mesi dalla data di
presentazione della richiesta, o di sei mesi dalla
stessa data ove non sia prescritta la procedura di
valutazione di impatto ambientale. Il provvedimento
finale comprende anche l'approvazione del progetto
definitivo e determina l'inizio del procedimento di
esproprio di cui al Capo IV del titolo II. |
| |
|
Comma
3
(art. 52
quinquies) |
Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di
urgenza, oltre ai casi previsti dagli articoli 22, comma 2, e 22-bis, comma 2, il
decreto di esproprio o di occupazione anticipata pụ
altreś essere emanato ed eseguito, in base alla
determinazione urgente delle indennità di
espropriazione, senza particolari indagini o
formalità, con le modalità di cui all'articolo
52-nonies, per le infrastrutture lineari
energetiche, dichiarate di pubblica utilità. Gli
stessi decreti sono emanati nel termine di sessanta
giorni dalla data di ricevimento dell'istanza del
beneficiario dell'espropriazione. |
| |
|
Comma
4
(art. 52
quinquies) |
L'autorizzazione di cui al comma 2 indica le
prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a
carico del soggetto proponente per garantire il
coordinamento e la salvaguardia del sistema
energetico nazionale e la tutela ambientale e dei
beni culturali, nonché il termine entro il quale
l'infrastruttura lineare energetica è realizzata.
|
| |
|
Comma
5
(art. 52
quinquies) |
Per le infrastrutture lineari energetiche di cui
al comma 2, l'atto conclusivo del procedimento di
cui al comma 2 è adottato d'intesa con le Regioni
interessate. |
| |
|
Comma
6
(art. 52
quinquies) |
In caso di mancata definizione dell'intesa con la
Regione o le Regioni interessate nel termine
prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, nel
rispetto dei principi di sussidiarietà e leale
collaborazione, si provvede, entro i successivi sei
mesi, a mezzo di un collegio tecnico costituito
d'intesa tra il Ministro delle attività produttive e
la Regione interessata, ad una nuova valutazione
dell'opera e dell'eventuale proposta alternativa
formulata dalla Regione dissenziente. Ove permanga
il dissenso, l'opera è autorizzata nei successivi
novanta giorni, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, integrato con il Presidente della Regione
interessata, su proposta del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro competente,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano |
| |
|
Comma
7
(art. 52
quinquies) |
Alle infrastrutture lineari energetiche di cui al
comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo
52-quater, commi 2, 4 e 6. |
| |
|
| |
Nota: Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:
[1]
Articolo
inserito
dal
D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 art. 1, comma 1
lett. c) |
| |
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|
Posizione
dell'art 52sexies
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
III
Capo II |
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE LINEARI ED
ENERGETICHE
[1]
|
|
|
| |
|
|
Art. 52-sexies |
Disposizioni particolari per le infrastrutture
lineari energetiche non facenti parte delle reti
energetiche nazionali
[1]
|
Comma
1
(art. 52
sexies) |
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5,
comma 3, il provvedimento di cui all'articolo
52-quater relativo a infrastrutture lineari
energetiche non facenti parte delle reti energetiche
nazionali è adottato dalla Regione competente o dal
soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti
dalle leggi regionali. |
| |
|
Comma
2
(art. 52
sexies) |
Le funzioni amministrative in materia di
espropriazione di infrastrutture lineari energetiche
che, per dimensioni o per estensione, hanno
rilevanza o interesse esclusivamente locale sono
esercitate dal comune. |
| |
|
Comma
3
(art. 52
sexies) |
Nel caso di inerzia del comune o del soggetto
procedente delegato dalla Regione, protrattasi per
oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del
procedimento, la Regione pụ esercitare nelle forme
previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto
dei principi di sussidiarietà e leale
collaborazione, il potere sostitutivo. |
| |
|
| |
Nota: Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:
[1]
Articolo
inserito
dal
D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 art. 1, comma 1
lett. c) |
| |
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|
Posizione
dell'art 52septies
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
III
Capo II |
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE LINEARI ED
ENERGETICHE
[1]
|
|
|
|
|
|
|
Art. 52-septies |
Disposizioni sulla redazione del progetto[1]
|
Comma
1
(art. 52
septies) |
Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo
110 del regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n.
1775, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n.
367, qualora il numero dei soggetti interessati sia
superiore a venti, per lo svolgimento delle
operazioni planimetriche e delle altre operazioni
preparatorie necessarie per la redazione del
progetto di infrastrutture lineari energetiche, i
tecnici incaricati, anche privati, possono
introdursi nei fondi previa pubblicazione, per venti
giorni all'albo pretorio dei Comuni interessati,
dell'autorizzazione rilasciata dalla Prefettura che
deve contenere i nomi delle persone che possono
introdursi nell'altrui proprietà. Tale pubblicazione
all'albo pretorio sostituisce a tutti gli effetti le
comunicazioni o notificazioni previste all'articolo
15, commi 2 e 3. |
| |
|
| |
Nota: Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:
[1]
Articolo
inserito
dal
D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 art. 1, comma 1
lett. c) |
| |
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|
Posizione
dell'art 52octies
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
III
Capo II |
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE LINEARI ED
ENERGETICHE
[1]
|
|
|
| |
|
|
Art. 52-octies |
Decreto di imposizione di servitù
[1] |
Comma
1
(art. 52
octies) |
Il decreto di imposizione di servitù relativo
alle infrastrutture lineari energetiche, oltre ai
contenuti previsti dall'articolo
23, dispone l'occupazione temporanea delle aree
necessarie alla realizzazione delle opere e la
costituzione del diritto di servitù, indica
l'ammontare delle relative indennità, e ha
esecuzione secondo le disposizioni dell'articolo
24. |
| |
|
| |
Nota: Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:
[1]
Articolo
inserito
dal
D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 art. 1, comma 1
lett. c) |
| |
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|
|
Posizione
dell'art 52nonies
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
Titolo
III
Capo II |
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE LINEARI ED
ENERGETICHE
[1]
|
|
|
| |
|
|
Art. 52-nonies |
Determinazione dell'indennità di espropriazione [1]
|
Comma
1
(art. 52
nonies) |
Per le infrastrutture lineari energetiche,
l'autorità espropriante per la determinazione
dell'indennità provvisoria o definitiva di cui agli articoli 20 e 21, pụ avvalersi dei soggetti di
cui all'articolo 20, comma 3, ovvero di propri
uffici tecnici. |
| |
|
| |
Nota: Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:
[1]
Articolo
inserito
dal
D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 art. 1, comma 1
lett. c) |
| |
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|
Titolo IV
-
DISPOSIZIONI SULLA TUTELA GIURISDIZIONALE |
|
Posizione
dell'art 53
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
|
Titolo IV |
DISPOSIZIONI SULLA TUTELA GIURISDIZIONALE
[1]
|
|
|
| |
|
|
Art. 53 |
Disposizioni processuali (L) |
Comma
1
(art. 53) |
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo le controversie aventi per
oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i
comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei
soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla
applicazione delle disposizioni del testo unico. (L)
Nota:
La Corte Costituzionale, con sentenza 11
maggio 2006, n. 191, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del presente comma , nella parte in
cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo le controversie relative a «i
comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei
soggetti ad esse equiparati», non esclude i
comportamenti non riconducibili, nemmeno
mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere.
|
| |
|
Comma
2
(art. 53) |
Si applicano le disposizioni dell'articolo 23-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come
introdotto dall'articolo 4 della legge 21 luglio
2000, n. 205, per i giudizi aventi per oggetto i
provvedimenti relativi alle procedure di occupazione
e di espropriazione delle aree destinate
all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica
utilità. (L) [2] |
| |
|
Comma
3
(art. 53) |
Resta ferma la giurisdizione del giudice
ordinario per le controversie riguardanti la
determinazione e la corresponsione delle indennità
in conseguenza dell'adozione di atti di natura
espropriativa o ablativa. (L) |
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Nota: Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:
[1] Rubrica modificata da avviso di rettifica
pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214.
(rif. rubrica del titolo IV)
[2] Comma modificato da
avviso di rettifica pubblicato
nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214.( rif. art.53
comma 2). |
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Posizione
dell'art 54
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
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Titolo IV |
DISPOSIZIONI SULLA TUTELA GIURISDIZIONALE
[1]
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Art. 54. Opposizioni alla stima (L) |
Comma
1
(art. 54) |
Decorsi trenta giorni dalla comunicazione
prevista dall'articolo
27, comma 2, il proprietario espropriato, il
promotore dell'espropriazione o il terzo che ne
abbia interesse pụ impugnare innanzi alla corte
d'appello, nel cui distretto si trova il bene
espropriato, gli atti dei procedimenti di nomina dei
periti e di determinazione dell'indennità, la stima
fatta dai tecnici o dalla Commissione provinciale,
la liquidazione delle spese di stima e comunque pụ
chiedere la determinazione giudiziale
dell'indennità. (L) [1] |
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|
| Comma
2(art.
54) |
L'opposizione di cui al comma 1 va proposta, a
pena di decadenza, entro il termine di trenta
giorni, decorrente dalla notifica del decreto di
esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio.
(L) |
| |
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| Comma
3
(art. 54) |
L'opposizione alla stima è proposta con atto di
citazione notificato all'autorità espropriante, al
promotore dell'espropriazione e, se del caso, al
beneficiario dell'espropriazione, se attore è il
proprietario del bene, ovvero notificato
all'autorità espropriante e al proprietario del
bene, se attore è il promotore dell'espropriazione.
(L) |
| |
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| Comma
4(art.
54) |
L'atto di citazione va notificato anche al
concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia
stato affidato il pagamento dell'indennità. (L) |
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| Comma
5(art.
54) |
Trascorso il termine per la proposizione
dell'opposizione alla stima, l'indennità è fissata
definitivamente nella somma risultante dalla
perizia. (L) |
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Nota: Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:
[1] Comma modificato
dall’art. 1, comma 1, lett. oo),
n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302. |
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Titolo V - NORME FINALI E TRANSITORIE |
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Posizione
dell'art 55
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
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Titolo V |
NORME FINALI E TRANSITORIE
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Art. 55 |
Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre
1996 (L) |
Comma
1
(art. 55) |
Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile
per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido
ed efficace provvedimento di esproprio alla data del
30 settembre 1996, il risarcimento del danno è
liquidato in misura pari al valore venale del bene.(L)
ndr.
comma coś modificato dalla legge
n. 244 del 2007 articolo 2, comma 89, lettera e)
.ll
testo previgente del comma 1 era il seguente:
Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile
per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido
ed efficace provvedimento di esproprio alla data del
30 settembre 1996, ai fini della determinazione del
risarcimento del danno si applicano i criteri
previsti dall’articolo 37, comma 1, con esclusione
della riduzione del quaranta per cento e con
l’incremento dell’importo nella misura del dieci per
cento. (L) |
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Comma
2
(art. 55) |
Il comma 1 si applica anche ai giudizi pendenti
alla data del 1° gennaio 1997. (L) |
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Nota: Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:comma coś modificato dalla legge
n. 244 del 2007 articolo 2, comma 89, lettera e)
|
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Posizione
dell'art 56
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
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Titolo V |
NORME FINALI E TRANSITORIE
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Art. 56 |
Disposizioni sulla
determinazione dell'indennità di espropriazione (L) |
Comma 1
(art. 56) |
Il soggetto già espropriato alla data
dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1992, n.
359, pụ accettare l'indennità provvisoria con
esclusione della riduzione del quaranta per cento,
di cui all'articolo
37, se alla stessa data risultava ancora
contestabile la determinazione dell'indennità di
esproprio. (L) |
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le
disposizioni del presente testo unico si applicano
alle reti energetiche a decorrere dal 31 dicembre 2004,ai
sensi dell’art. 1-sexies, comma
7, D.L. 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla L. 27 ottobre 2003, n. 290, come
modificato dall’art. 2, comma 12, L. 27 luglio 2004, n. 186e
dall’art, 1, comma 25, legge 23 agosto 2004, n. 239
Art. 57-bis. |
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Posizione
dell'art 57
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
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Titolo V |
NORME FINALI E TRANSITORIE
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Art. 57 |
Ambito di applicazione della
normativa sui procedimenti in corso (L)
[1]
|
Comma 1
(art. 57) |
Le disposizioni del presente testo unico non si
applicano ai progetti per i quali, alla data di
entrata in vigore dello stesso decreto, sia
intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano
ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale
data. (L) [2] |
| |
|
Comma
2
(art. 57) |
Restano in vigore le disposizioni regionali che
attribuiscono ad autorità diverse dal presidente
della Regione la competenza ad adottare atti del
procedimento espropriativo. (L) |
| |
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Nota: Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:
[1] Rubrica modificata
dall’art. 1, comma 1, lett. qq),
n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.
[2] Comma sostituito
dall’art. 1, comma 1, lett. qq),
n. 2), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302. |
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Posizione
dell'art 57bis
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
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Titolo V |
NORME FINALI E TRANSITORIE
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Art. 57-bis |
Applicazione della normativa ai procedimenti in
corso relativi alle infrastrutture lineari
energetiche
[1] |
| Comma 1(art.
57 bis ) |
Per le infrastrutture lineari energetiche per le
quali, alla data del 31 dicembre 2004, sia
intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità
ovvero siano decorsi i termini previsti per la
formulazione delle osservazioni da parte dei
soggetti interessati a seguito degli avvisi di cui
alle norme vigenti, non si applicano le disposizioni
del presente testo unico a meno che il beneficiario
dell'espropriazione o il proponente dell'opera infrastrutturale lineare energetica, abbia optato
espressamente per l'applicazione del presente testo
unico ai procedimenti in corso relativamente alle
fasi procedimentali non ancora concluse. |
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Nota: Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:
[1]
Articolo
inserito
dal
D.Lgs. 27 dicembre
2004, n. 330 art. 1, comma 1, lett.d) |
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Posizione
dell'art 58
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
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Titolo V |
NORME FINALI E TRANSITORIE
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Art. 58 |
Abrogazione di norme (L) |
Comma 1
(art. 58) |
Con l'entrata in vigore del presente testo unico,
sono o restano abrogati, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 57, comma 1 (1) e dall'articolo 57-bis:(2)
:
(1)
parole inserite
dall’art. 1, comma 1, lett. rr) , D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 302.
(2)
alinea coś modificato
dal D.Lgs. 27 dicembre
2004, n. 330 art. 1, comma 1, lettera e) |
| |
1) la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive
modificazioni ed integrazioni;
2) la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;
3) la legge 15 gennaio 1885, n. 2892;
4) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003;
5) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3004;
6) l'articolo 8 della legge 14 luglio 1887, n. 4730;
7) il regio decreto 3 gennaio 1889, n. 5902;
8) l'articolo 4 della legge 20 luglio 1890, n. 6980;
9) l'articolo 37 della legge 2 agosto 1897, n. 382;
10) la legge 7 luglio 1902, n. 290;
11) l'articolo 4 della legge 7 luglio 1902, n. 306;
12) l'articolo 47 della legge 31 marzo 1904, n. 140;
13) il regio decreto 14 gennaio 1904, n. 27;
14) l'articolo 2 della legge 30 giugno 1904, n. 293;
15) gli articoli 4 e 18 della legge 8 luglio 1904,
n. 351;
16) l'articolo 31 della legge 25 giugno 1906, n.
255;
17) l'articolo 54 della legge 19 luglio 1906, n.
390;
18) la legge 7 luglio 1907, n. 417;
19) gli articoli 76 e 77 della legge 7 luglio 1907,
n. 429, come modificati dalla legge 7 aprile 1921,
n. 368, e dall'articolo 1 del regio decreto 24
settembre 1923, n. 2119;
20) gli articoli 5 e 18 della legge 11 luglio 1907,
n. 502;
21) l'articolo 58 della legge 10 novembre 1907, n.
844;
22) l'articolo 20 della legge* 27 febbraio 1908, n.
89;
1
ndr
*
Leggasi R.D.
e non legge.
23) gli articoli 2 e 4 della legge 6 aprile 1908, n.
116;
24) la legge 5 luglio 1908, n. 351, modificata
dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1911, n. 258;
25) la legge 5 luglio 1908, n. 378;
26) gli articoli 18, 22, 46 e 64 della legge 9
luglio 1908, n. 445;
27) gli articoli 3 e 4 della legge 12 gennaio 1909,
n. 12;
28) l'articolo 3 del decreto-legge 25 aprile 1909,
n. 217;
29) l'articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1909, n.
264;
30) il decreto-legge 15 luglio 1909, n. 542;
31) gli articoli 4 e 12 delle leggi 30 giugno 1909,
n. 407;
32) l'articolo 2 della legge 17 luglio 1910, n. 578;
33) l'articolo 19 della legge 13 aprile 1911, n.
311;
34) l'articolo 28 della legge 4 giugno 1911, n. 487;
35) l'articolo 8 della legge 15 luglio 1911, n. 575;
36) l'articolo 3 della legge 30 giugno 1912, n. 798;
37) la legge 12 luglio 1912, n. 783;
38) la legge 16 giugno 1912, n. 619;
39) la legge 23 giugno 1912, n. 621;
40) la legge 30 giugno 1912, n. 746;
41) la legge 12 luglio 1912, n. 866;
42) la legge 21 luglio 1912, n. 902;
43) la legge 25 maggio 1913, n. 553;
44) la legge 26 giugno 1913, n. 776;
45) la legge 26 giugno 1913, n. 807;
46) la legge 5 giugno 1913, n. 525;
47) il regio decreto 25 febbraio 1915, n. 205;
48) l'articolo 3 del regio decreto-legge 29 aprile
1915, n. 582;
49) gli articoli da 173 a 185 del testo unico
approvato col regio decreto 19 agosto 1917, n. 1399,
come modificati dall'articolo 2 del decreto-legge 3
novembre 1918, n. 1857, dall'articolo 1 del
decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3146,
dall'articolo 27 del decreto-legge 9 marzo 1924, n.
494, dall'articolo 2, lettere a) e c), della legge
24 dicembre 1928, n. 3193, dall'articolo 1 del
decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1919, dalla legge
11 dicembre 1952, n. 2467;
50) il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n.
219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290;
51) gli articoli 30, secondo comma, 32, 33, 34 e 39
del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422;
52) il regio decreto 11 marzo 1923, n. 691;
53) gli articoli 39 e 48 del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3267;
54) la legge 3 aprile 1926, n. 686;
55) l'articolo 109 del regio decreto 5 febbraio
1928, n. 577;
56) l'articolo 4 del regio decreto-legge 8 luglio
1931, n. 981;
57) l'articolo 5 della legge 23 marzo 1932, n. 355;
58) l'articolo 2, secondo comma, della legge 20
dicembre 1932, n. 1849, come sostituito dalla legge
8 marzo 1968, n. 180;
59) il testo unico delle disposizioni sulle acque e
sugli impianti elettrici, approvato col regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, limitatamente
agli articoli 29, 33, 34 e 123 ed alle altre norme
riguardanti l'espropriazione;
60) l'articolo 46, quarto comma, del testo unico
approvato col regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;
61) l'articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio
1939, n. 302, convertito nella legge 2 giugno 1939,
n. 739, come modificato dalla legge 2 aprile 1968,
n. 426, limitatamente alle norme riguardanti
l'espropriazione;
Coś modificato dalla
dall’art. 1, comma 1,
lett. rr, n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.
62) gli
articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
della legge 17 agosto 1942, n. 1150
limitatamente alle norme riguardanti
l’espropriazione;
Numero modificato
dalla
Legge
1 agosto 2002 n 166 art 5 comma 1
63) l'articolo 7 del decreto legislativo
1o marzo 1945, n. 154;
64) l'articolo 71 del decreto legislativo 10 aprile
1947, n. 261;
65) l'articolo 4 del decreto legislativo 14 dicembre
1947, n. 1598;
66) gli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 11
marzo 1948, n. 409;
67) l'articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile
1948, n. 740;
68) gli articoli 1 e 7 della legge 9 dicembre 1948,
n. 1482 *;
NDR:
*
Leggasi
legge
29 dicembre 1948, n. 1482.
69) l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1949, n.
43;
70) l'articolo 21, secondo comma, della legge 2
luglio 1949, n. 408;
71) l'articolo 4, comma 1, della legge 5 aprile
1950, n. 225;
72) la legge 12 maggio 1950, n. 230;
73) l'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646;
74) la legge 21 ottobre 1950, n. 841;
75) gli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1951,
n. 528;
76) l'articolo 2 della legge 4 novembre 1951, n.
1295;
77) l'articolo 3 della legge 22 marzo 1952 n. 166;
78) l'articolo 23 della legge 10 febbraio 1953, n.
136;
79) l'articolo 5, secondo comma, della legge 9
* febbraio 1954, n. 640;
NDR:
Leggasi L. 9
*agosto
1954, n. 640.
80) l'articolo 10 della legge 9 agosto 1954, n. 645;
81) l'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646,
come modificato dall'articolo 3 della legge 22 marzo
1952, n. 166;
82) l'articolo 8 della legge 21 maggio 1955, n. 463;
83) la legge 4 febbraio 1958, n. 158, come
modificata dalla legge 10 ottobre 1969, n. 739;
84) l'articolo 4 della legge 13 giugno 1961, n. 528;
85) l'articolo 11 della legge 24 luglio 1961, n.
729;
86) la legge 1o dicembre 1961, n. 1441;
87) l'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n.
167, come sostituito dalla legge 21 luglio 1965, n.
904;
88) l'articolo 2 del d.P.R. 25 febbraio 1965, n.
138;
89) l'articolo 9 del d.P.R. 18 marzo 1965, n. 342;
90) l'articolo 1, comma 2, del decreto legge 29
marzo 1966, n. 128, come convertito nella legge 26
maggio 1966, n. 311;
91) gli articoli 2, terzo comma, e 3 della legge 23
febbraio 1967, n. 104;
92) l'articolo 14, ultimo comma, della legge 28
luglio 1967, n. 1641 *
(leggasi "28 luglio 1967, n.
* 641");
Legge 28 luglio 1967, n.
641 (in Gazz. Uff., 8 agosto, n. 198). - Nuove norme
per l'edilizia scolastica e universitaria e piano
finanziario dello intervento per il quinquennio
1967-1971.
93) gli articoli 29 e 147 del d.P.R. 30 giugno 1967,
n. 1523;
94) gli articoli 11 e 13 del decreto legge 27
febbraio 1968, n. 79, come convertito nella legge 18
marzo 1968, n. 241;
95) la legge 20 marzo 1968, n. 391;
96) l'articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n.
1187;
97) l'articolo 20 della legge 5 febbraio 1970, n.
21;
98) l'articolo 64, primo comma, del decreto legge 26
ottobre 1970, n. 745, come convertito nella legge 18
dicembre 1970, n. 1034;
99) il titolo II della legge 22 ottobre 1971, n.
865;
100) l'articolo 15, secondo comma, della legge 1°
giugno 1971, n. 291;
101) l'articolo 1-ter del decreto legge 28 dicembre
1971, n. 1119, come convertito nella legge 25
febbraio 1972, n. 13;
102) il d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036;
103) l'articolo 185 del testo unico approvato col
d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156;
104) l'articolo 4 del decreto legge 12 febbraio
1973, n. 8, convertito nella legge 15 aprile 1973,
n. 94;
105) l'articolo 4, primo comma del decreto legge 2
maggio 1974, n. 115, come convertito nella legge 27
giugno 1974, n. 247;
106) l'articolo 21 della legge 26* aprile 1976, n.
178;
NDR:
Leggasi L. 29*
aprile 1976, n. 178.
107) l'articolo 106 del d.P.R. 24 luglio 1977, n.
616;
108) gli articoli 1, 3, 4 e 23, secondo comma, della
legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive
modificazioni e integrazioni;
109) gli articoli 49 e 135 del testo unico approvato
col d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218;
110) l'articolo 11 del d.P.R. 15 agosto 1978, n.
988:
111) il d.P.R. 11 maggio 1979, n. 468;
112) l'articolo 8, ottavo comma, della legge 24
aprile 1980, n. 146;
113) la legge 29 luglio 1980, n. 385;
114) l'articolo 3, quinto comma, del decreto legge
26 novembre 1980, n. 776, come convertito nella
legge 22 dicembre 1980, n. 874;
115) il decreto legge 8 gennaio 1981, n.*58,
convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 58;
NDR:
Leggasi D.L. 8 gennaio 1981, n.
*4.
116) l'articolo 80 del decreto legge * 18 marzo 1981,
n. 75, come convertito nella legge 14 maggio 1981,
n. 219, come recepito nell'articolo 37 del testo
unico approvato col decreto legislativo 30 marzo
1990, n. 76, per la parte riguardante la
determinazione dell'indennità di esproprio;
NDR:
Leggasi
decreto legge
*
19 marzo 1981, n. 75.
117) il decreto legge 28 luglio 1981, n. 396,
convertito nella legge 28 settembre 1981, n. 535;
118) il decreto legge 29 maggio 1982, n. 298,
convertito nella legge 29 luglio 1982, n. 481;
119) la legge 29 luglio 1982, n. 481;
120) la legge 23 dicembre 1982, n. 943;
121) il decreto legge 29 dicembre 1983, n. 747,
convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 18;
122) l'articolo 6, quarto e quinto comma, del
decreto legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito
nella legge 18 aprile 1984, n. 80;
123) l'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legge 22
dicembre 1984, n. 901, convertito nella legge 1o
marzo 1985, n. 42;
124) l'articolo 5, comma 5, della legge * 2 luglio
1985, n. 372;
NDR:
Leggasi
legge
*
23 luglio 1985, n. 372.
125) l'articolo 1, comma 1, numero 3, del decreto
legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito nella
legge 18 aprile 1986, n.119;
126) l'articolo 14 del decreto legge 29 dicembre
1987, n. 534, convertito nella legge 29 febbraio
1988, n. 47;
127) l'articolo 3, primo comma, della legge 27
ottobre 1988, n. 458;
128) l'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
129) gli articoli 7 ed 8 della legge 15 dicembre
1990, n. 396, per la parte riguardante la
determinazione dell'indennità di esproprio;
130) la legge *2 maggio 1991, n. 158;
NDR:
Leggasi legge
*20
maggio 1991, n. 158.
131) l'articolo 11, comma 9, della legge 30 dicembre
1991, n. 413;
132) la legge 2 maggio 1991, n. 158;
NDR:
Leggasi legge
*20
maggio 1991, n. 158.
133) l'articolo 5-bis del decreto legge 11 luglio
1992, n. 333, come convertito nella legge 8 agosto
1992, n. 359;
134) l'articolo 16 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504;
135) l'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
136) l'articolo 3, comma 65, della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
137) l'articolo 32 della legge 3 agosto 1999, n.
265;
138) l'articolo 121 del testo unico approvato col
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
139) l'articolo 12 della legge 9 ottobre 2000, n.
285;
140) l'articolo 4, comma 2, della legge 9 marzo
2001, n. 59;
140-bis) i commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 31 della
legge 21 luglio 1967, n. 613, l'articolo 8 della
legge 26 aprile 1974, n. 170, i commi 1, 2, 3, 5
dell'articolo 16 della legge 9 dicembre 1986, n.
896, i commi 2, 3 e 5 dell'articolo
30 e il comma 2 dell'articolo 32 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
Il numero 140-bis
è stato aggiunto dal
D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 art. 1, comma 1,
lettera f)
141) tutte le altre norme di legge e di regolamento,
riguardanti gli atti ed i procedimenti volti alla
dichiarazione di pubblica utilità o di
indifferibilità e urgenza, all'esproprio
all'occupazione d'urgenza, nonché quelle riguardanti
la determinazione dell'indennità di espropriazione o
di occupazione d'urgenza
Comma coś
modificato dall'articolo 1 del D.LGS. del 27
dicembre 2002, n. 302 .
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Posizione
dell'art 59
all'interno del T.U. (ndr:
riportata per agevolare la lettura
sistematica della norma). |
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Titolo V |
NORME FINALI E TRANSITORIE
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Art. 59 |
Entrata in vigore del testo unico |
Comma 1
(art. 59) |
Le disposizioni del presente testo unico entrano
in vigore a decorrere dal 30 giugno 2003.
(1)[1]
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. |
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Nota: Per
vedere le norme con le quali, nel tempo, si è
formato il testo di questo articolo:
ndr
Note: milg
1 Comma modificato dall’art. 5, comma 1, D.L. 23
novembre 2001, n. 411, convertito dalla L. 31
dicembre 2001, n. 463; dall’art. 5, comma 3, legge
1° agosto 2002, n. 166; dall’art. 3, comma 1, D.L.
20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni
dalla L. 1° agosto 2002, n. 185 e, successivamente,
dall’art. 1, comma 1, lett. ss), n. 1), D.Lgs. 27
dicembre 2002, n. 302.
[1] Comma modificato dall’art. 5, comma 1, D.L. 23
novembre 2001, n. 411, convertito dalla L. 31
dicembre 2001, n. 463; dall’art. 5, comma 3, legge
1° agosto 2002, n. 166; dall’art. 3, comma 1, D.L.
20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni
dalla L. 1° agosto 2002, n. 185 e, successivamente,
dall’art. 1, comma 1, lett. ss), n. 1), D.Lgs. 27
dicembre 2002, n. 302.
(1) Termine prorogato
prima dall'articolo 5 del D.L. 23 novembre 2001, n.
411; dall'articolo 5 della legge 1 agosto 2002, n.
166; al 30 giugno 2003, dall'art. 2, d.l. 20 giugno
2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1°
agosto 2002, n. 185 ed, infine dall'articolo 1 del
D.LGS. del 27 dicembre 2002, n. 302.
(termine modificato da ultimo dal d.lgs. n. 302 del
2002)
giuf(1) Termine prorogato prima dall'articolo 5 del
D.L. 23 novembre 2001, n. 411; dall'articolo 5 della
legge 1 agosto 2002, n. 166; al 30 giugno 2003,
dall'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con
modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185 ed,
infine dall'articolo 1 del D.LGS. del 27 dicembre
2002, n. 302.
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| Pubblichiamo il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327
recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità" nella versione coordinata ed aggiornata con le
modifiche introdotte dalla Legge 1 agosto 2002, n. 166, dal Dlgs. 27 dicembre 2002, n. 302 e dal Dlgs. 27 dicembre 2004, n. 330.
(Altalex, 24 maggio 2006)
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