A.N.P.T.ES.  Associazione Nazionale Per la Tutela degli Espropriati

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I GIUDICI ITALIANI DEVONO APPLICARE DIRETTAMENTE LE NORME CEDU (senza costringere l'espropriato a ricorrere alla Corte Europea)

 

Qui di seguito il testo integrale di una sentenza ottenuta dai nostri Fiduciari,
con tutte le argomentazioni del caso.
La Corte d'Appello di Firenze liquida oltre 2 milioni di euro  ad un espropriato cui l'Amministrazione aveva offerto soltanto 53 milioni di lire.


 

 

CORTE D'APPELLO DI  FIRENZE Sentenza 25 marzo 2007 pubblicata il 6 giugno 2007
 

Repubblica italiana

In nome del Popolo italiano

La Corte di Appello di Firenze

prima sezione civile, composta dai magistrati:

         1) dott. Aldo        Chiari,        Presidente, rel.,

         2) dott. Giulio      De Simone, Consigliere,

      3) dott. Valentino Pezzuti,     Consigliere,

ha pronunziato la seguente

S e n t e n z a

nelle cause riunite iscritte ai nn.  337 e 590-90 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, aventi ad oggetto: espropriazione, vertenti

tra

NOTA
I dati identificativi dei soggetti privati vengono omessi in ottemperanza alle disposizioni di legge (art 52 comma 1 d.lgs. 30 giugno 196, c.d. legge sulla privacy) ed in ottemperanza a quanto disposto in merito dalla Corte di Cassazione

 

attore,

e

 

convenuto.

         All’udienza collegiale dell’11 maggio 2007 la causa passava in decisione sulle seguenti conclusioni:

         per l’attore: voglia la Corte dichiarare il Comune convenuto tenuto a pagare il giusto prezzo dei beni espropriati, come descritti in atti di citazione; per l’effetto, o comunque rideterminare l’indennità di espropriazione dei beni immobili, nella misura di £ 1.683.414.000, salvo diversa, maggiore o minore, di giustizia, rivalutazione, interessi; ordinare, se del caso, l’immediato deposito delle suddette somme presso la Cassa DD. PP.; spese ed onorari di causa;

         per il convenuto: voglia la Corte,dato atto della dichiarazione di non accettazione del contraddittorio sulla domanda nuova di rideterminazione dell’indennità di espropriazione, respingere tutte le domande formulate dall’atto- re, con condanna del medesimo alle spese, diritti ed onorari del giudizio, comprese le spese di ctu.  

Svolgimento del processo

         Con atto di citazione notificato in data 13 marzo 1990 M.G.  chiedeva che il convenuto fosse dichiarato tenuto al pagamento del giusto prezzo di mercato, tenuto conto della vocazione edificatoria dei terreni di sua proprietà  distinti in catasto al foglio 61 mappali: n. 675 (ex 31/b) di mq. 3.660; n. 677 (ex 34/b) di mq. 10; n. 677 (ex 37/b) di mq. 3.220; n. 679 (ex 39/b) di mq. 570; n. 681 (ex 200/b) di mq. 1.650; n. 33 di mq. 4.970 e n. 38 di mq. 1960 e così per una superficie complessiva di 16.040 mq. (s.e.o.), espropriatigli con il decreto emesso in data 17 febbraio 1990.

Si costituiva il convenuto depositando fascicolo e comparsa con la quale chiedeva il rigetto della domanda avversaria, non avendo mai avuto i terreni in questione vocazione edificatoria.

Con successivo atto di citazione notificato in data 26 aprile 1990 il M. rinnovava la stessa domanda a seguito della comunicazione da parte del convenuto dell’importo dell’indennità di espropriazione. Il convenuto si costituiva ribadendo le medesime deduzioni e conclusioni.

Riunite le due cause, ed espletata la ctu, il Collegio riteneva di richiamare il ctu a chiarimenti in ordine agl’in- dici di fabbricabilità indicati nella sua relazione e, successivamente, sospendeva il giudizio in attesa della definizione di altra causa pregiudiziale pendente presso la Corte di Cassazione.

         Riassunta ritualmente la causa, sulle conclusioni definitive di epigrafe la stessa veniva decisa nella Camera di Consiglio del 25 maggio 2007.

Motivi della decisione

Va osservato, in primo luogo  che, essendo oggetto del presente giudizio l’opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione, la stessa appartiene senza alcun dubbio alla giurisdizione ordinaria, sia per gli effetti dell’art. 19 della legge n. 865/1971 (sotto la cui vigenza e’ stato incardinato il presente giudizio), sia per gli effetti dell’art. 34 d.lgs. n. 80/1998 (“Nulla e’ innovato in ordine… alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennita’ in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”), sia per gli effetti dell’art. 7 della legge n. 205/2000 (che non ha modificato sul punto la previsione del citato art. 34),  sia infine per gli effetti dell’art. 53/3 d.p.r. n. 327/2001 (“Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinaria per le controversia riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativi o ablativa”).

Analogamente nessun dubbio può sussistere in ordine alla competenza della Corte di Appello adita quale giudice funzionalmente competente in unico grado a conoscere del giudizio di opposizione alla stima della indennità di esproprio incardinato ai sensi dell’art. 19 della legge n. 865/1971.

In ordine alla sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. (rispetto all’altro giudizio risarcitorio già pendente tra le stesse parti, fondato sulla occupazione appropriativi degli stessi fondi) la questione deve ritenersi definitivamente superata con l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 793/2004 con la quale codesta  Corte di Appello di Firenze ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni da accessione invertita formulata dall’attore.

Ciò posto, nel merito, ritiene il Collegio, in conformità di altre decisioni già prese sul punto da questa stessa Corte (cfr. le sentenze n. 1402 e 1403/2006)  che, con riferimento al caso di specie, anche d’ufficio, e senza necessità di alcuna espressa istanza delle parti, debba trovare applicazione l’art. 1 Protocollo 1 addizionale alla Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo (c.e.d.u.). In proposito occorre fare riferimento, in particolare, alla sentenza della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo emessa nel caso Scordino contro Italia (ricorso n. 36813/1997), con la quale è stato stabilito che le norme della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo sono applicabili direttamente all’inter- no dell’ordinamento di ogni stato contraente (e dunque anche l’Italia); che tutti i giudici degli stati contraenti sono tenuti ed obbligati all’applicazione diretta delle norme della convenzione ogni qual volta ne ravvisino la violazione; che la giurisprudenza e le sentenze della Corte Europea, in quanto ritenute dalla stessa Corte parte integrante della convenzione, sono parimenti vincolanti per i giudici degli stati contraenti; che (con particolare riferimento alla tutela del diritto di proprietà) la normativa prevista dall’art. 5 bis del d.l. n. 333/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della determinazione della indennità di espropriazione, costituisce una violazione dei principi contenuti nell’art. 1 Protocollo n. 1; che infatti il meccanismo di calcolo della indennità previsto dalla citata normativa (pari alla semisomma tra il valore venale ed il coacervo del reddito dominicale rivalutato ai fini delle imposte dirette) non rispetta il criterio del giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale ed il diritto di proprietà; che infatti l’inden- nità così determinata dalla normativa  italiana risulta essere notevolmente inferiore al valore di mercato dei fondi. Non senza rilevare, in proposito, che, già con le sentenze n. 1338/04, n. 1339/04, n. 13/2004 e n. 1341/04 le SS.UU. della Corte di Cassazione (sia pure emesse in materia di ragionevole durata del processo previsto dall’art. 6 c.e.d.u.) hanno espressamente sancito la vincolatività per il giudice italiano non soltanto delle norme della convenzione europea ma anche della stessa giurisprudenza della Corte Europea di  Strasburgo, applicabili dunque direttamente dai giudici di tutti gli stati firmatari (cfr., altresì, da ultimo, Cass. n. 3267/06; Cass. n. 8034/06; Cass. SS.UU. n. 28957/ 05; Cass. n. 7923/03; Cass. n. 11096/04, anche se, di recente, con la nota ordinanza n. 2235706 la Corte di Cassazione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 bis d.l. n. 333/92 anche in relazione al contrasto con la normativa prevista dalla convenzione europea). Peraltro, a seguito della legge costituzionale n. 3/2001, la diretta applicabilità nell’ordinamento delle norme della convenzione europea trova giustificazione normativa anche nel nuovo testo dell’art. 117/1 costituzione. Esso infatti prevede che la potestà legislativa e’ esercitata dallo Stato nel rispetto, tra l’altro, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, tra i quali figura certamente anche quello del rispetto delle prescrizioni contenute nella convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, considerato che la convenzione medesima e’ stata a suo tempo ratificata dallo Stato italiano con la legge 4.8.1955 n. 848. Non senza rilevare, ulteriormente che la l. 296-06 ha previsto che “lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955 n. 848 e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni”. Detta norma non può non avere effetti anche nel presente giudizio. Ed infatti se, con la legge finanziaria dell’anno 2007, lo Stato ha ritenuto di dover legittimamente fondare sulle norme della convenzione europea per i diritti dell’uomo il proprio diritto di rivalersi nei confronti dei comuni esproprianti per ottenere il rimborso delle somme dagli enti esproprianti i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni delle convenzione medesima, il citato art. 1 comma 1217 della legge n. 296/2006 costituisce una prova oggettiva ed univoca del fatto che le norme della convenzione europea dispiegano efficacia immediata e diretta nell’ordinamento nazionale, e consente altresì di superare anche le perplessità sollevate in precedenza dalla giurisprudenza.

Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte ritiene il Collegio che l’indennità di espropriazione che spetta allo attore deve essere legittimamente determinata nella misura del valore venale di mercato che i fondi avevano alla data di emissione del decreto definitivo di espropriazione (17 febbraio 1990).

Passando all’esame delle risultanze emergenti dagli elaborati peritali, si osserva che il c.t.u. nominato, geom. B, nella sua prima relazione, ha accertato che, secondo le previsioni del p.r.g. vigente all’epoca del decreto di espropriazione, i terreni  espropriati ricadevano in “zona F3 servizi ed attrezzature di interesse comunale”, e che il piano particolareggiato prevedeva per quella zona la realizzazione di fabbricati aventi una volumetria complessiva pari a mc. 23.000; seguendo il metodo analitico–ricostruttivo, ­ha stabilito di procedere alla valutazione dei terreni sulla base dei prezzi di mercato della zona in rapporto all’indice di fabbricabilità risultante dal p.r.g. previsto per la zona F3; ha applicato alla superficie netta edificabile pari a mq. 12.832 l’indice di fabbricabilità pari a 1.5 mc/mq previsto dal p.r.g. per la zona F3, ottenendo una volumetria complessivamente realizzabile pari a mc. 19.248, a cui corrisponde una struttura avente una superficie estesa mq. 3.849 ed un’altezza pari a ml. 5 (vedi relazione principale pag. 10); moltiplicando la superficie realizzabile pari a mq. 3.849 per il prezzo di vendita praticato dal mercato alla data dell’espropriazione che le indagini esperite presso professionisti avevano determinato in lire 1.150.000 mq., ha così ottenuto il valore complessivo del fabbricato pari a lire 4.426.350.000; in applicazione del noto principio comunemente seguito anche in giurisprudenza secondo cui il valore del terreno incide generalmente in misura non inferiore del 20 % circa sul valore complessivo del fabbricato al netto di ogni onere (urbanizzazione primaria e secondaria, spese di progettazione, spese tecniche, ecc.), ha infine ottenuto il valore complessivo dell’area all’epoca dell’espropriazione nella misura di £ 885.000.000 (20% di  4.426.350.000), alla quale corrisponde il valore unitario di circa 55.000 lire/mq. Con la successiva relazione del 3 febbraio 1997, redatta in esito ai chiarimenti richiesti, il c.t.u. geom. B, alla luce di una più approfondita valutazione degli atti, ha constatato una maggiore volumetria complessivamente realizzabile nell’ambito del progetto approvato dal comune ed ha quindi rettificato in aumento il valore determinato in precedenza ed in particolare, dopo aver ripercorso il procedimento di espropriazione, ha indicato le singole deliberazioni  per effetto delle quali, oltre alla iniziale volumetria di mc. 23.000 destinata a “servizi generali ed attività direzionali”, erano state individuate, all’interno della perimetrazione del piano particolareggiato, tre nuove aree da destinare a strutture espositive coperte per una superficie massima di mq. 8.900; ha constatato che, all’epoca della redazione dei chiarimenti, era stata gi realizzata una volumetria pari a mc. 2.495 per la casa comunale, una volumetria pari a mc. 6.556 per l’edificio a torre destinato ad uffici, mentre i residui mc. 13.949 destinati a “servizi generali ed attività direzionali” sarebbero stati realizzati in un prossimo futuro; ha confermato e ribadito nella misura del 20 % l’incidenza del valore del terreno sul valore complessivo del fabbricato realizzabile; dopo aver ripartito e distinto la superficie necessaria alla realizzazione dell’opera pubblica in relazione ai singoli interventi specificamente previsti per le rispettive aree (mq. 7.419 per attività direzionale–commerciale–mista; mq. 755 per strutture espositive coperte e mq. 8.145 per capannoni espositivi) e dopo aver determinato il valore delle singole strutture rispettivamente realizzabili, ha quantificato in £ 31.574.450.000 il valore complessivo dei fabbricati realizzabili in esecuzione dell’opera pubblica per l’ammodernamen- to, l’ampliamento e la organizzazione interna dell’area fieristica di Venturina; in applicazione del citato principio tecnico secondo cui il valore del terreno incide generalmente non meno del 20 % sul valore complessivo del fabbricato al netto di ogni onere (urbanizzazione primaria e secondaria, spese di progettazione, spese tecniche, ecc.),  ha quantificato  all’epoca dell’espropriazione il valore complessivo di tutta l’area da espropriare per l’opera pubblica nella misura di £ 6.314.890.000 (20% di  31.574.450.000), alla quale corrisponde il valore unitario di circa 104.951  £/mq (£ 6.314.890.000 : mq. 60.170); applicando infine il valore unitario così determinato in £ 104.951 alla superficie dei terreni espropriati specificamente al M. pari a mq. 16.040, ha quantificato in £ 1.683.414.040 il valore venale dei fondi espropriati all’opponente.

In ordine alla natura dei terreni espropriati, si osserva, in primo luogo, che lo stesso convenuto ne ha riconosciuto l’edificabilità legale, avendo ammesso, nella seconda e nella terza comparsa conclusionale, “la possibilità di realizzare in quella zona un volume complessivo di mc. 23.000, e nella propria ctp, che “le successive varianti hanno modificato la superficie di alcune delle suddette destinazioni d’u- so, elevando la superficie coperta a mq. 8.900 … e ponendo il limite massimo di mc. 23.000 alla cubatura realizzabile sull’area destinata a servizi generali ed attività direzionali” e che “allo stato attuale sono stati realizzati dalla C. s.p.a. quattro capannoni espositivi per complessivi mq. 6.600 circa per un costo totale di 3.190.185.000”, nonché avendo proceduto al calcolo del valore dei fondi soltanto in base al procedimento previsto dall’art. 5 bis d.l. n. 333-92, riservato esclusivamente ai terreni ritenuti edificabili. Tutto ciò evidenziato, il Collegio ritiene che non si possa non attribuire ai terreni oggetto di causa natura edificabile, tenendo presente la giurisprudenza della Corte di Cassazione con riferimento alla zona F, ed in particolare le sentenze n. 1626-06, 19542-04, e 10440-03, e considerando che i fondi in questione erano siti in zona F destinata ad ospitare “servizi ed attrezzature d’interesse comunale”, ed in particolare, oltre a costruzioni aventi una volumetria di mc. 23.000 destinata a “servizi generali ed attività direzionali”, anche tre nuove aree da destinare a strutture espositive coperte per una superficie massima di mq. 8.900, che in pendenza del giudizio, e precisamente alla data del deposito della relazione a chiarimenti del ctu, sui detti fondi era già stata realizzata una volumetria di mc. 2.495 per la casa comunale, ed una volumetria di mc. 6.556 per l’edificio a torre destinato ad uffici, mentre residuavano ancora mc. 13.949 destinati a “servizi generali ed attività direzionali, ed infine che detti interventi sono stati realizzati anche su iniziativa privata, posto che in data 27 febbraio 1990, dieci giorni dopo l’emissione del decreto di espropriazione, il Comune ha ceduto i terreni espropriati alla C. s.p.a. che, a sua volta, nel 1992, li ha ceduti alla I. s.r.l., per una superficie di mq. 5.630, al prezzo di £ 1.300.000.000.

In ordine alla quantificazione dell’indennità oggetto di causa, si osserva che non vi sono validi motivi per discostarsi dalla determinazione di cui alla seconda relazione del ctu, sicché detta indennità va quantificata nell’importo di £ 1.683.414.040, pari ad € 869.410,79, senza che possa trovare alcuna applicazione la norma relativa alla decurtazione del 40%, avendo negato l’applicabilità dell’art. 5 bis l. n. 359-92, né quella relativa all’ICI, trattandosi di espropriazione esaurita prima del 1° gennaio 1993. Va altresì liquidato il danno derivante alla parte residua, che il ctu ha omesso di quantificare, ma che può essere quantificato nell’importo di € 146.425,86, indicato nella ctp dell’attore, non avendo il convenuto, né attraverso il proprio difensore né attraverso il proprio consulente, proposto alcuna contestazione in proposito.  Su detti importi vanno corrisposti gl’interessi legali, dalla data del decreto di espropriazione, e non anche la rivalutazione monetaria, trattandosi di debiti di valuta, né il maggior danno di cui all’art. 1224 c.c., in carenza di prova specifica, nemmeno richiesta.

 Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico del convenuto, in favore dell’attrice, nella misura liquidata in dispositivo, oltre a quelle di ctu, già liquidate in atti..

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente decidendo, nella causa promossa da M. G. contro il Comune di C.M: a) determina l’indennità di espropriazione relativa ai beni immobili oggetto di causa nell’importo di € 869.410,79, nonché il danno derivante alla parte residua nell’importo di € 146.425,86; b) dispone che detti importi, decurtati di eventuali importi relativi a versamenti già effettuati allo stesso titolo, e maggiorati degl’interessi legali di cui in motivazione, siano depositati, a cura del convenuto, presso la competente Cassa DD. PP.; c) condanna il convenuto al pagamento in favore dell’attore delle spese di ctu, già liquidate in atti, e delle spese di giudizio, liquidate in € 46.000,00, di cui € 5.000,00 per diritti ed € 35.000,00 per onorari, oltre cap ed iva, se dovuta.

Così deciso in Firenze, il 25 maggio 2007, su relazione del dott. Aldo Chiari.

Il Presidente est.

 

 

 

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