SI PUO' RICORRERE DIRETTAMENTE
ALLA CORTE EUROPEA
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo,
su intervento dei Fiduciari dell'Associazione, ha
pronunciato un'importante sentenza nella quale, oltre a ribadire l'ormai
noto e consolidato principio del valore di mercato,
ammette che si possa ricorrere direttamente alla
Corte Europea ( senza rivolgersi prima ai Giudici Italiani)
quando si presume che i Giudici Italiani non garantiscono l'applicazione
delle norme CEDU.
Si riporta qui di seguito:
1 una breve sintesi della sentenza
2 il testo integrale della sentenza
BREVE SINTESI DELLA
SENTENZA
CORTE EUROPEA PER I DIRITTI DELL’UOMO
-
CASO (RICHIESTA N. 162/04)
-
SENTENZA CEDU DEL 16 NOVEMBRE 2006
-
i fatti di causa (in Italia)
A seguito della occupazione temporanea e
d’urgenza del suo fondo intervenuta nell’anno 1984 in vista della
realizzazione di un’opera pubblica (edilizia compresa nel piano p.e.e.p.),
il cittadino espropriato - con giudizio intrapreso nell’anno 1991 - si
rivolgeva al tribunale per chiedere il risarcimento dei danni subiti a
causa della occupazione illecita appropriativi che, in mancanza del
decreto definitivo di esproprio, aveva irreversibilmente trasformato il
fondo occupato, rendendone materialmente impossibile la retrocessione.
Con sentenza emessa nell’anno 2003, il giudice
nazionale:
-
accertava e dichiarava intervenuta e perfezionata l’occupazione
appropriativi del fondo illecitamente occupato;
-
accertava l’impossibilita’ della retrocessione dello stesso a
causa della irreversibile trasformazione conseguente alla realizzazione
dell’opera pubblica;
-
condannava l’ente espropriante al pagamento del risarcimento dei
danni discendenti dall’occupazione appropriativi determinati pero’
nella misura della meta’ del valore di pieno mercato del fondo sulla
base della sopraggiunta normativa (art. 5 bis d.l. n. 333/1992 ed art.
1/65 legge n. 549/1995).
Avverso la sentenza di primo grado non e’ stato proposto appello.
-
il ricorso alla C.E.D.U. e la sentenza del 16.11.2006
Con ricorso alla CEDU, il cittadino espropriata chiedeva che lo stato
italiano fosse condannato al pagamento del risarcimento dei danni a
causa dell’ingiustizia subita conseguente alla perdita della proprieta’
del fondo a seguito dell’occupazione appropriativi ed alla relativa
perdita del diritto al risarcimento dei danni per prescrizione.
Con la sentenza del 16.11.2006, la CEDU ha stabilito:
a)
che la continuazione del giudizio in grado di appello
secondo il suo sviluppo naturale non avrebbe comportato alcuna tutela
utile ed effettiva per cittadini espropriati poiche’ tali
iniziative non avrebbero certamente superato la costante e pacifica
giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui il risarcimento del
danno deve essere determinato nel rispetto ed in applicazione della
normativa italiana la quale prevede che il danno sia pari nella misura
della meta’ del valore di mercato dei fondi o a misure inferiori qualora
siano applicabili ulteriori abbattimenti e riduzioni previsti dalla
legge;
b)
che il fenomeno dell’occupazione appropriativa (che
invece la Corte di Cassazione ha affermato essere compatibile con la
convenzione europea) in realta’ costituisce una manifesta
violazione del diritto di proprieta’ privata espressamente
tutelato dal’art. 1 prot. aggiunto alla CEDU e conferisce lo stato di
“vittima” di ingiustizia ai cittadini che ne siano colpiti;
c)
che dunque ai cittadini colpiti da occupazioni appropriative
abusive, illecite spetta l’ulteriore risarcimento dei danni fino
alla concorrenza del valore di pieno mercato dei fondi espropriati;
d)
che infine al ricorrente spetta (detratta la somma gia’
riconosciuta dai giudici nazionali) il diritto al risarcimento dei danni
commisurati al valore di mercato dei terreni con rivalutazione monetaria
istat ed interessi legali.
SENTENZA INTEGRALE E
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SENTENZA
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