A.N.P.T.ES. Associazione Nazionale per la Tutela degli Espropriati
Come reagire all'esproprio o espropriazione per pubblica utilità

   
     

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SI PUO' RICORRERE DIRETTAMENTE ALLA CORTE EUROPEA

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, su intervento dei Fiduciari dell'Associazione, ha pronunciato un'importante sentenza nella quale, oltre a ribadire l'ormai noto e consolidato principio del valore di mercato, ammette che si possa ricorrere direttamente alla Corte Europea ( senza rivolgersi prima ai Giudici Italiani) quando si presume che i Giudici Italiani non garantiscono l'applicazione delle norme CEDU.

 

Si riporta qui di seguito:

1 una breve sintesi della sentenza

2 il testo integrale della sentenza


 

  BREVE SINTESI DELLA SENTENZA

 

CORTE EUROPEA PER I DIRITTI DELL’UOMO

 

-         CASO (RICHIESTA N. 162/04) 

-         SENTENZA CEDU DEL 16 NOVEMBRE 2006

 

 

-         i fatti di causa (in Italia)

A seguito della occupazione temporanea e d’urgenza del suo fondo intervenuta nell’anno 1984 in vista della realizzazione di un’opera pubblica (edilizia compresa nel piano p.e.e.p.), il cittadino espropriato - con giudizio intrapreso nell’anno 1991 -  si rivolgeva al tribunale per chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa della occupazione illecita appropriativi che, in mancanza del decreto definitivo di esproprio, aveva irreversibilmente trasformato il fondo occupato, rendendone materialmente impossibile la retrocessione.

Con sentenza emessa nell’anno 2003, il giudice nazionale:

-         accertava e dichiarava intervenuta e perfezionata l’occupazione appropriativi del fondo illecitamente occupato;

-         accertava l’impossibilita’ della retrocessione dello stesso a causa della irreversibile trasformazione conseguente alla realizzazione dell’opera pubblica;

-         condannava l’ente espropriante al pagamento del risarcimento dei danni discendenti dall’occupazione appropriativi determinati pero’ nella misura della meta’ del valore di pieno mercato del fondo sulla base della sopraggiunta normativa (art. 5 bis d.l. n. 333/1992 ed art. 1/65 legge n. 549/1995).

 Avverso la sentenza di primo grado non e’ stato proposto appello.

 

-         il ricorso alla C.E.D.U. e la sentenza del 16.11.2006

Con ricorso alla CEDU, il cittadino espropriata chiedeva che lo stato italiano fosse condannato al pagamento del risarcimento dei danni a causa dell’ingiustizia subita conseguente alla perdita della proprieta’ del fondo a seguito dell’occupazione appropriativi ed alla relativa perdita del diritto al risarcimento dei danni per prescrizione.

Con la sentenza del 16.11.2006, la CEDU ha stabilito:

a)      che la continuazione del giudizio in grado di appello secondo il suo sviluppo naturale non avrebbe comportato alcuna tutela utile ed effettiva  per cittadini espropriati poiche’ tali iniziative non avrebbero certamente superato la costante e pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui il risarcimento del danno deve essere determinato nel rispetto ed in applicazione della normativa italiana la quale prevede che il danno sia pari nella misura della meta’ del valore di mercato dei fondi o a misure inferiori qualora siano applicabili ulteriori abbattimenti e riduzioni previsti dalla legge;

b)      che il fenomeno dell’occupazione appropriativa (che invece la Corte di Cassazione ha affermato essere compatibile con la convenzione europea) in realta’ costituisce una manifesta violazione del diritto di proprieta’ privata espressamente tutelato dal’art. 1 prot. aggiunto alla CEDU e conferisce lo stato di “vittima” di ingiustizia ai cittadini che ne siano colpiti;

c)      che dunque ai cittadini colpiti da occupazioni appropriative abusive, illecite spetta l’ulteriore risarcimento dei danni fino alla concorrenza del valore di pieno mercato dei fondi espropriati;

d)      che infine al ricorrente spetta (detratta la somma gia’ riconosciuta dai giudici nazionali) il diritto al risarcimento dei danni commisurati al valore di mercato dei terreni con rivalutazione monetaria istat ed interessi legali. 

 

 

SENTENZA INTEGRALE E TRADUZIONE IN ITALIANO
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